Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16691 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 14/06/2021), n.16691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15629/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

IVAN SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE TENCHINI e

FABIO FRANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, Via F. de Sanctis,

4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 57/09/13, depositata il 19 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente IVAN SRL, esercente l’attività di costruzione di imbarcazioni da diporto, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2004, con il quale – a seguito di PVC – accertava, per quanto qui di interesse, l’iscrizione di rimanenze iniziali di valore superiore a quello effettivo per cui, riducendo l’importo delle stesse quali componenti negativi di reddito per assenza del requisito della certezza, operava la ripresa di maggiori IRES, IRAP e IVA.

La CTP di Massa Carrara ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza in data 19 aprile 2013, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio abbia errato nel non procedere alla contemporanea rettifica delle rimanenze finali dell’esercizio 2003, così violando il principio di continuità dei valori di bilancio, principio applicabile non solo agli esercizi successivi ma anche agli esercizi precedenti.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92, commi 7, 110, 163, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 30, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui ha falsamente ritenuto di fare applicazione del principio di continuità dei valori contabili di bilancio in relazione al rilievo relativo alle rimanenze iniziali. Deduce il ricorrente che, in ossequio al principio di autonomia dei periodi di imposta, la rettifica relativa a un anno di imposta ha effetto a valere sulle annualità successive e non su quelle pregresse. Deduce il ricorrente che la contribuente non avrebbe assolto all’onere di provare elementi idonei a documentare l’effettiva esistenza e consistenza dei costi contabilizzati, con carenza del requisito di certezza degli stessi.

2 – Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo la riproduzione della sentenza impugnata e dell’atto impugnato conforme al principio di specificità.

2.1 – Parimenti va rigettata l’eccezione di inammissibilità relativa alla censura relativa all’incertezza dei costi che hanno concorso a determinare le rimanenze iniziali oggetto di accertamento, essendo tale questione, indipendentemente dal parametro normativo enunciato, il tema centrale attorno al quale si è sviluppato l’atto impugnato, riportato per specificità, come anche il giudizio di merito.

3 – Il ricorso è fondato.

3.1 – Se, sotto il profilo contabile, le rimanenze iniziali (componenti negative di reddito) corrispondono alle rimanenze finali dell’esercizio precedente (componenti positive di reddito), in ossequio al principio di continuità dei bilanci, resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime (Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22932), concorrendo le reciproche variazioni a formare il reddito di esercizio (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3567; Cass., Sez. V, 30 luglio 2014, n. 17298; Cass., Sez. V, 12 maggio 2008, n. 11748).

3.2 – Il principio di continuità dei bilanci va, in particolare, coordinato con il principio di autonomia di ciascun periodo di imposta affermato da questa Corte, al quale deve darsi continuità, che non impone all’amministrazione finanziaria, ove contesti l’insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, di rettificare anche la posta dell’esercizio precedente, essendo onere del contribuente dimostrare l’esistenza e l’ammontare della stessa, senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti (Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14999; Cass., Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 25501). Sicchè, come rileva la ricorrente, se è corretto affermare che i valori finali dell’esercizio sono da considerarsi pari a quelli iniziali del successivo, questo “non implica anche che sia vero il contrario” (Cass., Sez. V, 12 settembre 2012, n. 15250), non potendosi onerare l’amministrazione finanziaria – in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio – a procedere, stanti i menzionati principi, anche alle rettifiche relative agli anni precedenti.

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi e va cassata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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