Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1670 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona,

rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Z.A., rappresentata e difesa per procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati Paolucci Francesco

e Massimo Letizia, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 103;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 78/4/04 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 20.7.2004;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 18 dicembre 2009 svolta dal consigliere relatore dott.

Mario Bertuzzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in epigrafe indicata, che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, libero professionista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso irap per gli anni dal 1998 al 2000.

L’intimata si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Con i due motivi del ricorso principale – che, in ragione della loro connessione obiettiva, possono trattarsi congiuntamente – il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 114, e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 assumendo che ai sensi di tali disposizioni debbono considerarsi soggetti ad irap tutti i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, quale che sia il grado di intensità organizzativa impresso alla propria attività, rimanendone sottratti solo coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Il ricorso principale è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di irap, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione,il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 3678/07 ed altre).

La ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme a tale principio e d’altro canto non vi è censura alcuna riguardo alla motivazione dell’accertamento di fatto operato dal giudice tributario.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale si dichiara per l’effetto assorbito, essendo stato proposto in via condizionata.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio, considerato che al momento della proposizione del ricorso l’orientamento giurisprudenziale applicato non si era ancora consolidato.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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