Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1669 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17495-2019 proposto da:

BILLAL BILLAL HOSEN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRASSITELE 8, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSARETTI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.B.H., di origine bengalese ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione umanitaria), come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 9 maggio 2019, il Tribunale veneziano ha respinto il ricorso.

2.- A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che il racconto fornito dal richiedente lasciava “dubbi in merito alla (sua) credibilità”, in quanto “scarno e non del tutto lineare”; inoltre, che il ricorrente non aveva allegato episodi di violenza o discriminazione tali da giustificare il riconoscimento del diritto di rifugio; altresì, che non risultava una situazione attuale di violenza o conflitto indiscriminato nel Paese del Bengala, stando al report (OMISSIS) del 2017; e pure che non risultava “provata una situazione di effettiva integrazione del ricorrente in Italia”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione B.B.H., articolando due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questo grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il primo motivo di ricorso, attiene al punto del riconoscimento della protezione sussidiaria e lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e art. 17, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 17, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.c., n. 3, come pure ai vizi di cui alla medesima norma, nn. 4 e 5.

In particolare, il ricorrente censura la pronuncia del Tribunale là dove ha ritenuto “poco credibile” il racconto del ricorrente, nonchè là dove ha ritenuto sufficiente indicare “un’unica fonte on line, la quale peraltro fa riferimento alla situazione del Paese del 2017”.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Al riguardo, occorre in via preliminare rilevare che effettivamente il Tribunale ha lasciato sospeso, ovvero aperto, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente. Ora, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte EDU il caso del dubbio sulla credibilità delle enunciazioni espresse dal richiedente asilo va senz’altro risolto sulla base del criterio del c.d. “beneficio del dubbio” (cfr. Corte EDU, 3K e altri/Svezia, 23 agosto 2016, d. 59166/12, punto 53; Corte EDU, RH/Svezia, 10 settembre 2015, d. 4601/4, punto 58). Sì che la motivazione così portata non potrebbe comunque essere ritenuta idonea a sorreggere la soluzione addotta dal Tribunale veneziano.

Il decreto, tuttavia, ha posto a fianco del detto motivo un’altra ratio decidendi, senz’altro autonoma rispetto alla prima e che pure resiste alla censura svolta dal ricorrente, con specifico e diretto riferimento alla valutazione dell’attuale situazione politica e sociale del Bangladesh.

6.- Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, invero, “in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella riscostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (cfr. Cass., 21 ottobre 2019, n. 16728).

Nei fatti, il motivo di ricorso non cita alcuna fonte specifica, che sia successiva a quella richiamata dal Tribunale. Lo stesso si limita, in realtà, a segnalare che il Bangladesh ha “un tasso di povertà molto alto” e che è caratterizzato da “forti tensioni socio-politiche”, “come confermato” in un non meglio precisato “rapporto annuale di (OMISSIS)”.

7.- Il secondo motivo attiene alla materia della protezione umanitaria e lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost., della Carta diritti fondamentali UE, art. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva in particolare il motivo che il “sig. B. è affetto da disturbo a base psicosomatica, con una predisposizione a somatizzare vissuti ansiosi e stressanti, riconducibile alla frustrazioni delle sue aspettative e al senso di colpa per la mancata cura dei suoi cari.”.

8.- Il motivo è inammissibile.

In effetti, il ricorrente trascura di indicare gli atti e i termini con cui nel giudizio di merito ha sollevato la specifica problematica sopra riferita. Nè richiama la documentazione (medica o altra) che ivi abbia eventualmente prodotto a supporto delle proprie asserzioni.

9.- Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del presente giudizio, non essendosi costituito l’intimato Ministero.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA