Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16695 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/07/2017, (ud. 26/10/2016, dep.06/07/2017),  n. 16695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7641-2013 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BONI;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLE

PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SARGENI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO PELLEGRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2013 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il geometra B.A. ha ottenuto il D.I. n. 576 del 2008, del giudice di pace di Viterbo per il pagamento della somma di Euro 1.832,18, corrispettivo di prestazioni professionali rese quale consulente di parte in un giudizio civile su richiesta dell’ingiunto C.A..

L’opposizione di quest’ultimo è stata accolta dal giudice di primo grado, che ha ridotto la condanna dell’intimato a Euro 500.

Il tribunale di Viterbo il 5 febbraio 2013 ha accolto l’appello del professionista e ha liquidato il compenso in complessivi Euro 1.100.

B. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il Tribunale di Viterbo ha rilevato che erroneamente il giudice di pace aveva attribuito valore confessorio a una proposta bonaria di definizione della controversia con la quale stragiudizialmente era stata chiesto dal difensore del dell’ingiungente un compenso di Euro 500.

Il tribunale ha ritenuto che si trattava di prestazioni da valutarsi a discrezione, ai sensi della L. n. 144 del 1949, art. 60, (legge di approvazione delle Tariffe degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri), ancorando detta valutazione ai principi fissati dall’art. 2225 c.c., ai parametri indicati dalla legge per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio, al valore della causa, nonchè anche alla richiesta fatta all’epoca di Euro 500,00 per la definizione bonaria della lite.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “la nullità della sentenza per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, in particolare il fatto costituito dalla quantità e qualità dell’opera professionale effettivamente espletata dal geometra B. quale consulente di parte. Deduce che quest’ultimo non aveva predisposto una vera consulenza utile per il giudizio, essendosi limitato a contestare in maniera oppositiva le conclusioni del C.T.U. relative all’adeguatezza degli infissi oggetto di perizia.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Il tribunale (cfr pag. 3 sentenza impugnata) ha esaminato l’opera svolta dal consulente e ha fatto anche specifico riferimento alla nota 20 aprile 2007. Ha poi valutato il compenso che per detta opera spettava al consulente di parte. Il mancato riferimento alla richiesta 8 agosto 2008 di liquidazione del compenso, rivolta al Collegio dei geometri, non può in alcun modo costituire vizio di nullità della sentenza.

Già sotto il regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore a quello vigente a partire dal settembre 2012 spettava infatti esclusivamente al giudice di merito la scelta delle risultanze cui ancorare la decisione e la valutazione di merito in ordine alla congruità dei compensi spettanti ai professionisti, con il limite della logicità e congruità della motivazione (cfr Cass. 16056/16).

Nel regime attuale il controllo sulla motivazione si restringe all’omesso esame di un fatto decisivo, che nella specie non sussiste, poichè la prestazione, di per sè modesta come il compenso accordato, è stata valutata in tutti gli aspetti rilevanti e non si ravvisa alcun fatto controverso che sia stato omesso, dovendosi intendere per fatto controverso quanto la giurisprudenza ha da tempo spiegato (SU 8053/14; 17761/16; 21152/14).

3) Il secondo e il terzo motivo lamentano violazioni di legge, in particolare della L. n. 144 del 1949, art. 60, e del D.M. 30 maggio 2002, art. 11, che regola i compensi agli ausiliari dell’autorità giudiziaria.

Il ricorrente sostiene che la sentenza da un lato dichiara di applicare la norma del 1949, secondo cui le prestazioni come quella in esame si valutano a discrezione, e dall’altro fa riferimento al valore della causa e ai parametri di cui al decreto del 2002 norma applicabile quando ci si riferisca a valori o entità quantificabili.

Ciò sarebbe fonte di violazione normativa, aggravata dalla circostanza che l’art. 11 si riferirebbe ad attività non omologabile a “quella di un soggetto incaricato nell’ambito di un procedimento giudiziario”.

Anche questi motivi di ricorso sono inammissibili e privi di ogni fondamento.

In primo luogo appare opportuno rilevare che la censura non esplicita specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr Cass n. 635/15 e 828 del 2007). La liquidazione secondo la L. n. 144 del 1949 non viene infatti criticata perchè inapplicabile, ma solo perchè asseritamente contrastante con altri criteri desunti da altre normative.

Ciò non configura una violazione della L. 144, giacchè il giudice che debba effettuare una liquidazione di prestazioni da valutare a discrezione deve pur sempre ancorare il suo apprezzamento a parametri obbiettivabili, che abbiano possibilmente un riscontro normativo, anche di rango inferiore a quello legislativo.

E’ questo ciò che ha fatto il tribunale di Viterbo, che ha ricavato la somma congrua da liquidare al consulente da un insieme di significativi argomenti, tratti da fonti secondarie e dalle circostanze del caso concreto, per offrire una motivazione ragionevole, controllabile nei limiti in cui sia possibile farlo laddove non sussistano parametri matematici rigidi di riferimento.

Per la valutazione del compenso al consulente di parte il riferimento al regolamento che disciplina i compensi ai consulenti di ufficio era congruo e opportuno. Il suo erroneo o illogico utilizzo quale parametro di confronto e riferimento in ogni caso può fondare soltanto censure motivazionali, giammai costituire motivo di violazione della L. n. 144 del 1949.

5) Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in Euro ottocento per compenso e 200 per esborsi.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese come in motivazione.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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