Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16697 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20664/2008 proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 839/2007 del GIUDICE DI PACE di POTENZA del
5/06/07, depositata il 07/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“viene impugnata sentenza di accoglimento di domanda qualificata dal giudice opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, proposta dall’attuale intimata avverso avvisi di mora notificatile in relazione a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.
Con i due motivi di ricorso per cassazione – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – il Ministero ricorrente denuncia la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito e, conseguentemente, dei successivi atti processuali e della sentenza, essendo stata la notifica effettuata presso la Prefettura di Potenza e non presso la locale Avvocatura Distrettuale dello Stato, come invece previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11.
I motivi sembrano manifestamente fondati, trovando pieno riscontro in atti la denunciata irritualità della notifica”.
Diritto
CONSIDERATO
che detta relazione è stata, ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato, che non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Potenza in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010