Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16694 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10329/2007 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI Gino, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASDRUBALI MASSIMO,

gisuta procura ad litem, in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 971/2006 del GIUDICE DI PACE di GENOVA del

2/02/06, depositata il 17/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

PREMESSO

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Genova ha respinto l’opposizione proposta dal sig. C.O. all’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto della stessa città gli aveva inflitto sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità);

che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l’autorità intimata;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace abbia del tutto omesso di prendere in considerazione il rilievo dell’opponente secondo cui mancava, sul tratto autostradale in cui era avvenuto l’accertamento dell’illecito, la segnaletica indicante il limite di velocità (60 Km/h) da lui violato;

che il motivo è inammissibile in quanto nuovo: la sentenza impugnata, infatti, non menziona il rilievo di cui trattasi, nè il ricorrente indica – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – in quale atto del giudizio di merito e in quali esatti termini sia stata da lui posta la questione dell’assenza di segnaletica indicante lo speciale limite di velocità;

che il ricorso va in conclusione respinto; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva dell’autorità intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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