Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16690 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PRO-TEMPORE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA e MINISTERO

DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2198/2007 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA del

18.6.07, depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

In relazione al ricorso in esame è stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Resistono con controricorso gli intimati.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

Non sono state depositate memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudico di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma ultimo, che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità, il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinante pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassatone)”.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per Cassazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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