Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16696 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23604/2014 R.G. proposto da:

F.S., rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall’Avv. Maria Concetta Armeni, elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Vaticano n. 84, presso L’Avv. Tommasina Mazzone, giusta

procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

e:

Regione Sicilia Riscossione s.p.a..

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Messina, n. 317/27/2014, depositata

il 31 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento n. RJEM264, per Irpef 2003, contestando a F.S. la irregolare liquidazione dell’UNICO 2004, per mancati versamenti derivanti da un contratto di locazione sottoscritto dal contribuente per un importo di Euro 82.100,00. Successivamente l’Ufficio iscriveva a ruolo, a titolo provvisorio, il 50% delle imposte richieste con l’avviso di accertamento.

2. Il contribuente impugnava sia l’avviso di accertamento che la cartella di pagamento.

3. La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 1165/01/2010, depositata il 14 dicembre 2010, rigettava il ricorso proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle entrate e della Serit Sicilia S.p.A..

4. La Commissione tributaria provinciale di Messina, in data 25 febbraio 2011, con sentenza n. 163/5/2011, accoglieva il ricorso del contribuente proposto avverso l’avviso di accertamento. In particolare, il giudice rilevava, “anche per espressa ammissione del rappresentante dell’ufficio”, che era stata erroneamente considerata e sottoposta a registrazione una scrittura privata, come se si trattasse di un contratto di locazione, con la conseguente attribuzione di redditi inesistenti. L’Agenzia delle entrate veniva condannata al pagamento delle spese in favore del contribuente.

5. L’Agenzia delle entrate non presentava impugnazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 163/5/2011, che aveva accolto il ricorso del F. avverso l’avviso di accertamento, che diveniva definitivo.

6. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, n. 1165/1/2010, che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento.

7. L’Agenzia delle entrate, dopo aver prestato acquiescenza totale alla decisione favorevole al contribuente, depositava una nota, con cui comunicava che in data 2 ottobre 2013 aveva provveduto lo sgravio totale della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, chiedendo l’estinzione dello stesso per cessazione della materia del contendere.

8. La Commissione tributaria regionale dichiarava l’estinzione del giudizio di appello per cessata materia del contendere, compensando tra le parti le spese del giudizio.

9. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

10. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

11. Resta intimata la Regione Sicilia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il giudice di appello si è limitato a dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, senza pronunciarsi sulle conclusioni rassegnate nel ricorso di appello, con le quali il contribuente aveva richiesto la riforma integrale della decisione di primo grado, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle relative spese, insistendo in sede di discussione nel loro integrale accoglimento. Inoltre, la sentenza è anche viziata per difetto e/o omessa motivazione, non avendo la Commissione regionale fornito alcuna argomentazione in ordine alla decisione adottata. Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa, presupponendo il pieno accordo tra le parti circa l’intervenuto mutamento della situazione sottesa alla controversia. In realtà, il contribuente ha ribadito in sede di discussione la richiesta ad una decisione nel merito, insistendo in particolare nella condanna pagamento delle spese a carico dell’Agenzia delle entrate. Non v’è stata richiesta concorde delle parti processuali per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice non poteva compensare le spese del giudizio avendo il contribuente insistito per l’accoglimento del gravame, sicchè la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere proveniva da una sola parte in causa e il giudice d’appello avrebbe dovuto riformare la sentenza impugnata e porre nel nulla la statuizione di condanna pagamento delle spese di primo grado, proprio in relazione alla dichiarata acquiescenza dell’Agenzia delle entrate alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 163/5/2011.

2.1. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati, nei termini di cui motivazione.

2.2. Invero, v’è stata una sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, in quanto l’Agenzia delle entrate ha manifestato, non impugnando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 163/5/2011, favorevole al contribuente (in ordine alla illegittimità dell’avviso di accertamento), con riferimento all’impugnazione dell’avviso di accertamento, la sua acquiescenza alla decisione.

Pertanto, a fronte della mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, n. 16355/2011, l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo in via definitiva, con sentenza passata in giudicato. Ciò ha comportato, ovviamente, l’invalidità anche della conseguente cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio, fondata proprio sull’avviso di accertamento impugnato ed annullato.

Inoltre, nel giudizio di appello l’Agenzia delle entrate ha evidenziato di aver provveduto allo sgravio integrale della cartella esattoriale.

2.3. Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha allora dichiarato cessata la materia del contendere.

2.4. Invero, per questa Corte, in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un’ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”. Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della “soccombenza virtuale”, la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all’esercizio dell’autotutela, cui possa seguire la condanna dell’amministrazione alle spese (Cass., sez. 5, 19 gennaio 2007, n. 1230; Cass., sez. 5, 13 gennaio 2006, n. 634).

Si è chiarito che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231).

Per questa Corte, in particolare, la cessazione della materia del contendere – che, se si verifichi in sede d’impugnazione, giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive di attualità – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perchè altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 1, 7 maggio 2009, n. 10553).

2.5. Di recente si è affermato che, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul “petitum” e sulla “causa petendi” della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., sez. 5, 27 febbraio 2020, n. 5351).

2.6. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza del 12 luglio 2005, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3 (“Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le anticipate, salvo diversa disposizione di legge”), nella versione vigente ratione temporis, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

2.7. Pertanto, il giudice d’appello, con riferimento alle spese, avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (Cass., sez. 6-5, 4 novembre 2013, n. 24738).

3. Inoltre, la sentenza è del tutto priva di motivazione in ordine alla ritenuta compensazione integrale delle spese del giudizio.

3.1. Invero, la disciplina sulle spese è mutata nel corso degli anni. L’art. 92 c.p.c., inizialmente faceva riferimento ai “giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite. Con la L. n. 263 del 2005, si è stabilito che i giusti motivi fossero indicati nella motivazione.

3.2. La L. n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, per le controversie iniziate, in primo grado, dopo tale data, ha previsto la compensazione, oltre che in caso di reciproca soccombenza, solo per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

3.3. Con il D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, è scomparsa la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” e si è ristretta la possibilità di compensazione solo in caso di “assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

3.4. La Corte costituzionale (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), poi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (anche Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696).

3.5. Nella specie, trova applicazione il disposto dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in quanto il giudizio di primo grado, relativo alla impugnazione della cartella di pagamento (notificata il 25-1-2010), è iniziato nel 2010, ed è quindi necessaria per procedere alla compensazione delle spese l’indicazione in motivazione delle “gravi ed eccezionali ragioni”. Per questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6 -L, 9 aprile 2019, n. 9977).

Tale disposizione costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., n. 2883/2014).

Nella specie, il giudice di appello ha proceduto alla compensazione integrale delle spese del giudizio, senza addurre alcuna motivazione al riguardo.

4. La sentenza deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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