Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16694 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 05/08/2020), n.16694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31368/2018 proposto da:

M.S., B.G., in qualità di genitori del

minore B.C., domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Miraglia Francesco, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Mo.Si., in qualità di tutore del minore

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Maria Grazia Castauro, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 12 settembre 2018 la Corte d’Appello di Brescia – sezione Minorenni – ha confermato la sentenza emessa in data 31/5-10/6/2016, con cui il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore B.C., nato il (OMISSIS).

Ha, preliminarmente, evidenziato la sentenza impugnata la carenza di legittimazione processuale di Be.Gi., nella qualità di amministratore di sostegno di B.G., padre del minore, in quanto privo di alcuna autorizzazione a proporre l’impugnazione. Pertanto, dal rilievo della mancanza di un appello tempestivo da parte di B.G. – nei cui confronti è stata, comunque, disposta l’integrazione del contraddittorio nel grado di appello – il giudice di secondo grado ha tratto la conseguenza della definitività delle statuizioni che riguardano quest’ultimo sotto il profilo della incapacità e inadeguatezza genitoriale nei confronti del minore.

Inoltre, la Corte d’Appello, alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta nello stesso grado, ha ritenuto che la madre del minore, M.S., non dispone delle capacità genitoriali idonee a farsi carico della crescita sana equilibrata del minore.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione separatamente, con un unico atto difensivo M.S. e B.G., in qualità di genitori del minore B.C., affidandolo a tre motivi.

L’avv. Silvia Mo., tutrice del minore, si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., degli artt. 374,411 e 424 c.c., della L. n. 184 del 1983, art. 17.

Lamenta B.G. che la Corte d’Appello, sebbene avesse disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, gli ha di fatto negato l’esercizio dei propri diritti, tra cui la verifica delle proprie capacità genitoriali, avendo ritenuto definitive nei suoi confronti le statuizioni della sentenza di primo grado.

Ad avviso del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio non avrebbe dovuto essere solo formale, ma soprattutto sostanziale, permettendogli l’esercizio di tutta quella serie di poteri, facoltà e diritti processuali che ad essa conseguono.

La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto garantire l’accesso alla valutazione delle sue capacità genitoriali e non ritenere queste escluse per definitività delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in considerazione della mancanza di appello.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che dall’esame della sentenza impugnata – attività consentita a questa Corte essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale – emerge che se è pur vero che la sentenza di primo grado non è stata notificata a B.G., padre del minore (con la conseguenza che il termine breve di giorni 30 per la notifica dell’atto di appello, a norma dell’art. 326 c.p.c., non ha mai cominciato a decorrere), tuttavia, lo stesso B. è comunque decaduto dall’appello, non avendo proposto il gravame neppure entro il termine lungo di mesi sei dal deposito della sentenza di primo grado, a norma dell’art. 327 c.p.c..

Come, infatti, emerge dalla ricostruzione della stessa sentenza impugnata, da un lato, il provvedimento di primo grado è stato depositato in data 10.6.2016, mentre, dall’altro, all’udienza del 11.5.2018, quando erano già trascorsi quasi due anni da tale deposito, il giudice di secondo grado, prendendo atto che B.G. non aveva proposto appello, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso.

Nè, peraltro, la circostanza che la Corte d’Appello abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. B.G. vale a rimetterlo in termini per la proposizione dell’atto di appello, da cui lo stesso era irrimediabilmente e pacificamente decaduto (non essendo neppure stata contestata dal ricorrente l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui colui che aveva proposto, per suo conto, tempestivamente l’appello – il proprio padre, suo amministratore di sostegno – era privo della legittimazione processuale).

Infatti, l’integrazione del contraddittorio è stata disposta dalla Corte d’Appello per il solo fatto che il sig. B. era parte necessaria e formale dell’intero procedimento di adottabilità, e come tale, litisconsorte necessario anche nel giudizio d’appello del processo (Cass. 18148/2018), ma ciò non toglie che la qualità di parte necessaria del processo non autorizzi il genitore del minore a non osservare il termine perentorio di trenta giorni, dalla notificazione della sentenza che dichiara lo stato di adottabilità, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, per la proposizione dell’impugnazione.

In conclusione, l’affermazione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto la definitività delle statuizioni della sentenza di primo grado, sotto il profilo dell’incapacità ed inadeguatezza genitoriale di Giancarlo Betteqazzi, è immune da censure.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 4, 5, 8, 12 e 15, e art. 3 Convenzione Onu e della L. n. 179 del 1991.

