Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16689 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16689 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2428-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BRAMORI MUSIC COOP. ARL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo
studio dell’avvocato D’ANDRIA CATALDO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 03/07/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 212/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 02/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine
accoglimento.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La BRAMORI MUSIC COOP a r.l. proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma awerso l’awiso notificato il 2511-1996 con il quale l’Ufficio di Roma aveva rettificato la dichiarazione IVA 1991 contestando la detraibilità
dell’IVA in quanto afferente ad operazioni poste in essere con la EDITORIAL COVER srl, ritenute in tutto o in
parte inesistenti.

Con sentenza 72/14/01 la CTR di Roma accoglieva l’appello della società ed annullava l’awiso di rettifica.
Con sentenza 10490/08 la S.C., in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate,
cassava l’impugnata sentenza e rinviava ad altra sezione della CTR di Roma.
Con sentenza 212/06/09, depositata il 2-12-2009, la CTR di Roma dichiarava estinto il giudizio; in
motivazione la CTR rilevava: che, nonostante il decorso del termine di cui all’art. 63 d.lgs 546/92, nessuna
delle parti aveva proweduto alla riassunzione; che l’onere di attivare la riassunzione ricadeva sul ricorrente
in Cassazione che aveva ottenuto il rinvio e che quindi aveva interesse ad una nuova pronuncia; che,
pertanto, la mancata riassunzione determinava l’estinzione del solo giudizio di riassunzione, con
conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;
resisteva con controricorso la BRAMORI MUSIC COOP a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia deducendo -ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc- la nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 3, d.lgs 31-12-1992 n.546, rilevava che, a norma della
predetta disposizione, “l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel
grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”; nel caso di specie (annullamento con

La CTP rigettava il ricorso.

rinvio da parte della S.C.) la CTR non poteva, pertanto, dichiarare d’ufficio l’estinzione, atteso che la stessa
non si era verificata “nel grado” di appello (in sede di rinvio) ma “al di fuori di esso”; chiedeva, quindi,
l’annullamento senza rinvio della sentenza della CTR, in quanto l’effetto estintivo operava di diritto, senza
necessità di una pronuncia espressa e comunque mai su attivazione d’ufficio del giudice del rinvio.
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360, comma 1 n. 4 cpc- la nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs 546/92 e dell’art. 393 cpc, rilevava che erroneamente,
ed in violazione delle su citate disposizioni, la CTR, anzichè limitarsi a dichiarare l’estinzione dell’intero
giudizio (come espressamente statuito dai detti articoli), aveva in motivazione precisato che la mancata

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riassunzione dopo l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado determinava l’estinzione del
solo giudizio di riassunzione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR.
Il ricorso è inammissibile.
Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, l’estinzione del processo tributario,
comportando la definitività dell’awiso di accertamento che ne costituiva l’oggetto, rende inammissibile per
difetto d’interesse l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria awerso la sentenza

Al riguardo va, infatti, considerato che, come evidenziato nelle su richiamate statuizioni, la pronuncia di
estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c. e 63, comma 2, d.lgs 546/1992, il venir meno dell’intero
processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’awiso di
accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali.
Infatti la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e
l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo che – come noto non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione; ne consegue, atteso raccoglimento delle
ragioni erariali, il difetto di interesse dell’Amministrazione Finanziaria.
Né può ritenersi che siffatto interesse sussista sol perché la CTR, nella parte motiva della sentenza con cui
ha dichiarato estinto il giudizio, ha precisato che la mancata riassunzione da parte dell’Amministrazione
(sulla quale incombeva il relativo onere) dopo l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado
determinava “l’estinzione del solo giudizio di riassunzione, con il conseguente passaggio in giudicato della
medesima sentenza della CTR” .
Siffatta precisazione, che non ha alcuna corrispondenza nel dispositivo (ove la CTR si è solo limitata a
dichiarare estinto il giudizio), non ha invero alcuna portata precettiva, attesa la natura meramente
processuale della sentenza; v., in termini, Cass. 360/2005, secondo cui “Il principio secondo cui la portata
precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla
motivazione, trova applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di
accertamento o di condanna) il cui dispositivo, in conseguenza della indeterminatezza o incompletezza del
suo contenuto precettivo, si presti ad una integrazione, ma non anche nel caso di sentenze di natura
meramente processuale”; la precisazione di cui sopra costituisce, pertanto, un evidente obiter, peraltro
errato sia per ciò che concerne l’onere della riassunzione solo in capo al soggetto che ha ottenuto il rinvio
sia in ordine alle evidenziate conseguenze della mancata riassunzione; al riguardo va, invero, rilevato che,
come su esposto, l’effetto della mancata riassunzione davanti al giudice del rinvio (e, cioè, l’estinzione
dell’intero processo) è espressamente previsto dalla legge (art. 393 c.p.c. e 63, comma 2, d.lgs 546/1992), e

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che, a norma dell’art. 392 cpc, alla riassunzione della causa davanti al Giudice del rinvio può provved e

dichiarativa dell’estinzione (tra le tante, v. Cass. 3040/2008; Cass.5044/2012).

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disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi la riassunzione in fase di rinvio non come atto di
impugnazione bensì come attività di impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati
parti del giudizio di legittimità (conf. Cass. 13839/2001; 538/2000).
In conclusione, pertanto, il ricorso va, come detto, dichiarato inammissibile.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare

P. Q. M.
LA Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma in data 17-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

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