Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1670 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1670 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18712-2017 proposto da:
DALHOUMI HAITHEM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BALDO DVGII UBALDI 66 presso lo studio dell’avvocato
GA.l II CANI RINAI ,D I SI N A, rappreentato e difeso
dall’avvocato ANDREA AMATO);

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENEW\LE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente
avverso il decreto n. 516/17 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIA,
depositato il 22/06/2017;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.
Rilevato che:
il Giudice di pace della Spezia ha convalidato l’ordine di

2017 nei confronti del sig. Haithem Dalhoumi, cittadino tunisino, in
esecuzione dell’espulsione intimatagli lo stesso giorno dal Prefetto ai
sensi deirar ì. 13, con-irna 2, lett. c) tu. inun. sn quanto peru-Ang
socialmente pericolosa dedita allo spaccio di sostanze srupefaeenti;
avverso il decreto di convalida il sig. Dalhoumi ha proposto ricorso per
cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria;
l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;
Considerato che:
il ricorso è inammissibile essendo sottoscritto da avvocato privo di
procura del ricorrente: l’avvocato Andrea Amati, infatti, dichiara di
presentare il ricorso in forza di procura — peraltro non prodotta —
rilasciatagli non dall’interessato sig. I-Iaithem Dalhoumi, bensì da suo
padre sig. _Abdelhamed Dalhoumi;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono
pertanto a carico del predetto avvocato privo di mandato (per tutte,
Cass. Sez. U. 10706/2006);
poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’avv.
Andrea Amati al pagamento, in favore dell’Amministrazione
controricorrente, delle spese processuali, liquidate in 2.500,00 per
Ric. 2017 n. 18712 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore il 22 giugno

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, alle spese
prenotate a debito e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre

2017

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