Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1669 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione (Sezione Quinta Civile), rappresentata e difesa

dall’avv.to PICONE Giuseppe, giusta delega in margine al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la decisione n. 48/49/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 30 marzo 2007, depositata il 20 aprile

2007, R.G. 2626/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

IL relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente D.M.A. della cartella di pagamento emessa dalla concessionaria Gestline s.p.a. in relazione agli avvisi di accertamento per gli anni 1991 e 1992. La contribuente contestava l’assoluta mancanza di riferimento agli elementi costitutivi della pretesti e la inesistenza o nullità di asseriti provvedimenti giurisdizionali citati genericamente nella cartella. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Aversa costituendosi in giudizio rilevava che gli avvisi di accertamento menzionati nella cartella erano stati notificati alla D.M. che li aveva impugnati con esito sfavorevole presso la CTP di Caserta;

2. La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso rilevando che l’Agenzia delle Entrate non aveva portato alcuna prova diretta a suffragare la regolarità della comunicazione alla D.M. della data di fissazione dell’udienza di discussione dei giudizi costituenti il presupposto della cartella di pagamento;

3. La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio rilevando che la contribuente avrebbe dovuto impugnare le decisioni ma non poteva far valere in questa sede la pretesa mancanza di comunicazione della data di udienza;

4. Ricorre per cassazione la contribuente con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., e ultrapetizione, b) nullità del procedimento di appello ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, c) violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, d) violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 100 c.p.c.;

Ritiene che:

1. il ricorso, per ciò che concerne i primi tre motivi è infondato in quanto la amministrazione finanziaria è ricorsa in appello per far valere la idoneità della cartella di pagamento a giustificare le basi della pretesa tributaria in sede esecutiva mentre da parte della contribuente si è eccepita la non validità del precedente giudizio per omessa comunicazione della data di udienza. La circostanza per cui la Amministrazione finanziaria si sia difesa specificamente sul punto (deducendo l’avvenuta comunicazione e l’assenza di un suo onere probatorio al riguardo) non vale a espungere dall’oggetto del giudizio di appello la valutazione preliminare dell’esistenza di un giudicato su cui si è basata la pretesa tributaria in sede di riscossione cosicchè deve ritenersi infondata la deduzione di una violazione da parte della CTR del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Il quarto motivo deve considerarsi assorbito;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.600,00 cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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