Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16700 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16700 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via Boncompagni 711C, presso l’ avv. Giuliano Maria
Pompa, che unitamente agli avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino dell’Avvocatura Regionale, la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro

Liuzzo Gianfranco;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, Sez. 34, n.
17/34/07, del 7 marzo 2007, depositata il 12 aprile 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 maggio 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giuliano Maria Pompa per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2000 per
l’autoveicolo di proprietà del contribuente.
1

Oggetto:
Bollo auto. Prescrizione. Termine.

Data pubblicazione: 03/07/2013

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo prescritto il credito
della Regione sulla base della norma di cui all’art. 94 della L.R. Lombardia
n. 10 del 2003. La decisione era sostanzialmente confermata in appello, con
la sentenza in epigrafe, avverso la quale la Regione Lombardia propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo la Regione ricorrente denuncia, sotto il profilo della

ta causa e per l’estrema concisione della 1110tíVaZi011e in diritto.
Il motivo, che, peraltro, non è corredato dal prescritto quesito di diritto, non
è fondato, non essendo i denunciati vizi riscontrabili dalla semplice lettura
della sentenza impugnata che ha sinteticamente, come dovuto, esposto i fatti
di causa ed espresso in modo chiaro le ragioni della decisione.
Con il secondo motivo la Regione lamenta una non corretta applicazione
della prescrizione, relativamente sia alla identificazione, ai sensi dell’art. 5,
D.L. n. 953 del 1982, del termine ad quem, sia al differimento stabilito
dall’art. 37, D.L. n. 269 del 2003.
Il motivo è fondato. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che, ai sensi
dell’art. 5, D.L. n. 953 del 1982, il termine di prescrizione si compie al 31

dicembre del terzo ~O 311CCCSSiVO a orno in cui doVOM OSSOFÚ eftiLtidiV
il paganiClitO, non consentendo la legge il fra7tormmento in periodi infrannuali dell’obbligo di pagamento del tributo (argomenta ex Cass. n. 3369 del
2012). Quanto al secondo aspetto, va ricordato il principio espresso da que-

sta Corte secondo cui: «L’art. 37 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326), che ha differito al 31 dicembre 2005
il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi
nei pubblici registri, non subordina la proroga del termine ad alcun adempimento formale da parte dell’Amministrazione regionale» (Cass. n. 19336
del 2011). Sicché devono intendersi automaticamente differiti tutti i termini
che maturassero nell’anno 2003.
Nell’accoglimento del secondo motivo restano assorbiti i restanti motivi di
ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.

2

violazione di legge e del vizio di motivazione, la militi della sentenm per là
mancata c2p2si1kine dello zvolgimerità 11 g- l processo e dei fatti rilevanti del-

–SPtiTh’

P.Q.M.

SENS11 -31’1,
N. 131 TA13. ALL.,

– N, 5

MAIERIA TRIBUTAXIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i res tanti,
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originano del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2013.

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