Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16694 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16694 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3318-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

PROMOTHON SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CENTORE PAOLO,

Data pubblicazione: 03/07/2013

COGLITORE EMAUNELE giusta delega in calce;

controricorrente

avverso la sentenza n. 101/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 23/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE che
si riporta agli scritti difensivi e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso e in subordine rigetto.

udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 101/4/07, depositata il 23.10.07 e notificata il 28.11.07, la Commissione Tributaria Regionale
della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Genova l avverso la decisione
di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso
proposto dalla Promothon s.r.l. in liquidazione nei conl’anno 1997, a seguito di cessazione dell’attività.
2. La CTR – confermando la decisione di primo grado – riteneva, invero, che la richiesta di rimborso dell’IVA
versata in eccedenza nell’anno in questione, proposta
dalla contribuente in data 11.2.98, fosse accoglibile, ai
sensi degli artt. 30 e 35 del d.P.R. 633/72, benchè
l’attività di liquidazione dell’azienda si fosse ultimata
solo il 30.11.98. Già in epoca precedente la domanda di
rimborso, infatti, a parere del giudice di appello, la
Promothon s.r.l. aveva ormai dismesso qualsiasi attività
di impresa rilevante ai fini IVA, essendo residuato solo
il compimento di operazioni a carattere semplicemente finanziario.
3. Per la cassazione della sentenza n. 101/4/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, ai quali la resistente ha replicato con controricorso
e con memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1.

Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che

dall’esame del controricorso della Promothon s.r.l. in
liquidazione si evince, in particolare dall’intestazione
dell’atto, che detta società è stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 24.12.98, come si desume, altresì, dalla relativa certificazione allegata alla memoria di controdeduzioni della contribuente alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo
grado.
2. Orbene – come è stato affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte – la cancellazione delle società di capitali
dal registro delle imprese determina l’immediata estin-

fronti del provvedimento di diniego di rimborso IVA, per

zione della società, indipendentemente dall’esaurimento
dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel
caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data
successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs.
n. 6/03, che, modificando l’art. 2495, co. 2, c.c., ha
attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. Ed
infatti, a tale disposizione non può attribuirsi natura

di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza
che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa
ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 0 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (cfr. Cass.S.U. 4060/10).
3. Nel caso concreto, pertanto, essendo la cancellazione
della società Promothon s.r.l. avvenuta in epoca precedente

l’entrata

in

vigore

del

d.lgs.

n.

6/03,

l’estinzione dell’ente deve considerarsi avvenuta in data
l ° gennaio 2004. Ne discende che la capacità processuale
della suddetta società è venuta meno, per effetto
dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, nel corso del giudizio di primo grado, instaurato nei
sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di diniego di
rimborso, effettuata in data 28.1.03, ai sensi dell’art.
21 d.lgs. 546/92.
4. Ebbene – come hanno, del pari, statuito le Sezioni Unite di questa Corte – qualora l’estinzione della società
intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società medesima è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi
dell’art. 110 dello stesso codice. Di guisa che, qualora
l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o
si sia verificato quando farlo constare in tali modi non
sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve proveni-

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interpretativa della disciplina previgente, in mancanza

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re o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai
soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere
il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass.S.U. 4060/13).
5. Per cui – essendo stato, nella specie, sia il ricorso
in appello che quello per cassazione proposti nei concessori dell’ente ex art. 110 c.p.c., la sentenza di secondo grado deve essere cassata senza rinvio, ai sensi
dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito.
6. Concorrono giusti motivi – tenuto conto delle ragioni
della decisione, nonché del fatto che il quadro di riferimento giurisprudenziale suesposto si è formato in epoca
successiva al ricorso per cassazione, per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito; compensa le spese di tutti i gradi del giudizio
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22.4.2013.

fronti della società, e non nei confronti dei soci, suc-

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