Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16688 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16688

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13086-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LORELLA FRASCONA’, LUCIA PUGLISI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CAVANNA OLII DI S.C. & C. S.N.C. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO SPAGLARDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/02/2011 R.G.N. 160/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega Avvocato MANZI LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Genova accolse per quanto di ragione la domanda proposta dalla Cavanna Olii di S.C. & c. s.n.c. nei confronti dell’Inail e, per l’effetto, dichiarò che la società ricorrente era tenuta, dall’entrata in vigore delle tariffe del 2000, al pagamento dei premi secondo la voce tariffaria n. (OMISSIS) prevista per le lavorazioni di raffinazione degli olii di oliva per i dipendenti addetti a tali lavorazioni; ritenne corretto l’inquadramento assicurativo preteso dalla società (voce tariffaria n. 9310); condannò l’Inail a ricalcolare i premi da versarsi sulla base di questi criteri e a restituire le somme percepite in più.

2. La sentenza è stata impugnata dall’Inail e dalla Cavanna Olii e la Corte d’appello di Genova ha dato atto che, per quanto riguarda i premi relativi al periodo 1989 – 1995, la domanda della società era infondata in quanto già coperta dal giudicato a causa della definitività della cartella di pagamento tardivamente opposta (come accertato con sentenza passata in giudicato); ha invece rigettato nel resto l’impugnazione dell’Inail, mentre ha accolto l’appello incidentale della società ritenendo corretto l’inquadramento dell’attività nella voce tariffaria n. 9310.

4. Contro la sentenza l’Inail propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui resiste con controricorso la società. Le parti depositano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Istituto articola il ricorso in tre motivi, lamentando, sotto la specie del vizio di violazione e falsa applicazione dei D.M. Ministero del lavoro 18 giugno 1988 e D.M. 12 dicembre 2000, l’errata applicazione della voce di tariffa 9130 e la mancata applicazione della voce di tariffa (OMISSIS) di cui ai D.M. citati. Si duole dell’errata classificazione, da parte del giudice del merito, dell’attività svolta dalla C., essendo la miscelazione parte di un processo di trasformazione del prodotto; laddove la voce 9310 riguarda solo il deposito ed il magazzinaggio, con espressa esclusione dell’attività di produzione e trasformazione. Rileva che il concetto di raffinazione usato dalla Corte d’appello risponde ad una valutazione tecnica invece che tecnico- tariffaria, considerato che agli effetti delle tariffe (art. 4 delle Modalità di attuazione della tariffa) per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie: tra queste ultime operazioni rientra anche la miscelazione, attività pacificamente svolta dalla società, a nulla rilevando la sua marginalità.

2. I motivi si affrontano congiuntamente, per la connessione che li lega.

2.1. E’ opportuno premettere che per giurisprudenza di questa Corte i decreti ministeriali con i quali, ai sensi dell’art. 40 del testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si approva la tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale e si determinano le relative modalità di applicazione, hanno natura di regolamenti delegati. Come tali sono atti di normazione secondaria, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè di esame diretto e di interpretazione da parte della Corte di legittimità (Cass. 5/8/2005, n. 16547; Cass. 15/7/2010, n. 16586), con applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (Cass. 5/10/2007, n. 20898; Cass. 5/6/2012, n. 9034).

2.2. La disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL è fondata sulla necessaria corrispondenza tra l’entità del premio pagato dal datore di lavoro e l’esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l’interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie e che, trattandosi comunque di un’assicurazione, il premio per essa pagato è tendenzialmente in funzione del rischio assicurato, ancorchè su tale rapporto eserciti notevole influenza il principio di mutualità tra imprese assicuranti (cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001; v. pure, tra cui Cass. 7/3/2013, n. 5649).

2.3. Il criterio generale di classificazione si evince dal D.M. 18 giugno 1988, art. 2 e dal D.M. 12 dicembre 2000, art. 4, applicabili alla controversia ratione temporis, i quali contengono le disposizioni sulle “Modalità per l’applicazione delle tariffe” (c.d. M.A.T.), che così dispongono: ” Lavorazioni. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perchè sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purchè svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorchè siano effettuate in luoghi diversi”.

Il D.M. del 1988, art. 2, contiene questo ulteriore periodo, non ripetuto nel D.M. del 2000, art. 4: “Nelle predette operazioni complementari e sussidiarie rientrano il trasporto, il magazzinaggio, la custodia, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fine di imballaggio”.

La lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo e comprende attività ed operazioni necessarie perchè sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi (Cass. n. 5649 del 2013).

2.4. Costituiscono, invece, lavorazioni complementari e sussidiarie, come affermato in dottrina e in numerosi precedenti di questa Corte di legittimità, quelle attività concorrenti e connesse – in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa – alla lavorazione principale (quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale, il controllo di qualità), indispensabili per effettuare la lavorazione principale.

Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale ed eseguite in funzione e nell’interesse dell’azienda, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (come la produzione di contenitori anche a fine di imballaggio dei prodotti) (Cass. n. 25020/2014).

2.5. Tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l’attività principale (v., ex multis Cass. 18256/2010; v. pure Cass. 7429/2016). In particolare, la connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l’attività principale, se non richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.

2.6. Ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie ecceda le necessità della lavorazione principale, nel tal caso anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale.

3. E’ altresì opportuno premettere che, nel caso in esame, le parti concordano nel ritenere che le voci tariffarie che rilevano nella presente controversia sono sostanzialmente le stesse nei due D.M. 1988 e del 2000.

3.1. Nella tabella del 1988, la voce 1433 è compresa nel “Grande gruppo 1″ sotto il titolo ” Lavorazioni agricole, allevamento di animali, pesca, alimenti”, nel gruppo 1400, intitolato “Alimenti” – sottogruppo 1430 (oli e grassi alimentari escluso il burro e grassi suini) – e infine nella voce 1433 (Estrazione e raffinazione degli oli di semi e degli oli di sansa. Raffinazione degli oli di oliva) (il n. 1431 riguarda l’olio di oliva: frangitura e spremitura,e il 1432 le margarine).

3.2. Rispetto alla tabella del 1988, quella del 2000 è del tutto sovrapponibile, essendo solo più dettagliata: il gruppo 1400 è intitolato “Produzione di alimenti”, mentre la voce 1433, alla originaria formulazione (” raffinazione degli oli di oliva”) aggiunge, le seguenti espressioni: “compreso l’imbottigliamento; comprese le eventuali fasi di taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche a sè stanti”.

3.3. La voce 9310 è invece contenuta nel grande gruppo 9, intitolato “Trasporti. Carico e scarico. Magazzinaggio”. Il gruppo 9300 riguarda i “Magazzini “, e la voce 9310 riguarda i “Magazzini di deposito per la custodia e la conservazione di merci varie (magazzinaggio e movimentazione merci); magazzini con attività di confezionamento delle merci (magazzinaggio, movimentazione, lavaggio, pesatura, imballaggio, travaso, imbottigliamento, ecc.; “escluse le attività di produzione o di trasformazione ed escluse le attività di confezionamento esplicitamente previste in altre voci di tariffa”).

3.4. Dalla lettura delle disposizioni si evince che la tariffa prevista sotto la voce 1433 prevede attività di raffinazione degli oliva, ossia un’attività volta al trattamento dell’olio grezzo, dopo l’estrazione o la spremitura del frutto, che si compone di varie fasi che provocano trasformazioni di carattere fisico e chimico del prodotto. L’inserimento della voce nel grande gruppo “produzione di alimenti” implica un processo produttivo di manipolazione e realizzazione di un prodotto destinato all’alimentazione, quale attività principale, cui può essere connessa anche l’attività accessoria di imbottigliamento o di taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura.

3.5. Del tutto diversa è invece l’attività descritta nella voce 9310, la quale attribuisce una specifica voce tariffaria all’attività di magazzinaggio, lavaggio, imballaggio, travaso e imbottigliamento, escluse le attività di predetti produzione e trasformazione. Il discrimine tra le due fattispecie sta proprio nell’attività di produzione e trasformazione, sicchè ove ricorra l’una o l’altra la voce tariffaria da applicare non sarà più quella relativa ai “magazzini” bensì quella di produzione alimentare.

4. La Corte territoriale ha preso atto dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e ha ritenuto, con un accertamento in fatto non adeguatamente censurato dall’Istituto appellante, che l’attività svolta dalla società consisteva nello stoccaggio degli oli in serbatoio di acciaio, nella loro miscelazione ed eventuale filtrazione, nell’imbottigliamento e stoccaggio in magazzino, e, infine, nella spedizione; ha escluso che l’attività fosse di raffinazione, operazione chimica di tipo industriale che serve a rettificare i parametri fisico – chimico dell’olio, rendendo il prodotto commestibile e destinato al mercato alimentare; ha precisato che l’operazione di miscelazione ed eventuale filtrazione non era compiuta con utilizzo di acidi organici e inorganici, di soda, terre minerali e altri prodotti chimici, sì da doversi escludere qualsiasi processo di trasformazione o produzione del prodotto.

5. A fronte di tale accertamento fattuale, l’assunto dell’Inail, ripreso anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui è sufficiente l’attività di filtraggio o di imbottigliamento per inquadrare l’attività nella voce 1433, anche alla luce dell’espressione “anche a sè stanti” che vi si legge, trascura di considerare la necessaria correlazione e connessione operativa non solo tecnica ma anche funzionale (e dunque tariffaria) tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazioni principali, nel senso che le prime devono essere tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale.

5.1. E che sia necessaria una connessione operativa tra attività accessorie e complementari e attività principale è desumibile anche dall’art. 3 della tariffa del 1988 (il cui testo è sostanzialmente riprodotto nell’art. 5, comma 3, della tariffa del 2000), il quale dispone che “Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest’ultima, semprechè la tariffa non disponga altrimenti”.

5.3. In tal senso, l’inciso “a sè stanti” di cui alla voce 1433 deve essere letto nel senso che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale, anche se svolte in strutture operative autonome ed in luoghi diversi, ed anche se esse eccedano nella loro consistenza le necessità dell’attività principale, fermo restando però che esse a) siano svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale; b) risultino in connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche funzionale in quanto dirette a realizzare beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.

6. Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame, avendo la Corte, come si è detto, accertato che la C. svolge in via principale esclusivamente attività di stoccaggio dell’olio, miscelazione e imbottigliamento, senza alcuna attività di produzione e trasformazione del prodotto: si tratta di un’attività effettuata a sè stante come lavorazione principale e che, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 3, su citato, impone il riferimento alla voce prevista per l’attività principale, che è quella inclusa nel grande gruppo 9 (trasporti carico e scarico, magazzinaggio) alla voce 9310.

10. In definitiva, la sentenza non merita le censure mosse e il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dell’Inail al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.500, 00, di cui Euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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