Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1669 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1669 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 12117-2017 proposto da:
KADIRI BARTHOLOMEW, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DI VIGNA PIA, 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN
PUPETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente Contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

Data pubblicazione: 23/01/2018

- intimata avverso l’ordinanza n. 12/2017 del GIUDICE DI PACE di
RAVENNA, depositata il 15/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE

Rilevato che:
il Giudice di pace di Ravenna ha respinto il ricorso del sig. Kadiri
Bartolomew, cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione
emesso dal Prefetto il 6 febbraio 2017;
il sig. Kadiri ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui
non ha resistito l’autorità intimata;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia
redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini
della funzione nomofilattica di questa Corte;

Considerato che:
con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 13,
comma 5, e dell’art. 19, comma 1, t.u. imm.;
quanto alla prima parte del motivo, riguardante l’affermazione del
Giudice di pace che «il ricorrente è già stato espulso dal territorio
nazionale», è incomprensibile il senso della relativa censura, che quindi
non può essere presa in considerazione;
nella seconda parte del motivo si invoca l’art. 19, comma 1, t.u. imm.,
contenente il divieto di refoulement, affermando che il ricorrente non
poteva essere espulso in quanto nel suo paese di origine, la Nigeria, «vi
è una diffusa violenza, generalizzata in ogni parte del paese»;
anche tale parte del motivo è inammissibile perché il ricorrente, lungi
dal formulare specifiche censure in diritto nei confronti dell’ordinanza

Ric. 2017 n. 12117 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

CHIARA.

impugnata, pone la questione del divieto di refoulernent negli stessi
termini in cui si porrebbe davanti a un giudice di merito, ossia
presupponendo che vengano in questa sede svolti anche gli
accertamenti dei fatti rilevanti;
il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia «manifesta

non solo perché viene invocata una norma del codice di procedura
penale, ma soprattutto perché nella sostanza non viene articolata una
censura di vizio motivazionale secondo lo schema dell’art. 360, n. 5,
cod. proc. civ., con la indicazione, cioè, di un fatto decisivo per il
giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che il giudice
abbia omesso di esaminare;
l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre
provvedere sulle spese processuali;
poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non
trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17,1. n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre
2017

illogicità di motivazione ex art. 606, comma 1, lett e)» è inammissibile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA