Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1670 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.23/01/2017),  n. 1670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3861/2014 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.LE PAOLO ORLANDO 58 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato

MARCO PETRUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO SALIS,

MICHELE PONSANO;

– ricorrente –

contro

PI.AL., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA E. Q. VISCONTI 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

MOLINARO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO ASARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Libero Petrucci con delega depositata in udienza

dell’Avv. Marco Salis difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento degli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Pi.Al. conveniva innanzi al Tribunale di Tempio Pausania – sez. di Olbia, P.F. esponendo:

– di aver concluso in data (OMISSIS) quale promissario acquirente un contratto preliminare di compravendita con il convenuto, con termine per la conclusione del definitivo al 30 giugno 2005;

– per ritardi nel perfezionamento della pratica di erogazione del mutuo e difficoltà riscontrate dal notaio nella redazione della relazione notarile aveva chiesto al promittente alienante lo slittamento del termine per la stipula del definitivo di trenta giorni;

– per contro, con raccomandata del 5 luglio 2005 il P. aveva comunicato che il contratto doveva ritenersi risolto di diritto per inadempimento del promissario acquirente, e si opponeva alla conclusione del definitivo, nonostante il successivo perfezionamento del mutuo.

Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra versata.

Il convenuto, costituitosi, resisteva.

Il Tribunale di Tempio – sez. staccata di Olbia, disattesa ogni diversa domanda, dichiarava che il promittente alienante P.F. era invalidamente receduto dal contratto preliminare concluso in data (OMISSIS) con Pi.Al. e per l’effetto condannava il P. al pagamento, in favore della controparte di 30.000,00 Euro, pari al doppio della caparra versata dal promissario acquirente, oltre ad interessi legali.

La Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado. La Corte d’Appello, in particolare, dichiarava l’illegittimità del recesso del P., esercitato il 5 luglio 2005, e quindi soli cinque giorni dopo la scadenza del termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, escludendo che tale ritardo integrasse il grave inadempimento idoneo a giustificare il recesso e negava che il termine convenuto dalle parti avesse carattere di essenzialità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.F. con due motivi.

Il Pi. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), rappresentato dal contenuto della missiva del 4 luglio 2005, inviatagli da Pi.Al., da cui poteva evincersi che già in data anteriore il Pi. gli aveva comunicato possibili ritardi nella stipula del definitivo.

Il motivo è infondato per carenza di decisività.

La sentenza della Corte d’Appello ha infatti fondato la propria statuizione di illegittimità del recesso sul fatto che esso era stato esercitato dal ricorrente a soli cinque giorni dalla scadenza del termine pattuito dalle parti, termine che, sulla base del contenuto del preliminare e della valutazione del complessivo assetto di interessi delle parti, non poteva ritenersi essenziale, con la conseguenza che doveva escludersi la gravità dell’inadempimento.

Risulta dunque irrilevante il contenuto della missiva del 4 luglio, pacificamente pervenuta al ricorrente in data successiva al recesso esercitato appunto già il 5 luglio.

Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Il ricorrente si è infatti limitato a denunziare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omettendo di specificare la natura del vizio dedotto tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c. e di censurare in modo specifico, in relazione alla violazione o falsa applicazione di una determinata norma, le statuizioni della sentenza impugnata.

Va al riguardo osservato che il motivo del ricorso per cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (Cass. 19959/2014) e la generica deduzione del vizio di violazione di legge.

Il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), giusta il disposto dell’art. 366 c.pc.., n. 4), inoltre, dev’essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche con la specifica affermazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio ruolo istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (ex multis, Cass. 16038/2013; 25419/2014; 287/2016).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ricorrono altresì i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.200,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro per compensi oltre ad accessori di legge.

dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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