Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16686 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28205-2018 proposto da:

BAGANA EDIZIONI MUSICALI SAS DI G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA FILIPAZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 735/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa proposta dalla s.a.s. Bagana Edizioni Musicali di G.M. contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Agenzia delle entrate, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza, sulla legittimità del preavviso del fermo amministrativo e delle tre sottese cartelle esattoriali – due delle quali per diritti, interessi e sanzioni pretesi dalle Camere di Commercio, la terza per Iva, interessi e sanzioni pretesi dall’Agenzia delle entrate – che la ricorrente negava esserle state notificate, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava, in primo luogo, che le cartelle erano state ritualmente notificate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), con il relativo deposito nella Casa comunale dopo che il messo notificatore si era trovato, per due volte, nella impossibilità di recapitarle presso la sede della società in quanto -come annotato nelle relate di notifica in atti- quest’ultima era risultata “sconosciuta” e “sconosciuta al citofono” e “non vi erano possibilità di individuare altro luogo di domicilio o dimora differente da quello risultante dalla visura” ove effettuare il recapito. La CTR dichiarava, in secondo luogo, inammissibili, perchè non proposte mediante tempestiva impugnazione delle cartelle, tutte le censure attinenti alle pretese impositive portate dalle cartelle stesse. La CTR dichiarava, in terzo luogo, carente di legittimazione passiva la Agenzia delle Entrate “avendo dovuto le doglianze della ricorrente in primo grado essere proposte unicamente nei confronti del concessionario della riscossione” e “cessata la materia del contendere” tra la contribuente e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza. Condannava infine la contribuente a rifondere le spese del giudizio sia alla Agenzia delle Entrate Riscossione che alla Agenzia delle Entrate;

2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con tre motivi;

3. la Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato atto di costituzione tardiva;

4. la Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo, articolato, motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e dell’art. 2313 c.c.. Sostiene che la CTR abbia errato a ritenere la notifica delle cartelle regolarmente eseguita nonostante che, in primo luogo, non vi fosse prova del completamento e non fosse stato in effetti completato il procedimento di notificazione atteso che era non era stato inviato ad essa contribuente l’avviso del deposito del plico nella casa comunale e, in secondo luogo, non fosse stato tentata la notificazione presso il socio accomandatario G.M.;

2. con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Ribadisce che la CTR ha errato a ritenere la notifica delle cartelle regolarmente eseguita nonostante che, una volta risultato impossibile effettuare la consegna del plico presso la sede, la notifica non fosse stata tentata presso il socio accomandatario G.M.;

3. con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione degli artt. 102 e 341 c.p.c.. Deduce che la CTR ha errato nel dichiarare il difetto di legittimazione della Agenzia delle Entrate e nel condannare essa contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, posto che le contestazioni sollevate con il ricorso originario erano relative anche alla mancata notifica dell’avviso di accertamento sottostante alla emissione della cartella per credito Iva e alla prescrizione di questo credito e che, per dette contestazioni, la legittimazione passiva della Agenzia era indiscutibile;

1. il primo motivo di ricorso è fondato atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. ordinanza n. 9782 del 19/04/2018). Nel caso di specie, la notifica delle cartelle è stata considerata dalla CTR come “ritualmente” eseguita con il deposito presso la casa comunale malgrado alla contribuente non fosse stato inviata la raccomandata informativa;

2. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

3. il terzo motivo di ricorso è fondato atteso che le eccezioni sollevate dalla contribuente riguardavano anche aspetti -vizio della cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto; prescrizione del credito portato dalla cartella- di pertinenza della Agenzia delle Entrate (v. Cass. 15/04/2011, n. 8316 “In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento”);

4. in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per esame delle questioni attinenti la pretesa impositiva nonchè per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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