Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16691 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7465-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JEAN GILDER CONGRESSI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA

depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti con la quale la CTR Campania, a conferma della sentenza di primo grado, ha ritenuto illegittima l’iscrizione a molo e la conseguente cartella di pagamento notificata alla s.r.l. Jean Gilder Congressi in liquidazione a fronte del tardivo versamento dell’IVA periodica, a cui la contribuente si era ritenuta legittimata in forza di quanto consentito a suo tempo dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 1.

La CTR ha respinto il gravame in considerazione del fatto che “l’amministrazione non contesta l’affermazione del contribuente di aver fatto, per il pagamento, corretto riferimento al mese secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 1”, fermo in ogni caso che si tratterebbe di errori formali senza influenza sull’imposta da versare.

Il mezzo erariale si vale di un solo motivo. Non ha svolto attività difensiva la parte.

Chiamata all’udienza del 23.11.2015, la trattazione della causa, su istanza dell’Avvocatura impugnate, era rinviata all’udienza odierna per dar modo all’istante di acquisire – in difetto dell’originale, non rinvenuto nel fascicolo di parte all’atto dell’assegnazione del medesimo ad altro difensore e non altrimenti presente in atti – e, quindi, di produrre un duplicato dell’avviso di ricevimento attestante l’intervenuta rituale notificazione del ricorso alla parte oggi intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità del proposto ricorso per difetto di notifica.

3. Osservato che nella specie l’Agenzia delle Entrate, soccombente nel giudizio di secondo grado, ha impugnato la sentenza emessa nell’occasione con ricorso notificato alla Jean Gilder Congressi s.r.l. in liquidazione a mezzo del servizio postale, facendo notificare il relativo plico tanto al legale rappresentante della società quanto al suo difensore nel giudizio d’appello.

Pur dando atto delle effettuate formalità, la ricorrente non è stata tuttavia in grado di produrre l’avviso di ricevimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 quale prova dell’avvenuta notificazione, sicchè, chiamata la causa alla pubblica udienza del 23.11.2015, la ricorrente, preso atto della mancata costituzione dell’intimato, ha instato la Corte per il rinvio della causa a nuovo ruolo onde poter acquisire, e, quindi, produrre alla nuova udienza, un duplicato dell’avviso di ricevimento non rinvenuto nel proprio fascicolo di parte e non altrimenti presente agli atti ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 2 provvedendo a tal fine a depositare l’istanza già inoltrata all’amministrazione postale.

Sentito il P.M., che nulla opponeva, il collegio ha quindi rinviato la discussione all’udienza odierna, ove peraltro l’Agenzia ricorrente non è stata in grado di produrre il pur richiesto duplicato limitandosi a depositare l’istanza in tal senso nuovamente inoltrati) all’amministrazione competente in data 11.5.2016, rimasta inesitata.

4. Poichè allo stato consta che il contraddittorio non si è ancora integrato nè vi è ragione di credere che, per il tempo inutilmente trascorso senza che dell’avvenuta e rituale notifica sia stata data prova, esso possa altrimenti integrarsi, reputa il collegio che, mancando la prova della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte intimata, il ricorso debba essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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