Lamentano i ricorrenti che, oltre a non essere stato effettuato nessun accertamento sul padre biologico, con riferimento alla madre, l’indagine è stata circoscritta alla valutazione del suo stato clinico, senza alcuna osservazione diretta nel rapporto con il figlio.

Ne consegue che il giudice di secondo grado non ha applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della dichiarazione di adottabilità, occorre accertare se il genitore, ancorchè affetto da patologie mentali, sia attualmente e realmente inidoneo a realizzare e conservare l’interesse del minore.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1,8,12 e 15.

Lamentano i ricorrenti che, alla luce dei principi ispiratori della L. n. 184 del 1983, (salvaguardia della famiglia e del diritto del minore di crescere ed essere educato nella famiglia d’origine), il Tribunale dei Minorenni, prima, e la Corte d’appello, successivamente, avrebbe dovuto sperimentare delle forme di intervento diverse dalla proposta di comunità madre/bambino, in considerazione dell’obbligo previsto dalla legge di intervenire in favore delle famiglie in difficoltà con misure di sostegno non generiche ma concrete.

E’ stata perpetrata, altresì, la violazione dell’art. 8 CEDU, non essendo state adottate misure idonee a preservare il legame genitori biologici-figlio, tutelando, invece, il legame di quest’ultimo con la famiglia adottiva.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che se è pur vero che i ricorrenti, nell’invocare la prioritaria esigenza dei figli di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici, affermano un principio sancito dalla L. n. 184 del 198, art. 1, (rafforzato dalla consolidata interpretazione dell’art. 8 CEDU), gli stessi non considerano, tuttavia, che la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, è configurabile quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così che la rescissione del legame familiare diviene uno strumento necessario per evitare per il bambino un più grave pregiudizio (Cass. 10 luglio 2014 n. 15861, 29 marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1838; 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7 febbraio 2002, n. 1674).

Inoltre, questa Corte ha avuto modo di ribadire, anche recentemente, che il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. 16357/2018; Cass. 17603/2019).

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre, pertanto, allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (L. n. 184 del 1983, art. 8), considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass. 11171/2019).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che, non solo la madre ed il padre sono entrambi affetti da gravi malattie psichiche e del tutto incapaci di relazionarsi con il figlio, al punto da non essere neppure particolarmente coinvolti, a livello emotivo, dal contatto con il figlio (p. 10), ma anche che la madre ha rifiutato il sostegno e l’aiuto offertole dalla comunità di accoglienza.

In particolare, la Corte d’Appello ha descritto con dovizia di particolari tutti gli episodi in cui la M. ha evidenziato la totale inidoneità di prendersi cura del proprio figlio (incapacità di somministrargli il latte e di nutrirlo ad orari regolari, di affrontare con serenità e lucidità le malattie del bambino legate all’età, etc) nonchè l’insofferenza della medesima per la vita nella comunità in cui era stata collocata con il minore, tanto è vero che si era allontanata (lasciandovi il figlio) per la dichiarata Glifficoltà ad affrontare la gestione del figlio sia durante il giorno che di notte a causa dei risvegli del minore. E’, pertanto, mancato, nella specie, un effettivo impegno profuso dalla madre per superare le proprie difficoltà relazionali con il minore.

Infine, priva di fondamento è la censura secondo cui la Corte d’Appello si sarebbe limitata a valutare lo stato clinico della signora M..

In realtà, il giudice di secondo grado si è soffermato sulla patologia psichica della madre nella sola prospettiva della verifica dei riflessi di tale malattia nella relazione con il figlio minore, rispetto al quale – è emerso dalla ricostruzione della sentenza impugnata, alla luce delle conclusioni della CTU – che la M. non è stata in grado di attivare le istanze anche minime e basilari di responsabilità e attenzioni materne.

Infine, la sentenza impugnata ha posto in luce, da un lato, la totale mancanza di figure vicariali (nonni, zii) idonee a surrogare la responsabilità genitoriale (L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 1), e, dall’altro, – a fronte di tale quadro desolante, offerto dalla famiglia d’origine – ha richiamato la memoria degli affidatari, da cui si evince che attualmente il bambino vive in un contesto sereno ed affettivamente ricco, capace di interpretarne i bisogni e di assicurargli una crescita sana ed armoniosa, di talchè l’adozione non può che essere l’unica soluzione percorribile.

La M. non ha ritenuto di confrontarsi minimamente con tali precise ed articolate argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi genericamente ad invocare, in astratto, il diritto del minore di crescere con i genitori biologici ed il diritto di questi ultimi di ottenere imprecisati interventi di sostegno.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma della D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

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