Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16689 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19245-2018 proposto da:

R.A.M., non in proprio elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO LUIGI

BATTAGLIESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5360/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.A.M. ha impugnato in qualità di trustee del Trust Santi Medici, la sentenza n. 536 del 2016 con cui la C.T.P. di Milano aveva disatteso il ricorso avverso l’atto di rettifica e liquidazione con cui era stata recuperata la maggiore imposta di successione e donazione con riguardo all’istituzione del Trust Santi Medici in data 14 maggio 2013; in particolare, l’Ufficio aveva ritenuto applicabile alla costituzione del predetto Trust, la L. n. 286 del 2006, art. 2, commi da 47 a 50, che assoggettava all’imposta proporzionale tutte le costituzioni dei vincoli di destinazione, ivi compresa la destinazione degli immobili nel trust a seguito della segregazione del patrimonio da parte disponente al trustee.

Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del gravame della parte contribuente ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello in quanto la notifica del gravame era avvenuta a mezzo PEC secondo modalità non consentite dall’ordinamento giuridico sì da far ritenere la suddetta notificazione del tutto inesistente e non suscettibile di sanatoria neanche a seguito di costituzione di parte.

La CTR Lombardia dichiarava inammissibile l’appello della contribuente. Rilevavano i giudici del gravame che la parte appellante aveva notificato l’appello all’Ufficio a mezzo PEC e tale modalità di notifica non poteva ritenersi consentita dall’ordinamento: infatti in mancanza dei decreti attuativi del Ministero dell’Economia non era possibile ritenere operativo il meccanismo di tale notifica.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso la R. deducendo:

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 – esistenza della notificazione – raggiungimento dello scopo ammissibilità dell’appello – (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente deduceva che la mancanza di decreti attuativi, costituiva, al più, una mera irregolarità che non poteva comportare l’inesistenza della notifica e che la parte appellata si era regolarmente costituita in giudizio, con la conseguenza che si era verificato il raggiungimento dello scopo e che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5). Sul punto la ricorrente deduceva l’omissione, compiuta dai giudici di merito, nel non aver rilevato la nullità ab origine dell’atto impositivo, inerente alla carenza di legittimazione passiva o, più precisamente, l’inesistenza del soggetto giuridico intimato del pagamento.

L’intimata Agenzia delle Entrate non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La contribuente ricorre con due motivi.

Il primo motivo, che assorbe il secondo, è infondato. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui nel processo tributario è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile (Cass. n. 15109 del 11/06/2018; n. 17941 del 12/09/2016). Ha osservato la Corte: La L. n. 53 del 1994, art. 1 secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (nel senso della validità della notifica del ricorso per cassazione direttamente da parte del difensore a mezzo posta elettronica certificata cfr. Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4783; Cass. sez. 5,29 gennaio 2016, n. 1682). Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato della L. n. 53 del 1994, art. 3, il comma 3 bis non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. La L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, u.c., quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2, convertito in L. 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, suddetto art. 3 bis, commi 2 e 3 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario. Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Campania il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 febbraio 2017. Ne consegue che la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello da parte del difensore del contribuente deve essere intesa quale totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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