Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16691 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato CARDINALI MARCO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

sul ricorso 11509-2007 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANELLI ANDREA,

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3544/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

13/01/06, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 24 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da F.P. avverso il Comune di Roma, per l’annullamento del verbale n. (OMISSIS), relativo a violazione del codice della strada. Rilevava che era stata indebitamente omessa la contestazione immediata dell’infrazione.

Disponeva la compensazione delle spese di lite.

L’opponente, per censurare quest’ultima statuizione, ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 7 marzo 2007 e illustrato da memoria.

Il Comune ha resistito e ha svolto ricorso incidentale.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Pregiudiziale è l’esame del ricorso incidentale, che lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, la quale ha annullato il provvedimento sanzionatorio a causa dell’omessa contestazione immediata dell’infrazione. Il comune di Roma denuncia violazione dell’art. 200 C.d.S., comma 1. Deduce che il verbale de quo recava, quale motivazione dell’omessa contestazione, la frase “violazione non contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto”;

che il giudice di pace ha erroneamente qualificato come clausola di stile questa motivazione, la quale invece rispondeva ai requisiti di legge; osserva in particolare che l’art. 384 del Regolamento di esecuzione elenca tra i casi di impossibilità della contestazione immediata l’accertamento della violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo del mezzo pubblico di trasporto.

Fondatamente la procura generale ha rilevato che la motivazione esplicitata dal verbalizzante era logicamente conseguente alla “natura dell’infrazione contestata (circolazione della vettura dell’opponente su corsia riservata ai mezzi pubblici)” e che pertanto era stata rispettata la disposizione di cui all’art. 201 C.d.S., che consente la notifica successiva del verbale con l’indicazione dei motivi dell’omessa contestazione immediata.

L’indicazione apposta in verbale, ancorchè stereotipata, teneva comunque conto e giustificava le ragioni della mancata contestazione immediata, giacchè è evidente sia che l’agente a bordo di un mezzo pubblico non è in grado di contestare l’infrazione al conducente di un veicolo circolante sulla corsia riservata, sia che è giustificata la condotta dell’agente a terra che ometta la contestazione per non rallentare il traffico degli stessi mezzi. L’alt impartito al veicolo che procede su detta corsia e le successive pratiche per l’identificazione e la compilazione del verbale recherebbero infatti indubbio intralcio al traffico proprio sulla corsia predisposta per un deflusso privo di ostacoli e rallentamenti.

Va inoltre riaffermato che in tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio. Non potrebbe essere quindi rimproverato all’amministrazione comunale il non aver predisposto un’organizzazione del servizio – necessariamente complessa e articolata – tale da consentire la segnalazione ad agenti a terra dell’infrazione di circolazione abusiva su corsia riservata e il fermo di detto veicolo nell’immediatezza del fatto ma in luogo tale da non danneggiare la fluidità della circolazione.

Resta comunque salvo il potere giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, di valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata; verifica che, nella specie, come altre volte ritenuto (cfr Cass. 18071/07) in casi simili, risulta favorevole all’amministrazione.

Pertanto il ricorso incidentale è fondato. Resta assorbito quello principale, relativo alle spese di lite.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, giacchè, stando alla motivazione del provvedimento, l’opposizione verteva anche su altro motivo, relativo ai poteri dell’agente accertatore, ausiliario del traffico, non esaminato dal primo giudicante; il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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