Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16691 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 06/07/2017, (ud. 11/10/2016, dep.06/07/2017),  n. 16691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente Aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5657-2016 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell’avvocato REMO PANNAIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMELO PICCOLO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato Giuseppe POLIGNANO per delega dell’avvocato Carmelo

Piccolo;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO

IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocatessa C.T., il C.O.A. di Bari le irrogò la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un anno, per avere, in particolare, l’incolpata:

– promosso, al fine di riscuotere un proprio credito professionale, reiterate procedure di recupero nei confronti dei propri clienti, i germani R., arrecando loro danni morali e materiali del tutto sproporzionati rispetto alla iniziale entità del credito;

– intrapreso singole azioni esecutive nei confronti di ciascun obbligato al pagamento del medesimo credito;

– ricevuto più volte il pagamento del medesimo credito;

– rifiutato un pagamento a mezzo di offerta reale;

– aver indotto in errore il proprio Consiglio dell’ordine mediante richiesta di parere di congruità su compensi non dovuti.

2. L’avv. C. propose ricorso dinanzi al C.N.F.

3 L’organo disciplinare di vertice, rigettate alcune doglianze mosse in rito dalla ricorrente, confermò in punto di fatto la valutazione compiuta dal C.O.A. in merito all’illecito contestato – ritenendo, in particolare, documentalmente provata l’esistenza di un rilevante numero di procedure introdotte nei confronti di ciascuno dei debitori in solido, tali da integrare la fattispecie dell’accanimento giudiziario.

3.1. Rilevò, tuttavia, il Consiglio nazionale dell’ordine che, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo codice deontologico degli avvocati, la condotta accertata risultava sanzionata con la più favorevole censura, pur se convertibile, nei casi più gravi, nella sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno.

3.2. La sanzione irrogata in primo grado venne, pertanto, ridotta da dodici a sei mesi, senza che la stessa potesse peraltro, a giudizio dell’organo disciplinare, convertirsi nella sola censura, tenuto conto della pervicacia del comportamento tenuto dalla C., che appariva connotato da elementi di sicura gravità.

4. La sentenza della corte territoriale è stata impugnata da C.T. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Con il primo motivo, si denuncia genericità e indeterminatezza degli addebiti contestati; violazione di legge (R.D. n. 37 del 1934, art. 48; nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e mancanza di motivazione.

5.2. Con il secondo motivo, si denuncia illegittima applicazione della sanzione disciplinare per violazione di legge applicazione erronea di una norma giuridica non vigente al momento dell’illecito contestato – mancanza di motivazione rispetto all’applicazione dell’aggravante “del caso più grave” prevista dall’art. 22 del Codice deontologico forense.

6. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio.

7. Va preliminarmente disattesa la doglianza relativa alla pretesa “elusività della motivazione” della sentenza impugnata (folio 21 del ricorso), in ordine alla (inizialmente contestata al capo 5 dell’incolpazione) induzione in errore del locale Consiglio dell’ordine mediante la richiesta del parere di congruità per compensi non dovuti. Come correttamente opinato dall’organo disciplinare di seconda istanza, l’addebito in parola non aveva formato oggetto di alcuna valutazione, nè di alcun passaggio argomentativo, nella decisione del C.O.A. di Bari – onde la sua irrilevanza ai fini del convincimento della responsabilità disciplinare dell’avv. C. e della conseguente irrogazione della adottata sanzione.

8. Tutte le restanti censure mosse alla decisione oggi impugnata si infrangono sul corretto e condivisibile impianto motivazionale della sentenza oggi impugnata, segnatamente nella parte in cui (folio 7 ss.) il C.N.F. ha ritenuto, con argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, che l’incolpata avesse ingiustificatamente aggravato, con numerose, plurime, ingiustificate iniziative giudiziali, la situazione debitoria del cliente senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela del credito vantato, inerendo esse, e tutte, al medesimo rapporto professionale, applicando, conseguentemente e correttamente, l’aggravante di cui all’art. 22 del codice deontologico in esito alla ritenuta pervicacia del comportamento reiteratamente assunto dall’incolpata.

9. Censurabile, in particolare, è stato condivisibilmente ritenuta l’introduzione di giudizi separati e l’attivazione di contestuali e plurime procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito, diversificando i soggetti esecutati e generando in tal guisa l’accrescimento ingiustificato del debito complessivo per onorari, competenze e spese di lite in danno dei clienti debitori.

10. A tali considerazioni va aggiunto ancora che entrambi i motivi, sì come articolati, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo della violazione di legge e della omissione tout court della motivazione, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dal Consiglio nazionale dell’ordine, muovendo così all’impugnato provvedimento censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie in atti (e tra esse il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle acquisizioni documentali), al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui il ricorso alle sezioni unite della Corte avverso i provvedimenti disciplinari del C.N.F. non conferisce, entro i ristretti limiti della sua proponibilità, in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dall’organo disciplinare d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali dello speciale giudizio di legittimità così come introdotto) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alla spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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