Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16697 del 05/08/2020
Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29651/2016 proposto da:
P.D., P.S., elettivamente domiciliate in
Roma, Viale della Conciliazione 44, presso lo studio dell’avvocato
Equizi Gregorio, rappresentate e difese dagli avvocati Miglietta
Stefano, Valenti Fabio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.F.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Savoia
72, presso lo studio dell’avvocato Di Napoli Roberto, rappresentata
e difesa dall’avvocato Buccarella Maurizio, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 42/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 10/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2020 da SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 42/16 ha dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione del giudizio d’appello, per
difetto di legittimazione delle ricorrenti P.S. e P.D. in qualità di figlie di P.O., giudizio che si era interrotto, ex art. 299 c.p.c. e ss., per la morte di quest’ultimo; l’appello era stato proposto avverso la decisione del tribunale di Lecce che aveva riconosciuto la paternità naturale di P.O. nei confronti di D.F.M.L..
A supporto della propria decisione, la Corte distrettuale ha rilevato che le appellanti in riassunzione poichè avevano rinunciato all’eredità del padre, non erano eredi di quest’ultimo e, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 110 c.p.c., le stesse erano prive di legittimazione alla prosecuzione del giudizio d’appello instaurato dal medesimo padre, legittimazione che, ad avviso della Corte territoriale, spetterebbe solo ai successori a titolo universale della parte deceduta.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione P.S. e P.D. nei confronti di D.F.M.L. affidato a sei motivi, mentre, quest’ultima ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo, le ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento – ovvero il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per violazione di legge, per inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio per assenza della sottoscrizione del difensore sia in calce al ricorso sia nella dichiarazione di autenticità della firma apposta dalla D.F..
Con il secondo motivo, in subordine, le ricorrenti prospettano il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento – ovvero il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per violazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., per mancanza – sempre nel ricorso introduttivo – di certificazione di autografia della sottoscrizione dell’atto da parte del difensore.
Con il terzo motivo, in subordine, le ricorrenti lamentano il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento – ovvero il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per mancanza – sempre nel ricorso introduttivo – dell’autentica da parte del difensore del mandato defensionale, con conseguente inefficacia dell’atto, perchè privo di procura.
Con un quarto motivo, in subordine, le ricorrenti denunciano, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 110 e 302 c.p.c., in combinato con l’art. 276 c.c., comma 2, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, in quanto aveva ritenuto le medesime ricorrenti non legittimate a riassumerlo, poichè rinuncianti all’eredità del padre, laddove esse erano intervenute come figlie e non come eredi, ai sensi dell’art. 276 c.c., comma 2.
Con il quinto motivo, in subordine, le ricorrenti censurano il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento – ovvero il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per omesso rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della decadenza dalla facoltà di proporre l’azione di riconoscimento di paternità, per il tempo trascorso.
Con il sesto motivo, in subordine, le ricorrenti censurano il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento – ovvero il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per inidoneità dell’indagine peritale nel merito dell’accertamento, e perchè il CTU non aveva rispettato il principio del contraddittorio.
In via preliminare e dirimente va dichiarata l’estinzione del giudizio, per rinuncia al ricorso in cassazione, ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, rinuncia che è stata accettata dalla controricorrente, come da atto depositato il 24.1.2020.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020