Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16696 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26156/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Serafico

106, presso lo studio dell’avvocato Torre Giuseppe, rappresentato e

difeso dall’avvocato Ferrari Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone

49, presso lo studio dell’avvocato Botzios Paolo, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Potenza con sentenza n. 137/15 ha rigettato l’appello proposto dal C.F. avverso la decisione del tribunale di Lagonegro che aveva posto a carico del medesimo ed a favore della moglie S.R. un assegno divorzile, a titolo di contributo al mantenimento, di Euro 400,00 mensili.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte territoriale ha rilevato, in ordine all’an debeatur che dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso d’istruttoria e dalle informative della Guardia di Finanza, il C. lavorava stabilmente ovvero saltuariamente, mentre la S. non aveva autonome entrate. In ordine al quantum, la medesima Corte distrettuale ha preso in considerazione i cespiti immobiliari di cui il C. è proprietario, nonchè la possibilità di una loro utilizzazione anche locatizia e che nel 2005, in base all’accordo di separazione era in grado di trasferire alla moglie oltre centomila Euro, oltre al possesso di diversi automezzi, e di titoli mobiliari, mentre la S. non aveva autonome entrate ed alla luce dei 21 anni di matrimonio, delle ragioni che avevano portato alla separazione, e del contributo dato da quest’ultima alla conduzione familiare, riteneva correttamente quantificato l’assegno divorzile nella misura di Euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.F. nei confronti di S.R. affidato a undici motivi, mentre, S.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di omesso esame, sul medesimo profilo di censura, della situazione economica e delle condizioni del C. al momento del divorzio, poichè la Corte d’appello aveva tenuto conto esclusivamente della situazione al momento della separazione. Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sull’eccezione d’inattendibilità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai figli degli ex coniugi, perchè da un punto di vista soggettivo questi ultimi erano portatori di risentimento e grave inimicizia nei confronti del padre, mentre da un punto di vista oggettivo erano generiche, de relato, e frutto di valutazioni ed opinioni personali.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione in ordine all’attendibilità ed utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai figli dei contendenti.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella circostanza che i figli dei contendenti sono portatori di rancore, risentimento e grave inimicizia nei confronti del padre e, quindi, le dichiarazioni testimoniali rese sono inattendibili ed inutilizzabili.

Con il quinto motivo, il ricorrente censura il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e degli artt. 2697 e 2727 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa prova e/o insussistenza della condizione di inadeguatezza di redditi e/o della oggettiva impossibilità di procurarseli per la Sig.ra S.R..

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice del merito aveva omesso di valutare sia il fatto che l’odierna intimata dopo la separazione avesse lavorato per un certo periodo di tempo e sia il fatto che dopo la separazione la medesima aveva sostenuto autonomamente i costi dell’affitto della casa dove aveva abitato.

Con il settimo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto i giudici d’appello avevano omesso di valutare gli aiuti economici provenienti dai familiari della S., sebbene connotati da stabilità.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perchè il giudice del merito aveva erroneamente posto a fondamento della sua decisione fatti non allegati e non provati, relativamente alla circostanza che le spese di ristrutturazione per un immobile di proprietà della famiglia della.5a12Ila fossero stati sostenuti con la somma corrisposta una tantum dal C., senza che tale affermazione trovasse alcun riscontro probatorio e, quindi, in violazione del principio dispositivo.

Con il nono motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dal basso tenore di vita del C. risultante dalla documentazione versata in atti e non esaminata dal giudice del merito.

Con il decimo motivo, il ricorrente censura il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alla dichiarata inattendibilità dello stato di disoccupazione (o di mancanza di redditi) documentato dal C., per contrasto con le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per erronea valutazione della capacità economica del sig. C. al momento del divorzio.

Il primo, quinto e sesto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede, invero, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dei principi suesposti, avendo incentrato la decisione essenzialmente sul parametro – escluso dall’indirizzo suindicato – del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio, reputando adeguato l’assegno di mantenime sto di Euro 400,00, stabilito dal Tribunale. A tal fine, la Corte ha esclusivamente riferimento al patrimonio, certamente cospicuo, del C., senza operare un’adeguata comparazione con quello della moglie. Manca, poi, una indicazione delle obiettive ragioni che avrebbero impedito alla S., una volta che i figli sono divenuti maggiorenni, di svolgere un’attività lavorativa, sebbene la stessa Corte abbia accertato che la medesima aveva – sia pure saltuariamente – lavorato in passato, e sebbene il suo impegno per la crescita dei figli sia certamente diminuito negli anni. Manca, ancora, la adeguata considerazione – al di là di un fugace riferimento – dell’apporto effettivo dato dalla S. alla costituzione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, con riferimento in special modo al patrimonio immobiliare del marito, non essendo stato accertato se questo si sia formato in costanza di matrimonio, con il contributo della moglie, o se sia di provenienza ereditaria.

Il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto relativi al profilo dell’asserita inattendibilità delle deposizioni dei figli, perchè portatori di rancore nei confronti del padre, sono inammissibili, infatti, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 42/2009; Cass. 11511/2014; Cass. 16147/2017).

Il settimo motivo è infondato, in quanto, ai fini della valutazione circa la spettanza e l’ammontare dell’assegno di divorzio non può, invero, tenersi conto degli aiuti economici ricevuti dalla famiglia di origine del coniuge divorziato, in quanto determinati da atteggiamenti meramente contingenti di generosità e solidarietà dei congiunti (Cass. 7211/1990; Cass. 39/1991; Cass. 10901/1991).

L’ottavo motivo è, in via preliminare, inammissibile per mancanza di decisività, in quanto la deduzione dell’utilizzo da parte della S. dell’importo corrispostogli dall’ex coniuge per sostenere le spese di ristrutturazione della casa familiare, è ininfluente ai fini della decisione essendo normale che la stessa sia stata utilizzata per tutte le esigenze della propria vita e di quelle dei figli. Inoltre, la censura è, altresì, inammissibile, perchè in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 27/12/2016, n. 27000; Cass., 17/01/2019, n. 1229). Nessuna di queste evenienze è stata allegata nel caso concreto.

Il nono, decimo ed undicesimo motivo (che, peraltro, involgono questioni di merito) restano assorbiti dall’accoglimento del primo, quinto e sesto motivo.

in accoglimento del primo, quinto e sesto motivo, inammissibili, il secondo, terzo e quarto e ottavo, rigettato il settimo e assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo, quinto e sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo, terzo, quarto e ottavo, rigetta il settimo e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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