Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16695 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10394/2007 proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo

studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GNONI Santo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/2006 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA

del 10/02/06, depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’avvocato Gnoni Santo, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che si riporta alla requisitoria.

 

Fatto

PREMESSO

che la sig.ra Z.L. propose opposizoione a verbale di contestazione della violazione dell’art. 173 C.d.S., comma 2 (uso di radiotelefono durante la marcia) elevato dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia, sostenendo l’infondatezza in fatto dell’addebito;

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace della stessa città ha accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente la prova dell’illecito a causa della distanza degli agenti dal posto in cui era stato commesso e del fatto che l’incolpata non faceva uso del radiotelefono al momento in cui l’illecito le era stato poi contestato;

che il Comune di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con i due motivi di ricorso si censura, rispettivamente sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la statuizione di insufficienza di prove dell’illecito, assunta dal Giudice di pace pur in difetto di querela di falso del verbale dal quale risultava invece il contrario.

che la censura è manifestamente fondata sotto l’assorbente profilo della violazione di legge, atteso che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione (e la prova), da parte dell’opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento sì come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente – come nella specie – l’eventuale alterazione, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale (Cass. Sez. Un. 17355/2009);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte) con il rigetto dell’opposizione proposta al Giudice di pace dalla sig.ra Z.;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi il Comune avvalso in quella sede di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione meglio indicata in motivazione; condanna l’intimata sig.ra Z. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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