Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16686 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. II, 16/07/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 16/07/2010), n.16686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. AUGELLO
ANTONINO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO PRO-TEMPORE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2008 del GIUDICE DI PACE di SCIACCA del
29.5.08, depositata il 03/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In relazione al ricorso in esame è stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Resiste con controricorso la parte intimata.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.
Non sono state depositate memorie.
La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:
“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudico di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).
Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.
Infatti, l’art. 26 del citato D.Lgs., ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, ultimo comma, che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il quinto comma dell’art. 23 citato) l’appellabilità, il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).
Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23, (appello e non ricorso per Cassazione)”.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010