Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16690 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1192-2010 proposto da:

D.M.E. SRL in persona del Custode Giudiziario e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32,

presso lo studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2008 della COMM.TRIB.REG. della Puglia

SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato NEBBIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società contribuente D.M.E. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 305 del 14 novembre 2008 che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di rettifica parziale della dichiarazione ai fini IVA relativo all’anno di imposta 1993, emesso dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, 5 comma nei confronti della predetta società.

Avverso la decisione di appello la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato in due diverse censure illustrate con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Agenzia resiste con controricorso. La causa, inizialmente trattata in camera di consiglio, è stata successivamente rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico complesso motivo di censura, dedotto sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia sotto

il profilo della nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che lo stesso contenesse “una letterale riproduzione e un mero richiamo dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo e nel quale manca, anche a livello di enunciazione, una critica alla sentenza impugnata”, mentre, invece, aveva riproposto le censure mosse in primo grado all’atto impugnato con adeguata rielaborazione ai fini di una loro migliore valutazione da parte del giudice di seconda istanza, censurando, altresì, la sentenza di prime cure anche perchè priva di “concreta, prima ancora che condivisibile motivazione compiuta”.

Richiamati, quindi, i principi enunciati in materia da questa Corte (Cass. n. 1224 del 2007), secondo cui “l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza”, formulava il quesito di diritto chiedendo a questa Corte “se i motivi specifici di impugnazione, richiesti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 a pena di inammissibilità dell’appello per il caso di loro assoluta incertezza, debbano necessariamente consistere in una formale e rigorosa enunciazione di censure dettagliatamente ed analiticamente mosse alla sentenza di primo grado; o se, invece, la predetta disposizione debba essere interpretata nel senso che gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi di appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, raffrontato con i passi motivazionali della sentenza impugnata, non risultando contrastante con detta specificità che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragano la domanda disattesa dal primo giudice”. Le censure sono inammissibili.

Va preliminarmente rilevato che la censura proposta come violazione di legge è inammissibile perchè quello che viene denunciato è un “error in procedendo” censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ed invero, con la riassunta censura risulta denunciato dalla ricorrente, in forza dell’esplicito e reiterato richiamo (nella rubrica del motivo, come pure a pag. 14 del ricorso) alla norma strumentale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale vizio di violazione di norma sostanziale, un vizio di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che è invece norma strettamente processuale.

Ora, il vizio per violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si riferisce al tipico “error in iudicando”, avente ad oggetto l’erronea individuazione della norma applicabile al caso in esame oppure l’erronea interpretazione della stessa o ancora il c.d. errore di sussunzione perchè la norma è stata applicata ad una fattispecie che da essa non è regolata.

Al contrario, la censura del vizio in questione deve essere, invece, formulata mediante la denunzia del pertinente “error in procedendo” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (in termini, Cass. n. 22912 del 2012). E’ pur vero che le Sezioni unite di questa Corte, nel comporre il contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte in ordine al concreto dispiegarsi dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, se hanno escluso la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, hanno comunque

ritenuto necessario che “nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione” di pronunzia da parte dell’impugnata sentenza in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, ma lo stesso è a dirsi in caso di nullità derivante da altro tipo di vizio processuale, come nella fattispecie accade con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La ricorrente, però, con la censura in esame dimostra di non avere chiara la regola iuris enunciata dalle sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza, allorquando denuncia “la manifesta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53” (ricorso pag. 14) “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” (così nella rubrica a pag. 4), postulando la nullità della sentenza impugnata soltanto “in una lettura ampia dell’error in procedendo (sempre a pag. 14). In buona sostanza, così come rappresentato dalla ricorrente, la violazione dell’art. 53 della legge sul processo tributario integra l’error in iudicando di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, potendo derivare la nullità della sentenza soltanto da un’estensione applicativa dell’error in procedendo di cui al n. 4 della citata disposizione.

Così posta, la violazione di legge dedotta dalla ricorrente con riferimento a norma processuale costituisce motivo inammissibile.

Se, però, può ritenersi correttamente eccepita la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione di norma processuale e, quindi, della “lettura ampia” dell’error in procedendo correttamente susssunto sotto l’art. 360 c.p.c., n. 4, deve comunque rilevarsi l’inammissibilità del motivo per genericità del quesito che lo conclude.

E’ opportuno preliminarmente precisare che questa Corte non ignora il principio affermato da Cass. n. 17059 del 2012(per vero preceduta da Cass. n. 19558/09 e n. 16941/08) ma, condividendo quanto affermato invece da Cass. n. 10758 del 2013, “intende aderire, e dare continuità, all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, il quale assume che il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un idoneo quesito di diritto. E ciò anche quando un error in procedendo sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell’art. 112 c.p.c. (tra le numerosissime, v. Cass. n. 4146/11; n. 1310/10; n. 22578/09; n. 4329/09), non essendovi spazio, in base al testo dell’art. 366 bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d’impugnazione associati a vizi di attività, a seconda che comportino, o meno, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali”.

Ciò precisato, il mezzo di impugnazione in esame è inammissibile in relazione al quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie ratione temporis), che è manifestamente incongruo, perchè tautologico e generico, dovendosi assimilare un quesito generico o non conferente alla sentenza impugnata, alla mancanza di quesito (Cass. S.U. n. 36 del 2007; n. 24578 del 2008; n. 18421 del 2009). Il quesito in esame, infatti, difetta di ogni indicazione afferente al fatto concreto e alla regola giuridica di cui si auspica l’applicazione proprio in relazione a quella fattispecie, non consentendo alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi peraltro desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (cfr. Cass. S.U. n. 6420 del 2008). Per vero, la richiesta avanzata dalla ricorrente nelle domande formulate nei quesiti sopra trascritti, si sostanziano in un interrogativo circolare, inteso non già a consentire l’enunciazione di un principio di diritto di più generale applicazione, ma a richiedere inammissibilmente alla Corte

l’espressione di un parere giuridico (v., tra le ultime, Cass. Sez. 5, sent. n. 7876 e n. 7864 del 2016).

Conclusivamente, i motivi, quindi, vanno dichiarati inammissibili e la parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia intimata, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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