Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16687 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7266-2010 proposta da:

G.C. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16, presso lo studio

dell’avvocato VALERIA VENEZIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO MORONI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROMOLI per delega dell’Avvocato

MORONI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 7/34/09, depositata in data 23 gennaio 2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla C.G. s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 14/35/08, che aveva a sua volta rigettato aveva proposto quattro diverse IRAP ed IVA il ricorso che la predetta società per contestare una soltanto della riprese a tassazione ai fini IRPEG, operate dall’Agenzia erariale con l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2003 sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dalla G.d.F. e compendiate nel relativo p.v.c. Più precisamente, la contribuente contestava solo la ripresa a tassazione di cui al n. 3 dell’atto impositivo, riferita a costi per complessivi 303.000,00 Euro, che l’Ufficio aveva ritenuto non adeguatamente documentati in quanto risultanti da una fattura con cui la C.G. Feme s.p.a., appartenente al Gruppo Gavazzi, aveva riaddebitato alla società ricorrente le prestazioni di servizio (per controlli e collaudi) rese sulle campionature dei prodotti realizzati da una società polacca, la Relpol s.a. e commercializzati in Italia dalla contribuente, peraltro quantificandole in maniera forfetaria.

Sosteneva la CTR lombarda che l’operazione specificata nella predetta fattura si configurava come prestazione di servizi fondata su lettera-accordo privo di data certa, in cui la somma, peraltro indicata in maniera generica, rappresentava il puro costo dei componenti descritti, senza alcun utile o remunerazione per la società emittente, così da “apparire come un mero centro di trasferimento di costi non analiticamente determinati”.

2. Tale decisione viene impugnata per cassazione dalla società contribuente che deduce due motivi, cui l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La C.G. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7 del 23 gennaio 2009 deducendo due motivi.

2. Con il primo, declinato come nullità della sentenza ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 156 e 161 c.p.c., lamentare l’esistenza di un contrasto tra dispositivo della sentenza e motivazione della medesima, chiede a questa Corte di affermare “se, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 156 e 161 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, debba ritenersi nulla la sentenza nella quale via sia contrasto tra il dispositivo e la motivazione”.

3. Con il secondo mezzo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ha, con il quesito di diritto formulato, chiesto a questa Corte di affermare: “1) se l’Amministrazione Finanziaria, nel processo tributario, rivesta il ruolo di attore in senso sostanziale; 2) se,

nell’ambito del processo tributario, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di fornire la prova di quanto oggetto di accertamento; 3) se l’Amministrazione Finanziaria debba motivare l’avviso di accertamento tenendo conto delle osservazioni e dei documenti prodotti dal contribuente e se, nel successivo giudizio instaurato dal contribuente, debba provare i propri assunti fornendo la relativa prova; 4) se l’Amministrazione Finanziaria nell’ambito del processo tributario non può limitarsi a dedurre che l’avviso di accertamento è stato compiuto in conformità ai criteri di legge ma deve provare in giudizio l’esistenza degli elementi valutativi sostenuti e la sussistenza degli circostanze che giustificano il quantum accertato; 5) se in materia tributaria, in sede contenziosa, non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento gravando sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa”.

4. I motivi in disamina sono inammissibili, in quanto i quesiti che li corredano, così come sopra testualmente trascritti, mostrano di sottrarsi all’osservanza dei dettami impartiti dalla Corte ai fini di una loro formulazione rispettosa del precetto normativo (art. 366 bis c.p.c.) applicabile al caso di specie ratione temporis. Invero, questa Corte ha reiteratamente affermato che allorchè si muova alla sentenza impugnata una censura di diritto, il relativo quesito che deve accompagnare l’esposizione del motivo deve in particolare compendiare “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (Cass. n. sent. 1013/15; n. 27539/14; ord. n. 19769/08), in modo tale da “consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata” (Cass. S. U. n. 26020 e n. 3519 del 2008; n. 5146 del 2010).

5. Nella specie i quesiti che accompagnano i motivi in esame sono manifestamente incongrui, perchè tautologici e generici dovendosi assimilare un quesito generico o non conferente alla sentenza impugnata, alla mancanza di quesito (Cass. S.U. n. 36 del 2007; n. 24578 del 2008; n. 18421 del 2009), – mancando di ogni indicazione afferente al fatto concreto e alla regola giuridica di cui si auspica l’applicazione proprio in relazione a quella fattispecie, non consentendo alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi peraltro desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (cfr. Cass. S.U. n. 6420 del 2008). Per vero, le richieste avanzate dalla ricorrente nelle domande formulate nei quesiti sopra trascritti, si sostanziano in un interrogativo circolare, inteso non già a consentire l’enunciazione di un principio di diritto di più generale applicazione, ma a richiedere inammissibilmente alla Corte l’espressione di un parere giuridico (v., tra le ultime, Cass. Sez. 5, sent. n. 7876 e n. 7864 del 2016).

6. I motivi, quindi, vanno dichiarati inammissibili e la parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Agenzia intimata, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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