Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16687 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5221-2012 proposto da:

CO.TRAL – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – SOCIETA’ REGIONALE S.P.A.

(già LI.LA. S.p.A.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio dell’avvocato MARINA

RIZZITELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato

avverso la sentenza n. 1411/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2011 R.G.N. 10813/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARINA RIZZITELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. conveniva in giudizio la società CO.TRA.L. innanzi al Tribunale di Roma ed esponeva che con precedente sentenza del medesimo Tribunale emessa in data 5/11/2001 e passata in giudicato, la società era stata condannata al pagamento in suo favore del compenso per lavoro straordinario sulla base del coefficiente giornaliero pari al 6,17 a decorrere dal giugno 1991. Sul rilievo della mancata erogazione del dovuto, chiedeva la condanna della società al pagamento del quantum debeatur. Il giudice adito accoglieva il ricorso e condannava la società alla corresponsione in favore del T., della somma di Euro 1.805,90.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale che, in estrema sintesi, riteneva corretto l’accertamento delle differenze retributive disposto dal giudice di prima istanza, specificando che ogni doglianza attinente alla prova dell’attività di lavoro straordinario, in quanto attinente all’an debeatur, avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio conclusosi con la sentenza del 5/11/2001 passata in giudicato.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la CO.TRA.L. s.p.a. affidato a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Si lamenta che il ricorso del lavoratore sia stato accolto sulla base di mere indicazioni di massima relative ad una non specificata busta paga, inidonea a comprovare lo svolgimento di lavoro straordinario. Si deduce in particolare che detto compenso, pur parametrato alla stregua del divisore maggiore, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato, deve essere comunque commisurato ad una attività di lavoro effettivamente espletata e provata, laddove nella specie detta dimostrazione sarebbe del tutto mancata.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2108 c.c. del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, artt. 3 e 5, C.C.N.L. 12 luglio 1986, art. 4, del C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 2 e 4, nonchè vizio di motivazione.

Si ribadisce che in base alla normativa contrattuale nazionale (C.C.N.L. 1986, art. 4) l’orario medio di lavoro giornaliero è calcolato sull’intero ciclo dei turni che non deve superare le sette settimane, di guisa che “l’orario di servizio finisce con l’essere qualcosa di diverso dall’orario medio di lavoro e, come nella fattispecie, può risultare inferiore ad esso (37 ore settimanali previste dall’accordo aziendale invece delle 39 ore settimanali previste dal contratto nazionale)”.

3. Le censure, che possono congiuntamente trattarsi siccome connesse, vanno disattese per plurime concorrenti ragioni.

Non può tralasciarsi di considerare che il ricorso palesa evidente difetto di specificità laddove si critica l’impugnata sentenza per l’accoglimento della domanda del lavoratore sulla base di elementi non probanti – quali una busta paga non significativa dell’effettivo orario di lavoro prestato – senza riprodurre il tenore del documento di cui si rimarca la carenza di valore probatorio.

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci un vizio attinente alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della gecisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex plurimis, vedi Cass. 30/7/2010 n. 17915).

4. Sotto altro versante vanno rimarcati gli innegabili profili di novità che connotano la prima censura, laddove solleva una questione (relativa alla determinazione del quantum debeatur) con riferimento ai dati contenuti in una busta paga, di cui non vi è traccia nella pronuncia impugnata.

Sul punto va richiamato il costante insegnamento espresso da questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 28/7/2008 n. 20518, Cass. 2/4/2004 n. 6542), in base al quale, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione. della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Sulla medesima linea interpretativa, è stato altresì affermato che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (cfr. Cass. 26/3/2012, n. 4787).

In applicazione del suddetto principio il motivo, in parte qua, deve essere considerato inammissibile.

5. Preme in via ulteriore rilevare che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso limitatamente alla parte in cui le ragioni di doglianza si basano sulla dedotta violazione delle norme collettive di cui ai contratti 12/7/1985 e 23/7/1976, atteso che al riguardo la ricorrente ha omesso di produrre integralmente il testo dei relativi contratti, onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle relative censure.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. 4/3/2015 n. 4350) che “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti”.

Questa Corte, a Sezioni Unite, già con sentenza del 23/10/2010 n. 20075 aveva infatti sancito che il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorchè il ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d’improcedibilità non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni (vedi Cass. 3/9/2015 n. 17515).

Nella specie parte ricorrente nel ricorso per cassazione, in difformità dall’insegnamento innanzi ricordato, non ha dedotto l’avvenuta produzione integrale dei contratti collettivi sui quali fonda il motivo di gravame, richiamando nell’indice di produzione dei documenti in calce al ricorso, unicamente la produzione del C.C.N.L. 12 luglio 1985, art. 4, e del C.C.N.L. 23 luglio 1976, artt. 2 e 4/a.

6. Non da ultimo, va poi rimarcato che il ricorso non reca alcuna specifica confutazione della ratio che sorregge l’impugnata sentenza, laddove afferma che “le doglianze relative alla mancata prova del lavoro straordinario, attenendo all’accertamento del diritto, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio sull’an debeatur”; onde, anche sotto tale profilo, la pronuncia resiste alle formulate censure.

7. In definitiva, alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso deve essere disatteso.

Nessuna statuizione va, infine, emessa in ordine alla regolamentazione delle spese inerenti al presente giudizio, non avendo il T. svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA