Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1670 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 5974/2018

R.G. proposto da:

A.A.A., con domicilio in (OMISSIS), via (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

M.G..

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, depositata in

data 18.1.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persone del

Sostituto Procuratore Generale de Matteis Stanislao, che ha chiesto

di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza della Corte

d’appello di Lecce.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A.A. – avvocato esercente la professione forense – propone ricorso per regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce, depositata in data 18.1.2019.

M.G. è rimasta intimata.

La ricorrente aveva adito la Corte distrettuale, con atto depositato nel 2018, chiedendo la liquidazione dei compensi maturati in relazione al patrocinio svolto in favore della Ma. in un processo tenutosi dinanzi alla Corte di appello di Potenza.

La resistente aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito, invocando i criteri di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2. In replica a detta eccezione la ricorrente aveva dichiarato di essersi avvalsa del foro del consumatore e di aver promosso il giudizio in base al luogo di residenza della convenuta.

L’eccezione è stata accolta dal giudice di merito, a parere del quale la causa doveva devolversi alla Corte potentina “quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato aveva prestato la propria opera”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 66-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che la controversia era stata instaurata in applicazione dei criteri di collegamento fissati dal codice del consumo e quindi in relazione alla residenza della convenuta.

Il foro del consumatore, essendo inderogabile, prevaleva anche sul diverso criterio fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Il motivo è fondato.

Deve darsi atto della tempestività del regolamento, proposto con ricorso notificato in data 12.2.2019 avverso l’ordinanza pubblicata in data 18.1.2019.

Va altresì rilevato che l’applicabilità del foro del consumatore era stata esplicitamente dedotta nel giudizio di merito in replica all’eccezione di incompetenza.

Non è poi in discussione che la M. avesse conferito il mandato professionale nella veste di consumatrice.

Ciò premesso, deve dichiararsi la competenza della Corte territoriale di Lecce in relazione al luogo di residenza della cliente.

Questa Corte ha costantemente sostenuto che il foro D.Lgs. n. 206 del 2005 ex art. 33, comma 2, lett. u), è derogabile solo in favore del consumatore e prevale anche sul criterio fissato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, per le controversie in materia di compensi dei difensori, salvo che la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio riguardante l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente (cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. s. u. 4485/2018; Cass. 780/2016; Cass. 1464/2014; Cass. 12685/2011).

Non spiega alcun rilievo che la M. fosse convenuta in giudizio, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, qualora operino i criteri di collegamento di cui al codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) e art. 66 bis), l’attore può proporre la domanda dinanzi al giudice competente in applicazione del foro del consumatore, gravando su quest’ultimo l’onere di contestare detto criterio (ad es. in base ad una clausola di deroga convenzionale, oggetto di specifica trattativa) in modo da impedire che la causa si radichi dinanzi al giudice adito.

Diversamente, l’attore che abbia proposto la causa dinanzi ad un giudice diverso da quello individuato a norma delle richiamate disposizioni, sarebbe indebitamente esposto all’eccezione della controparte e al rilievo ufficioso dell’incompetenza (in questi esatti termini, Cass. 19061/2016; Cass. 5933/2012).

La pronuncia ha perciò erroneamente dichiarato la propria incompetenza, riconoscendo prevalenza al disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la cui operatività era esclusa dalla qualità rivestita dalla convenuta e dall’applicazione delle norme a tutela del consumatore.

E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto con dichiarazione di competenza della Corte d’appello di Lecce, dinanzi al quale vanno rimesse le parti anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, con assegnazione del termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza della Corte d’appello di Lecce dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con termine di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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