Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16689 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14373-2015 proposto da:

D.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARRIGO BOITO 31, presso lo studio dell’avvocato MARTA ELENA

ANGELA DIAZ, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO NATALE

DIAZ, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del

curatore P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 268/2014 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI – SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 11/11/2014 R.G.N. 124/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Giudice del lavoro D.G. impugnava il licenziamento intimatogli dalla (OMISSIS) srl in liquidazione il 18.12.1998 allegando l’assenza del giustificato motivo oggettivo costituito dalla “pretesa soppressione della funzione aziendale ricoperta e dall’assunzione della stessa direttamente in capo al liquidatore”. Chiedeva la dichiarazione di illegittimità del recesso con il pagamento delle retribuzioni sino al momento dell’effettiva reintegrazione nonchè il risarcimento del danno biologico sofferto ed anche il pagamento dell’indennità supplementare ex art. 20 CCNL. Il Tribunale di Sassari interrompeva il procedimento in seguito al fallimento della società; il lavoratore riassumeva con ricorso in riassunzione nei confronti della Curatela del fallimento della società predetta. Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 836/2013, nella contumacia della Curatela, accoglieva la domanda del D. di declaratoria di illegittimità del recesso ed ordinava la reintegrazione dello stesso.

2. La Corte di appello con sentenza del 11.11.2014 accoglieva l’appello proposto dalla Curatela del fallimento (OMISSIS) servizi e respingeva la domanda di reintegrazione del D.. La Corte territoriale osservava che non era stata proposta impugnazione in ordine alla dichiarata illegittimità del recesso ma solo sul punto dell’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18; in ordine a questo profilo lo stesso D. aveva dedotto nel ricorso introduttivo di avere un inquadramento dirigenziale e di avere svolto mansioni apicali coerenti con l’inquadramento. Pertanto appariva inapplicabile L. n. 300 del 1970, art. 18 (che peraltro secondo le prospettazioni del ricorso si sarebbe potuto concretizzare solo nei confronti del Comune di Buddusò); l’inapplicabilità dell’art. 18 doveva essere accertata anche d’ufficio essendo la stessa legge ad escludere i dirigenti da detta misura. Nessuna doglianza e circostanza era stata dedotta in ordine ad una pretesa “pseudo – dirigenza”. Era infine inammissibile la domanda relativa all’indennità supplementare ex art. 20 CCNL, sia perchè proposta nei confronti della Curatela, sia perchè era stata rinunciata in sede di ricorso in riassunzione.

3. Per la cassazione di tale decisone propone ricorso il D. con due motivi corredati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2; art. 416 c.p.c., n. 4, nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, artt. 2095 e 20118 c.c., vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e difetto assoluto di motivazione su fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5. Non si poteva accogliere l’eccezione della Curatela che era rimasta contumace in primo grado. Inoltre spettava al datore di lavoro provare l’inesistenza delle condizioni di inapplicabilità dell’art. 18; l’appello era stato accolto nonostante mancassero deduzioni in questo senso in primo grado in quanto la Curatela era rimasta contumace. Il ricorrente era un dirigente solo dal punto di vista formale.

2. Il motivo appare infondato in quanto la qualifica dirigenziale è esclusa per legge dall’ambito di applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18, e quindi si tratta di un presupposto legale dell’accoglimento della domanda come tale contestabile con atto di appello da parte della parte soccombente. Il Giudice di appello non ha,infatti, violato l’art. 112 c.p.c., come lamentato nel motivo perchè non ha affatto proceduto ad accertamenti fattuali su circostanze non dedotte dal datore di lavoro, ma ha solo interpretato la domanda sulla base delle circostanze fattuali dedotte dallo stesso ricorrente mettendo in rilievo la contraddittorietà della pretesa alla reintegrazione con i presupposti fattuali denunciati dallo stesso ricorrente il quale aveva dedotto di avere svolto mansioni apicali e di essere stato in coerenza con queste inquadrato e retribuito come dirigente. Circa la pretesa ” di essere solo uno “pseudo – dirigente” la Corte territoriale ha osservato che sul punto nessuna deduzione era stata avanzata; sul punto il motivo non offre contestazioni di merito allegando e documentando una diversa prospettazione nel ricorso introduttivo.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione delle norme di cui agli artt. 306 e 310 c.p.c.. Il ricorrente non aveva rinunciato alla domanda relativa all’indennità supplementare ma non l’aveva riproposta nel ricorso in riassunzione posto che nei confronti della curatela non poteva essere accolta.

4. Il secondo motivo appare inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto appare ovvio dalla lettura della sentenza impugnata che questa vada interpretata come dedotto al motivo in quanto la Corte di appello ha accertato solo una rinuncia “endo – processuale” alla domanda ex art. 20 CCNL e non una rinuncia sostanziale cosi dovendosi razionalmente leggere i correlati passaggi della sentenza impugnata.

5. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso, nulla sulle spese essendo parte intimata rimasta tale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

PQM

 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA