Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16689 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25628-2009 proposto da:

ETR EQUITALIA SPA incorporata ora da EQUITALIA ETR DPA nella persona

del Resp. Legale pro tempore Amm.re Delegato, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, GUSTAVO VISENTINI, GIUSEPPE

FIERTLER giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM.TRIB.REG. della Calabria,

depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che ha chiesto la

cessata materia del contendere;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per la cessata materia del

contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 76/10/09 del 22 giugno 2009 la Commissione tributaria regionale della Calabria, decidendo sull’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, annullava l’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario della riscossone ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su due unità immobiliari di proprietà del contribuente a seguito dell’omesso pagamento di una cartella esattoriale recante un carico tributario di 2.603,26 Euro.

Il giudice di merito, dopo aver precisato di non condividere la tesi che l’iscrizione ipotecaria non attiene al momento espropriativo, affermata dal giudice di primo grado, sosteneva che il concessionario, in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, così come modificate dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, non aveva provveduto a notificare l’avviso di mora al contribuente, al quale la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria era stata effettuata oltre l’anno dalla notifica della cartella esattoriale e, in violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 40, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, che aveva modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 3, aveva proceduto ad espropriazione immobiliare nonostante l’importo complessivo del credito fosse inferiore ad 8.000,00 Euro (ammontando, infatti a 5.206,52 Euro).

Avverso detta statuizione la società concessionaria ha proposto impugnazione dinanzi questa Corte affidato a due motivi di ricorso; il primo per difetto di giurisdizione ed il secondo per violazione di legge.

Non ha spiegato difese il contribuente.

La causa, inizialmente trattata in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., documentazione attestante l’intervenuta cancellazione integrale dell’iscrizione ipotecaria oggetto della presente controversia e, quindi, memoria ex art. 378 c.p.c. con cui ha ribadito la richiesta, già avanzata nella nota di deposito di documenti, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La concessionaria ricorrente ha impugnato dinanzi questa Corte la sentenza del giudice tributario di appello che aveva annullato l’iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 su due unità immobiliari di proprietà del contribuente a seguito dell’omesso pagamento di un debito tributario (cartella esattoriale emessa per l’importo di 2.603,26 Euro) deducendo due motivi.

Con il primo motivo, rubricato come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50, 76 e 77, ed accompagnato da idoneo quesito di diritto, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia dichiarato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria “in relazione alle norme che governano l’esecuzione forzata su beni del contribuente di competenza dell’A.G.O.”.

Con il secondo motivo denuncia, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte del giudice di appello delle medesime disposizioni sopra citate del D.P.R. n. 602 del 1973, lamentando che quest’ultimo, anzichè limitare la propria indagine alla validità ed efficacia dell’iscrizione ipotecaria, ne abbia dichiarato l’annullamento in applicazione di norme che governano l’esecuzione forzata.

Successivamente alla proposizione del ricorso la ricorrente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta cancellazione integrale dell’iscrizione ipotecaria oggetto della presente controversia chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; richiesta ribadita nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ritiene questa Corte di dover preliminarmente precisare che, così come correttamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., in realtà la ricorrente con il primo motivo non pone affatto una questione di giurisdizione (palesandosi, sotto tale profilo, l’inammissibilità del motivo) in quanto la censura involge esclusivamente i limiti del potere cognitivo (di “indagine”, come afferma la ricorrente) del giudice tributario nell’ambito di un giudizio di impugnazione di iscrizione ipotecaria per debiti tributari, che è questione che viene identicamente dedotta nel secondo mezzo, ma come violazione di legge.

Tale premessa si rende necessaria a giustificazione del fatto che nella specie non va disposta la rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi del combinato disposto dall’art. 374 c.p.c. e art. 142 disp. att. c.p.c..

Ciò precisato, ritiene questa Corte che la richiesta di pronuncia di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, vada senz’altro accolta, essendo la conseguente statuizione prevalente sulle eventuali cause di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. S.U., ord. n. 3129 del 2005; n. 19514 del 2008 e numerose successive conformi).

Preliminarmente rilevato che la concessionaria della riscossione, formulando e reiterando detta istanza, ha dimostrato di essersi determinata alla cancellazione dell’ipoteca a seguito di sua unilaterale e spontanea decisione, e quindi non in esecuzione della sentenza di grado di appello, osserva questa Corte che tale evento sopravvenuto, facendo oggettivamente venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia, ha chiaramente eliso l’interesse non solo della ricorrente ma anche dell’intimato, ad ottenere una ormai inutile pronuncia giudiziale sulla questione tra essi controversa, rendendo “del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata – che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato – (cfr. Corte Cass. 1, sez. 13.9.2007 n. 19160; id. 1 sez. 7.12.2004 n. 22972)” (così in Cass. n. 16324 del 2014).

Quindi, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti (cfr. Cass., sent. n. 19533 del 2011; n. 16324 del 2014; ord. n. 13109 del 2012).

Le spese processuali restano a carico della ricorrente che le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere e cassa l’impugnata sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Quinta Civile, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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