Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16693 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 35141/2006 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
DE ROSA Benito, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PORTICI, in persona de Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MANZO Giuseppe, giusta procura
in calce al ricorso notificato;
– resistente –
contro
GEST LINE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3180/2005 del GIUDICE DI PACE di PORTICI del
28/04/05, depositata il 26/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Manzo Giuseppe, difensore del controricorrente che
insiste per il rigetto e l’improcedibilità del ricorso, in subordine
chiede la trattazione in P.u.;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO
che conferma la requisitoria.
Fatto
PREMESSO
che la sig.ra B.A. propose opposizione alla cartella n. (OMISSIS) notificatale dalla concessionaria Gest Line s.p.a. per il pagamento di Euro 89,61 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relative, a verbale di accertamento di violazione del C.d.S., di cui l’opponente dedusse l’omessa notifica, oltre a negare la sussistenza dell’illecito;
che l’adito Giudice di pace di Portici, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto l’opposizione sul rilievo che l’amministrazione comunale aveva documentato in giudizio l’avvenuta notifica del verbale di cui si tratta, eseguita a mezzo del servizio postale con accesso dell’agente il 18 aprile 2003, deposito del plico presso l’ufficio postale, per assenza di consegnatari, e compiuta giacenza dello stesso presso l’ufficio;
che la sig.ra B. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, con cui insiste nell’eccezione di nullità della notifica del verbale;
che solo l’intimato Comune di Portici ha resisitito con controricorso;
che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è manifestamente fondato, avendo il Giudice di pace errato nel non dichiarare la nullità della notifica del verbale di contravvenzione – e conseguentemente della cartella – eseguita ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, in difetto dell’avviso del deposito al destinatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno previsto da Corte Cost. 346/1998;
che la sentenza impugnata va quindi cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della cartella impugnata;
che le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la cartella di pagamento indicata in motivazione; condanna il Comune di Portici alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed onorari, quanto al giudizio di merito, ed in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010