Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16699 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 648/2018 proposto da:

L.V., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Vincenzo Fiorillo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Latour, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 23/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 da SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 23/17 ha rigettato l’appello principale proposto da F.N. avverso la decisione del tribunale di Salerno che, dichiarata la separazione personale dei coniugi, aveva statuito sulle condizioni patrimoniali e sull’assegnazione della casa coniugale in favore di L.V. (attesa la presenza di una figlia maggiorenne non autosufficiente) nonchè aveva rigettato anche l’appello incidentale proposta da quest’ultima, sulla mancata valutazione di tutta la consistenza patrimoniale del coniuge onerato e sulla mancata assegnazione del box auto della casa familiare.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte territoriale, nel confermare le statuizioni patrimoniali di primo grado, faceva riferimento a un reddito annuo di F.N. di oltre Euro 250.000,00 dato che escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori a mezzo di CTU, tenendo, altresì, conto “dell’oggettiva difficoltà di collocazione sul mercato del lavoro della moglie, per la situazione economica complessiva del paese”.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.V. nei confronti di F.N. affidato a due motivi, illustrati da memoria, mentre, F.N. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo del ricorso principale,,,Fricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la quantificazione dell’assegno di mantenimento da parte del tribunale sia in proprio favore (Euro 2.500,00) sia in favore dell’unica figlia della coppia (Euro 2.000,00) non era sufficiente per raggiungere, quantomeno tendenzialmente, lo stesso tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, alla luce dei redditi effettivamente percepiti o comunque percepibili dal Sig. F., in ragione del suo enorme patrimonio mobiliare e immobiliare; pertanto, il tenore di vita doveva essere verificato non solo in relazione a quello concretamente mantenuto bensì a quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbero consentito di mantenere (alla luce anche dei titoli e delle rendite finanziarie).

Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè motivazione apparente e in parte omessa, in quanto, anche se il reddito del F. fosse stato limitato ad Euro 250.000,00, non sarebbe dato comprendere sulla base di quale ragionamento logico l’assegno di mantenimento era stato determinato in Euro 2.500,00 in favore della moglie (a fronte di un reddito personale di Euro 20.000 lordi annui) ed Euro 2.000,00 in favore della figlia (a fronte di un reddito personale di Euro 14.000,00 lordi annui), pertanto, la relativa motivazione era apparente.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, F.N. lamenta, da una parte, che la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie fosse frutto di un’errata valutazione del reddito per l’anno 2013 (cfr. p.8 del ricorso incidentale), dall’altra che la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle possibilità di guadagno della L., soggetto giovane, in buona salute e con titolo di studio, che gli avrebbero consentito di reperire un’occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati.

Va, infatti, rilevato come, la motivazione della sentenza è – sul punto del reddito dei due coniugi e del loro bilanciamento ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento della moglie e della figlia – apparente ed omette di considerare il fatto storico costituito dal patrimonio del F. nella sua intera consistenza e nella sua attitudine a produrre un reddito concreto ed effettivo. Va osservato, al riguardo, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 2196/2017; Cass. 16809/2019; Cass. 17098/2019). Di4

conseguenza, in materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa (Cass. 13954/2018).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha, bensì, affermato che l’assegno di separazione deve garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma poi ha apoditticamente concluso per l’assenza della dimostrazione dell’altissimo tenore di vita goduto dalla famiglia, senza in alcun modo procedere alla valutazione analitica dell’ingente patrimonio

(descritto nel ricorso) del F. e del reddito netto dallo stesso, prodotto. Il tenore di vita della famiglia è stato, invero, desunto – in modo assolutamente generico ed inconcludente – “dalla collocazione della abitazione familiare, dalla casa per le vacanze, dalle abitudini quotidiane”, senza alcun riferimento alla effettiva produttività del patrimonio immobiliare e mobiliare del F., detratte le spese di manutenzione. Tale patrimonio viene indicato come produttivo di un reddito di Euro 250.000,00 annui, senza alcuna indicazione della fonte di tale accertamento, se cioè esso derivi dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi e di quali anni, o se dalle informazioni della Guardia di finanza, o da altri elementi. Per quanto concerne la richiesta di c.t.u. avanzata dalla L., va osservato che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (Cass. 17399/2015). In tal senso, questa Corte ha affermato che ricorre il vizio – denunciato nella specie – di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo attualmente vigente, all’esito delle modiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Cass. 12884/2016; Cass. 7 2/2017).

Nella specie la chiesta c.t.u. è stata denegata con motivazione del tutto generica ed inconcludente, avendola la Corte disattesa – non in quanto superflua per gli altri elementi di prova assunti, tra i quali l’informativa della Guardia di finanza, sul cui contenuto, per contro, la Corte territoriale non spende una parola – ma in quanto diretta ad acquisire “dati tecnici in questa fase non necessari, non vertendosi in tema di divisione del patrimonio, ma di verifica dell’attitudine alla produzione di reddito”. Nella specie, manca, quindi, una motivazione idonea ad escludere la effettiva necessità di un accertamento tecnico, a fronte del notevolissimo patrimonio il cui reddito si trattava di accertare in concreto, ai fini di una corretta comparazione con quelli assai più modesti della moglie (Euro 20,000, annui) e della figlia (Euro 14.000,00 annui).

Il motivo di ricorso incidentale è anch’esso fondato, con particolare riferimento all’attitudine e possibilità, o – per converso all’eventuale oggettiva impossibilità della L. di svolgere un’attività lavorativa retribuita. Al riguardo, va osservato che, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 5817/2018), Nel caso concreto, per contro, la Corte d’appello si è limitata ad escludere siffatta possibilità di lavoro della moglie, sulla base dell’astratta e generica allegazione della “situazione economica complessiva del paese”.

Pertanto, in accoglimento dei due motivi del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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