Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16687 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MONDELLI

NICOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2097/2007 del GIUDICE DI PACE di COSENZA del

4.4.07, depositata il 15/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

In relazione al ricorso in esame è stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

Non sono state depositate memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sententi del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma ultimo, che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinane pronunciate ed alle sentente pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per Cassazione)”.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

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