Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16699 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 00552/2015 R.G. proposto da:

P.F., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Andrea Gasbarri, elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della Corte Suprema di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso la sentenza n. 3323/04/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 19 maggio 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23

febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F. impugnò con separati ricorsi l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento, relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2004.

Le due impugnazioni, previa riunione dei ricorsi, vennero accolte entrambe in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza resa il giorno 19 maggio 2014, lo accolse.

Avverso la detta sentenza, P.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso P.F. eccepisce la violazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, avendo il giudice di merito ritenuto valido l’accertamento impugnato, sulla base di una presunzione semplice discendente dall’applicazione dei cd. studi di settore.

2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha preso in esame, per valutare la legittimità della ripresa a tassazione, esclusivamente i criteri matematici addotti dall’amministrazione, senza tenere conto delle vendite c.d. a stock effettuate durante l’anno dalla contribuente.

2.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono entrambi manifestamente inammissibili.

Assumendo una violazione di legge la ricorrente intende, in realtà, sottoporre a questa Corte – in maniera appunto inammissibile – una rivalutazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il quale sulla scorta delle risultanze dei c.d. studi di settore, ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall’Amministrazione.

Al riguardo, va ribadito che la determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass. 18/09/2019, n. 23252).

E nella vicenda all’esame, il giudice di merito – con accertamento in fatto qui, lo si ripete, non sindacabile – ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito adeguata prova contraria nel corso del giudizio, rispetto ai maggiori ricavi accertati dall’Amministrazione sulla scorta delle risultanze degli studi di settore applicabili all’attività d’impresa esercitata in concreto.

2.2. Nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, considerato che la ricorrente non individua neppure il fatto storico decisivo per il giudizio, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, dovendosi evidenziare che – al contrario di quanto affermato in ricorso -, nella sentenza impugnata si tiene conto delle vendite c.d. a stock effettuate nell’esercizio oggetto di contenzioso, avendo la commissione tributaria regionale, tuttavia, reputato il ricarico operato sul venduto manifestamente non congruo.

3. Nulla sulle spese in difetto di controricorso da parte dell’Agenzia delle entrate. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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