Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1669 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/01/2017), n. 1669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11752-2012 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PETRUCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI D’ERME;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI N. 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato TIRONE Massimo, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
o per il rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– rilevato che il ricorso non risulta notificato alla società Atena Immobiliare S.r.l., già parte del giudizio ed, a suo tempo, appellata contumace;
– ritenuta la necessità di dover concedere termine per la notifica del ricorso alla succitata società personalmente.
PQM
rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso alla società Atena s.r.l. personalmente.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017