Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16696 del 03/07/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16696 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Notifica ex artt.
60 c.1 ° lett.e)
dpr 600/73 e 140
cpc. Presupposti.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
RICORRENTE
C5-27
Data pubblicazione: 03/07/2013
CONTRO
CIOCCHETTI SALVATORE rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Leonardo
Perrone e Gianmarco Tardella, elettivamente domiciliato
nel relativo studio, in Roma, Via Giacomo Puccini, 9
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.352/40/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 08.06.2007, depositata il 28 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato, nonché
per il contribuente, l’Avv. Gianmarco Tardella;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.352/40/07, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione
Latina n.40, 1’08.06.2007 e DEPOSITATA il 28.06.2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la
decisione di primo grado, che aveva accolto
l’originario ricorso del contribuente, annullando la
cartella impugnata a motivo della mancata notifica del
presupposto avviso di accertamento.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda una
cartella di pagamento, relativa ad IRPEF e SSN
dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione degli artt.16 del D.LGS
n.546/1992 e 60 comma 1 0 lett. e) del dpr n.600/1973.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che
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Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Lorenzo
l’impugnazione
venga
dichiarata
inammissibile
e,
comunque, rigettata.
Con successiva memoria 29.04.2013,
illustrato
le
proprie
difese,
ha ulteriormente
insistendo
nelle
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia e ritenuto
condivisibile l’operato del Giudice di primo grado che
aveva annullato la cartella esattoriale, richiamando il
disposto dell’art.16 comma 4 ° del D.Lgs n.546/1992 ed
evidenziando che dagli atti non si evinceva l’avvenuta
notifica al ricorrente dell’avviso di accertamento.
Con il ricorso di che trattasi, la decisione di appello
viene censurata per violazione e falsa applicazione
dell’art.16 citato, – deducendosi che tale norma
disciplina la notifica degli atti processuali e non
anche degli atti tributari, e quindi che, nel caso,
l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensi
dell’art.60 del dpr n.600/1973 -, nonché per violazione
e falsa applicazione dell’art.60 comma l ° lett. e) del
dpr n.600/1973, sostenendosi che il Messo, per la
notifica dell’avviso di accertamento, si era attenuto a
tale disposizione, avendo appurato che il contribuente
era risultato
evincevasi
dall’indirizzo
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fiscale
dichiarato
conclusioni, già rassegnate con il controricorso.
all’Amministrazione.
Deduce, in particolare, l’Agenzia che l’errore di
diritto commesso dai Giudici di merito consiste
nell’avere ritenuto che, nel caso, la notifica fosse
l’altro, postula l’affissione dell’avviso di deposito
in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione
o dell’Ufficio o dell’azienda del destinatario e
l’obbligo della relativa comunicazione per raccomandata
con ricevuta di ritorno, non considerando, invece, che
trattandosi di atto amministrativo-tributario, la
notifica risultava eseguita con le formalità
dell’art.60 del dpr n.600/1973, che, appunto, al comma
1 0 lett.e) deroga all’art.140 cpc, prevedendo,
espressamente, che “l’avviso del deposito prescritto
dall’art.140 del codice di procedura civile si affigge
all’albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per
eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di
affissione”.
Ne inferisce l’erroneità della decisione impugnata,
richiamando, pure, pronunce di questa Corte (Cass.
n.17064/2006, n. 3903/2008), intervenute sulla
dibattuta questione.
Il controricorrente, a sua volta, dopo avere eccepito
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stata effettuata ai sensi dell’art.140 cpc, che, fra
l’inammissibilità, per inconferenza, dei motivi del
ricorso, per non essere stata mossa alcuna censura, ex
art.360 n.5 cpc, in ordine al fatto controverso della
residenza e/o abitazione del contribuente nel Comune di
presupposto, da considerarsi processualmente pacifico,
che il contribuente, destinatario dell’accertamento da
notificare, all’epoca, era residente a Latina, come
evincevasi dalle emergenze processuali.
Il medesimo controricorrente, con successiva memoria
29.04.2013, nello insistere nelle conclusioni in
precedenza rassegnate, supportandole con argomentazioni
e riferimenti giurisprudenziali, ha, ulteriormente,
dedotto che la linea difensiva assunta, nelle more del
giudizio, si era arricchita di altro decisivo elemento,
stante che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 258
del 22 novembre 2012, aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.26 del dpr n.602/1973.
Ha evidenziato, in particolare, che la Corte, con tale
pronuncia, ha stabilito di
l’applicazione della eccezionale modalità di notifica
di cui alla lettera e) dell’art.60 del dpr n.600/1973,
ai soli casi di destinatario
non già a quelli di
con abitazione nell’ambito comunale.
Ciò posto, avuto riguardo al tenore della sentenza
posizione processuale delle parti, quale desumibile
dalle relative difese, la Corte è chiamata ad
accertare, se i Giudici di appello, decidendo e
motivando nei termini anzi riferiti, siano incorsi
nelle denunciate violazioni di legge e se le stesse
siano state correttamente censurate.
Rileva il Collegio che, con riguardo alla notificazione
degli atti di accertamento, il combinato disposto degli
artt. 137 e 140 cpc nonché 60 comma 1 0 lettera e) del
dpr n. 600/1973, è stato costantemente interpretato,
nel senso che,
se il destinatario dell’atto di
accertamento è temporaneamente assente dal
suo
domicilio fiscale e se non è possibile consegnare
l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle
persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di
irreperibilità c.d.
la notifica si perfeziona con il compimento delle
attività stabilite dall’art.140 cpc, richiamato
dall’alinea del primo comma lettera e) dell’art.60 del
dpr n.600/1973.
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della CTR, in questa sede impugnata, nonchè alla
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di
precisare che, per perfezionare la notificazione di un
atto di accertamento ad un destinatario “relativamente”
irreperibile, occorre: a) il deposito di copia
deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito
alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale
dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della
lettera raccomandata informativa o, comunque, il
decorso del termine di dieci giorni dalla data di
spedizione di tale raccomandata.
E’ stato, altresì, puntualizzato. che le modalità di
notificazione dell’atto di accertamento previste
dall’art.60 comma primo lettera e) del dpr n.600/1973
sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di
relativo perfezionamento occorre: a) il deposito di
copia dell’atto di accertamento, da parte del
notificatore, nella casa comunale; b) l’affissione
dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune;
c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di
affissione nell’albo comunale.
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dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione
In relazione a quest’ultima modalità di notificazione,
è stato evidenziato che lo stato di
della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito
notificazione, in tal caso, non necessità di tale
ulteriore adempimento, prescritto per il caso di
giorno successivo a quello di affissione nell’albo
comunale.
Ritiene, quindi, il Collegio che, con riguardo alla
notifica degli avvisi di accertamento, anche per le
riflessioni stimolate da alcune pronunce della Corte
Costituzionale (da ultimo n.3/2010), allo stato,
l’interpretazione delle esaminate disposizioni,
riassunta nei termini anzi riferiti e quale, peraltro,
desumibile da un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale (Cass. n. 7268/2002, n.10189/2003,
n.3618/2006, n.20425/2007, n.7067/2008, n. 15856/2009,
n. 3426/2010, n. 14030/2011), deve ritenersi pacifica e
risulti ben riassunta nel principio fissato dalle
citate pronunce, secondo cui “la notificazione degli
avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema
delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art.
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nella casa comunale, con la conseguenza che la
140 cod. proc. civ. quando
siano conosciuti la
residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si
sia potuto eseguire la consegna perche’ questi, nella
circostanza, non e’ stato ivi rinvenuto, mentre va
cit., lett. e), quando il messo notificatore non
reperisca il contribuente, perche’ risulta trasferito
in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il
messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche
nel Comune dov’e’ situato il domicilio fiscale del
contribuente, per verificare che
il
suddetto
trasferimento non si sia risolto in un mero
mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso
Comune”.
Esigenza, questa, postulata dal generale principio di
garantire l’effettività del contraddittorio e del
diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti
della validità della notificazione.
In ossequio alla stessa, il Messo notificatore, prima
di procedere alla notifica, è, dunque, necessario che
effettui, nel Comune del domicilio fiscale del
contribuente, le ricerche volte a verificare la
sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra
le due citate possibili opzioni, del procedimento
notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il
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effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60
mancato rinvenimento del destinatario dell’atto, sia
dovuto ad
trasferimento nell’ambito dello stesso Comune, ovvero
ad
non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e,
quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente
idonei, per notificare altrimenti l’atto.
Attività di ricerca, quest’ultima, trattandosi di
notificazione da effettuarsi a soggetto irreperibile,
di decisivo rilievo agli effetti della validità della
notifica, che, pertanto, deve risultare dalla relativa
relazione e, comunque, emergere, inequivocamente, dagli
atti prodotti dal messo notificatore, così come
prescritto da Z comma secondo dell’art.148 cpc (Cass.
n.8077/2007, n.4925/2007, n.16899/2007, n.20425/2007,
n.2909/2008, n.18385/2003, n.7167/2002).
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, come si
evince dal relativo tenore, non abbia affrontato e non
si sia posta il problema della validità o meno del tipo
di procedimento notificatorio utilizzato, in relazione
ai diversi presupposti legittimanti il ricorso alla
notifica ai sensi dell’art.140 cpc ovvero dell’art.60
comma 1 0 lettera e) del dpr n.600/1973, così incorrendo
nei denunciati vizi.
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Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente
In vero, non hanno considerato i Giudici di appello,
che la circostanza valorizzata
che la notifica
dell’accertamento doveva ritenersi invalida per non
essere stata “prodotta la cartolina attestante il
giustificare la decisione, non necessitando l’invio di
alcun avviso al destinatario, nel caso di notifica
eseguita a soggetto
Non hanno considerato,
i medesimi Giudici,
che
costituendo condizione, legittimante il ricorso alle
diverse
e
tipizzate
formalità del
procedimento
notificatorio, lo stato di irreperibilità, assoluta o
relativa, del destinatario dell’avviso di accertamento,
la mera apodittica affermazione, secondo cui la
notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi
invalida, “per non essere stata prodotta la cartolina
attestante il
ricevimento”,
era da considerarsi
giuridicamente erronea.
Non hanno, cioè, considerato i Giudici di appello che
l’affermazione, poteva essere legittimamente effettuata
solo per le notifiche a contribuente
irreperibilità,
avrebbe
dovuto
risultare
(giusto
orientamento giurisprudenziale citato e condiviso) dai
concreti accertamenti effettuati dal messo e consacrati
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ricevimento” – era a ritenersi, di per sé, inidonea a
nella relazione di notifica, rivelandosi,
invece,
illegittima, in caso di procedimento notificatorio, ex
art.60 c.1 ° lett. e) del dpr n.60011973, applicabile
nel caso di soggetto < assolutamente irreperibile >,
nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione
all’albo, omesso ogni ulteriore avviso.
I Giudici di appello, hanno, dunque, fatto malgoverno
del quadro normativo di riferimento e dei principi,
espressi dalle richiamate pronunce e condivisi dal
Collegio, incorrendo, per l’effetto, nel denunciato
vizio, che risulta, pertanto, correttamente denunciato.
D’altronde,
a diverso opinamento non induce la
sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale
n.258/2012,
che
ha
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 26 terzo comma del dpr
n.602/1973, nella parte in cui stabilisce che la
notificazione della cartella di pagamento
Infatti, siffatta pronuncia, concernente disposizione
relativa al procedimento di notifica delle cartelle di
pagamento, come, inequivocamente, evincesi dalla
notificazione degli atti di accertamento e delle
cartelle di pagamento, eliminando una diversità di
disciplina che non appariva riconducibile ad alcuna
ragionevole ratio, e che non risultava in linea con il
fondamentale principio posto dell’art.3 della
Costituzione.
Nella circostanza la Corte ha, infatti, rilevato che
nella medesima ipotesi, di irreperibilità “relativa”
del destinatario, (cioè nei casi previsti dall’art.140
cpc) la notificazione veniva eseguita con modalità
diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un
atto di accertamento oppure una cartella di pagamento:
nel primo caso, applicandosi le modalità previste
dall’art.140 cpc; nel secondo caso, invece, quelle
previste dalla lettera e) del primo comma dell’art.60
del dpr n.600 del 1973.
In buona sostanza, per effetto di tale pronuncia,
risultano solo uniformate le modalità di notificazione
dell’avviso di accertamento e della cartella di
pagamento, dovendosi applicare le citate disposizioni,
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relativa parte motiva, ha uniformato le modalità di
:SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D2IL 26i4119 .ta6
N. 131 TALI. ALL.
– N. 5
MATEZZIA TRABUTAXIA
nell’uno e nell’altro caso, in coerenza alla lettura,
costituzionalmente orientata, che di esse ha offerto la
precitata giurisprudenza di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso è ammissibile e fondato e
l’effetto, va cassata l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR del Lazio, procederà al riesame ed alle
necessarie verifiche, alla stregua della realtà
processualmente acquisita, e, quindi, deciderà nel
merito e sulle spese del giudizio di legittimità,
offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate,
cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione
della C.T.R. del Lazio.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Il Pres
sore
va, quindi, accolto, nei sensi esplicitati, e per