Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16693 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19093/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Emiliana Servizi società cooperativa a responsabilità limitata in

liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’Avv.

Aldo Burgio, elettivamente domiciliata in Roma, viale della Piramide

Cestia n. 1/B, scala B, presso lo studio dell’avv. Giovanni

Zappulla, per procura speciale in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 86/15/12 depositata il 22.10.2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.1.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno di imposta 1995 l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione della Emiliana Servizi Soc. coop. a r.l. disconoscendo un credito Iva esposto dalla stessa, conseguente all’acquisto di un immobile dalla Brom s.p.a. da considerarsi inesistente sotto il profilo fiscale. L’avviso non veniva impugnato e diveniva, pertanto, definitivo.

Successivamente la società contribuente chiedeva il rimborso dello stesso credito. La richiesta veniva respinta e il diniego di rimborso non veniva impugnato.

Ancora successivamente veniva presentata analoga istanza di rimborso sulla scorta anche dell’intervenuto giudicato discendente dalla sentenza n. 179/14/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna riguardante un diverso accertamento afferente la successiva vendita dello stesso immobile, avvenuta nel 2002.

Anche tale istanza veniva rigettata sul presupposto della definitività dell’avviso di rettifica Iva per il 1995 che aveva disconosciuto il credito.

Emiliana Servizi Soc. coop. a r.l. impugnava il diniego dell’ufficio e la CTP di Bologna, con sentenza n. 79/11/2009 rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale dell’Emilia, con sentenza n. 86/15/12 depositata il 22.10.2012 lo accoglieva sul presupposto che era stata versata e incamerata dall’erario l’Iva per l’acquisto dell’immobile ritenuto non valido e che il credito al rimborso non era prescritto.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Con il secondo motivo l’ufficio deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la CTR aveva omesso di considerare che l’avviso di rettifica a fini Iva per l’anno di imposta 1995, con il quale era stato disconosciuto il credito oggetto di rimborso, non era stato impugnato dalla Società ricorrente ed era quindi divenuto definitivo.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

E’ incontestato che l’originario avviso di rettifica a fini IVA per l’anno di imposta 1995, con il quale l’Ufficio ha rettificato la dichiarazione Iva della Emiliana Servizi Soc coop a r.l., disconoscendo il credito esposto dalla stessa, non era stato impugnato dalla Società contribuente, così come non era stato impugnato il primo rigetto della richiesta di rimborso dello stesso credito Iva.

Il principio di certezza del diritto che trova attuazione attraverso le fattispecie normative volte a riconoscere a determinati fatti l’effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, rappresenta una esigenza imprescindibile di tutti gli ordinamenti giuridici e costituisce il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere rimessi in discussione tra le parti.

Il disconoscimento del credito IVA si è cristallizzato, in ragione della mancata impugnazione nei termini di legge dell’avviso di rettifica.

L’accertamento dell’insussistenza del credito IVA è immodificabile, in ragione del vincolo da res iudicata che contrassegna l’avviso di rettifica a suo tempo emesso. L’intangibilità del vincolo in questione esclude l’azionabilità del rimborso, che, invero, assume come dovuta quella stessa imposta che, sulla base di un atto ormai inoppugnabile è da ritenersi circostanza incontrovertibilmente esclusa.

Il giudicato sull’avviso di rettifica resiste finanche alle asserite circostanze della duplicazione d’imposta e del contrasto col principio di c.d. “neutralità dell’IVA”, tanto da affievolirne portata ed incidenza.

Questa Corte ha, invero, valorizzato a più riprese l’esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l’intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L’esigenza di stabilità dei rapporti è stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. ord. N. 330 del 1995), nonchè più volte ribadita anche dal Giudice comunitario che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l’ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata (Corte Giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust, 1 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust. 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum; Corte Giust., 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile s.r.l.; Causa 21 gennaio 2010, causa C 472/08, Alston Power Hydro).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Spese del giudizio di merito compensate.

Condanna Emiliana Servizi Soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA