Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 167 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25021-2011 proposto da:

I.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MUSIL, 8, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI D’ARIENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MENNITTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6360/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/10/2010 R.G.N. 5766/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega verbale Avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO;

udito l’Avvocato D’ARIENZO LUIGI per delega Avvocato MENNITO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I.A. adì il Tribunale di Benevento per sentire dichiarare il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale di Assistente Amministrativo ex 6^ livello retributivo anche per il periodo successivo al trasferimento definitivo dall’Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni presso la ASL BN e sino al 1.1.2004, al pagamento delle differenze retributive correlato a detto inquadramento ed alla conservazione del trattamento economico percepito prezzo l’Azienda di provenienza; in via subordinata chiese, inoltre la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive correlate all’avvenuto svolgimento di mansioni proprie del profilo professionale di Assistente Amministrativo ex 6^ livello retributivo e la condanna della ASL al risarcimento del danno determinato dall’illegittimo comportamento della Amministrazione, compendiatosi nella mancata partecipazione alle procedure di selezione per la progressione in carriera.

2. La Corte di Appello di Napoli, adita dalla lavoratrice, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato tutte le domande formulate da quest’ultima.

3. La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 (recte 18), come successivamente modificato, nel testo vigente “ratione temporis”, in ragione della natura privatistica e non pubblicistica del rapporto di lavoro della I. con l’Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni ed ha ritenuto che il D.L. n. 487 del 1993, art. 6, comma 2 convertito in L. n. 71 del 1994, aveva previsto l’assegnazione al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni solo in relazione a specifiche categorie di personale. Dalla affermata inapplicabilità della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 (recte 18) la Corte territoriale ha fatto discendere il rigetto delle domande economiche azionate in via principale.

4. Ha ritenuto infondata la domanda subordinata sul rilievo che, mancando nel ricorso di primo grado l’indicazione del livello di provenienza e di quello rivendicato, non era possibile ricondurre le mansioni espletate dalla ricorrente all’una o all’altra delle categorie e sulla considerazione che, comunque, la prova espletata non aveva dimostrato che fossero state espletate le mansioni indicate nel capo 4) del ricorso di primo grado.

5. La cassazione di tale sentenza è domandata dalla I. sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L’Azienda Sanitaria Locale Benevento (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed errata interpretazione del petitum e della causa petendi.

7. Sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, essa ricorrente non aveva fondato la domanda sul D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 ma aveva rivendicato il diritto a conservare ed a mantenere il miglior trattamento retributivo anche alla luce dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nell’amministrazione di destinazione, poi riconosciuto dall’Amministrazione.

8. Assume che il principio secondo il quale l’interpretazione delle domande dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice del merito non troverebbe applicazione nei casi in cui dall’interpretazione della domanda consegua un vizio riconducibile all’art. 112 c.p.c.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2103 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 31 e 33, dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per avere la Corte territoriale escluso l’operatività del divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito da essa ricorrente al tempo di svolgimento del rapporto alle dipendenze dell’ Azienda Poste e per avere escluso che, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, il pubblico dipendente ha comunque diritto alla retribuzione correlata a dette mansioni.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 e 414 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione allo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel livello 6^ CCNL sanità e difetto di motivazione su un punto decisivo in merito alla “sussistenza di un rapporto di subordinazione”.

11. Deduce di avere indicato nel ricorso di primo grado il livello di inquadramento e quello superiore rivendicato e asserisce che l’interpretazione complessiva dell’atto consentiva di ricostruire mansioni e profili.

12. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia error in procedendo e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda relativa alla pagamento delle differenze retributive ed in particolare al ripristino della 14^ mensilità, alli adeguamento del trattamento economico ed al risarcimento del danno professionale subito e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

13. Il primo ed il secondo motivo da esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.

14. Le deduzioni dell’erronea qualificazione della domanda (primo motivo) e dell’errore di diritto per violazione degli artt. 2112 e 2103 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 31 e 33, art. 36 Cost. E D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 sono del tutto inconferenti rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata.

15. La Corte territoriale, infatti, ha affermato che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Autonoma delle Poste e Telecomunicazioni era di natura privatistica e, sulla scorta di siffatta affermazione, la Corte territoriale ha ritenuto che non trovasse applicazione il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 (recte 18), nel testo vigente ratione temporis ed ha rigettato la intera domanda principale, volta anche al mantenimento del trattamento retributivo fruito dalla I. durante lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Azienda Autonoma ed al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da illegittimo inquadramento.

16. Rispetto a tale costruzione della fattispecie dedotta in giudizio ed alla conseguente ricognizione della disciplina applicabile non è pertinente la censura di violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 30 e 31 e nell’art. 36 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

17. L’art. 30 disciplina, infatti, il passaggio di dipendenti appartenenti alla stessa amministrazione; l’art. 31 disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, e dispone che al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c.; l’art. 36 afferma il principio della retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoratore e in ogni caso sufficiente a garantire a quest’ultimo un’esistenza libera e dignitosa; quanto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 la sentenza è fondata su argomentazioni che le censure esposte nei motivi in esame non sono idonee a scalfire (cfr. p. 19-22 di questa sentenza).

18. Il Collegio osserva che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione. Da ciò consegue la inammissibilità delle censure, che come quelle in esame, si fondano su una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta in sentenza e più in generale su statuizioni non rinvenibili nella decisione (ex multis Cass. 12211 2016).

Va, infine, rilevato che con l’invocazione delle norme invocate nella rubrica del secondo motivo, la ricorrente introduce questioni nuove – involgenti anche nuovi accertamenti di fatto – sulle quali manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 25896/2009, 2331(2003, 9336/2001).

19. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

20. E’ inammissibile nella parte in cui sotto, l’apparente denuncia di norme di legge sostanziale e processuale, mira alla rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità e nella parte in cui non specifica quali parti della sentenza siano tra loro in logica contraddizione ovvero insufficienti.

21. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente non ha specificato quale sia la risultanza probatoria alla quale la Corte territoriale ha riconosciuto valore diverso da quello attribuito dall’ordinamento, e in quali termini e perchè la regola del prudente apprezzamento sia stata violata.

22. Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale non ha violato il principio della ripartizione dell’onere probatorio, ma ha valutato le risultanze probatorie acquisite al processo, spiegando anche in maniera chiara e lineare che l’esito della prova orale era stato condizionato, in senso sfavorevole alla I., dalla genericità delle allegazioni che caratterizzavano il ricorso introduttivo del giudizio.

23. Rimangono, infine, inspiegabili le doglianze di violazione dell’art. 2094 c.c. e di difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia “in merito alla sussistenza della subordinazione”.

24. Il quarto motivo è infondato, non essendosi consumato il vizio di omessa pronunzia sulla domanda di pagamento delle differenze retributive e del “ripristino” della quattordicesima mensilità, di adeguamento del trattamento economico e del diritto al risarcimento del danno professionale: come già rilevato nei p. 4 e 15 di questa sentenza la Corte territoriale ha rigettato la intera domanda principale, volta anche al mantenimento del trattamento retributivo fruito dalla I. durante lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Azienda Autonoma ed al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da illegittimo inquadramento.

25. Anche la domanda volta al pagamento delle differenze retributive correlate al dedotto svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica e livello di inquadramento è stata esaminata dalla Corte territoriale che l’ha rigettata (p. 19-22 di questa sentenza).

26. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

27. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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