Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16699 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17238/2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 105,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA SCARINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CORTESE;

– ricorrente –

contro

M.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLOTTA BARBETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 25/2014 della Corte di Appello di Firenze con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata; il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

E’ stata depositata memoria da parte del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura (senza alcun riferimento parametrico normativo) il preteso “errore – della decisione gravata – per il mancato accoglimento del motivo di gravame diretto ad escludere la prescrizione presuntiva”. Col motivo si ripercorre l’esposizione delle vicende del rapporto professionale inter partes per cui è causa.

In tutto in assenza totale di specifica indicazione del parametro normativo violato.

Il motivo è, quindi, inammissibile per mancanza dell’indicazione delle norme eventualmente violate (ex plurimis, Cass. n. 635/2015).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, anche in questo caso senza indicazione alcuna di parametro normativo violato, la “mancata condanna dell’appellata al pagamento di tutti i compensi maturati….”.

Il motivo, comunque del tutto assolutamente generico, è quindi (anche per lo stesso ordine di ragioni inannzi già esposte), inammissibile.

3.- Il ricorso va, dunque, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- In accoglimento dell’apposita istanza della parte contro ricorrente di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., “per responsabilità aggravata ovvero per abuso dello strumento processuale” e sussistendone nella fattispecie i presupposti va statuita, così come da dispositivo, l’ulteriore consequenziale condanna del ricorrente.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonchè al pagamento – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della somma di Euro 2000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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