Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16686 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7255-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 30 depositata in data 11 marzo 2009, non notificata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Spezia n. 139 del 2006 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Franco B. avverso l’avviso di accertamento di reddito di impresa relativamente all’anno di imposta 2002, aveva ridotto l’entità del reddito accertato dall’Ufficio da 542.409,66 Euro ad Euro 180.000,00 ed aveva statuito la detraibilità dell’importo di 51.653,19 Euro, quale imposta assolta sugli acquisti, dall’IVA dovuta, che l’Amministrazione finanziaria aveva quantificato in Euro 185.839,00.

Il giudice di appello riteneva che nella determinazione del reddito conseguito dal B. nell’attività di imprenditore edile svolto dal 1997 al 2003 in regime di pressochè totale evasione fiscale, effettuata anche attraverso l’esame delle movimentazioni bancarie, l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto dell’incidenza percentuale dei costi sui maggiori ricavi accertati, così da pervenire, in via equitativa, ad un reddito che considerasse l’effettiva capacità contributiva dell’imprenditore in ragione delle caratteristiche aziendali, delle dimensioni e delle relative potenzialità operative dell’azienda, anche se il contribuente, evasore totale, non aveva adempiuto agli obblighi di tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e supportato da idoneo questo di diritto, l’Agenzia si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sostenendo che la riduzione del reddito di impresa accertato con metodo induttivo era l’effetto dell’inosservanza da parte del giudice di merito della regola presuntiva posta dalle citate disposizioni.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto.

1.2 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, n. 2, in materia di imposte sui redditi, ed analogamente la corrispondente disposizione

del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in materia di IVA, prevedono espressamente, per quanto qui di interesse, che: “I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell’art. 33, commi 2 e 3 (…), sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Come costantemente affermato da questa Corte, la disposizione contempla una presunzione legale relativa in virtù della quale tutti i movimenti contabili – sia i versamenti che i prelievi – effettuati da un imprenditore (come nella fattispecie, cui, pertanto, non si applica l’esclusione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 228/2014, con riferimento ai compensi dei lavoratori autonomi), corrispondono ad operazioni imponibili e determina l’inversione dell’onere della prova (cfr. Cass. n. 7694, n. 7500 e n. 3101 del 2016; n. 6237, n. 9271, n. 20981 e n. 25949 del 2015; n. 16896 del 2014; n. 13036 del 2012; n. 16650 del 2011, n. 18018 del 2010), vincolando, da un lato, l’Ufficio ad assumere che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni (Cass. n. 7500 del 2016, n. 27326 e n. 22922 del 2014, n. 7766 del 2008) e, dall’altro, il contribuente, che quella presunzione volesse superare, ad offrire la prova contraria di avere tenuto conto delle somme oggetto delle movimentazioni ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta, avendo registrato i versamenti in contabilità ed utilizzato prelevamenti per pagare determinati beneficiari, oppure fornendo la prova analitica della eventuale “irrilevanza” di quei movimenti, perciò riferibile al singolo movimento bancario, il che esclude già di per sè che sia sufficiente una prova generica e non puntuale (in termini, Cass. n. 7694 del 2016). Ma le disposizioni in esame vincolano anche il giudice, “il quale non può limitarsi ad un accertamento generico e non puntuale degli elementi di prova contraria offerti dal contribuente, dovendoli invece sottoporre ad attenta verifica, individuando analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 7694 del 2016 che cita, tra le altre, Cass. sent. n. 25502 del 2011, n. 25365 del 2007,; sent. n. 16896 del 2014 ed ord. n. 2781 del 12/02/2015) e men che mai all’equità (Cass., sez. 6 – 5, ord. n. 13035 del 24/07/2012; v. anche Cass. sez. 5, n. 2958 del 10/02/2006, secondo cui “In tema di IVA, non è consentito al giudice di far ricorso a criteri di equità, mutando il sistema di determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette allo scopo di determinare il volume di affari ai fini dell’IVA, che sconta unicamente il regime di detrazioni d’imposta fissato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19”; arg. anche da Cass. sez. 5, n. 1050 del 18/01/2008 sulla non ammissibilità della valutazione equitativa del giudice tributario del valore fiscale di un immobile ai fini INVIM, invece frutto di un giudizio estimativo; in termini anche Cass. sez. 6-5, ord. 25707 del 2015, sez. 5, sent. n. 4442 del 24/02/2010, n. 24520 del 21/11/2005).

1.3. Orbene, nella specie,l’errore ascritto dalla ricorrente al giudice di appello con il motivo in disamina è obiettivamente inconfutabile, perchè quando la CTR afferma di dover “pervenire, in via equitativa, ad un reddito che abbia il presupposto della effettiva capacità contributiva dell’accertato”, opera una netta deviazione dai principi sopra enunciati, ricorrendo ad un inammissibile giudizio equitativo che si traduce in un altrettanto inammissibile disconoscimento dell’efficacia presuntiva che le disposizioni tributarie sopra ricordate accordano alla rilevazione delle movimentazioni bancarie non giustificate, ed in un non consentito esonero del contribuente dagli oneri probatori sul medesimo gravanti.

Per tali ragioni l’impugnata sentenza merita di essere cassata.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, c.p.c., l’Agenzia denunzia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alle censure mosse alla sentenza di primo grado, le cui argomentazioni erano state condivise dalla CTR, nonostante gli specifici motivi di appello proposti con riferimento all’utilizzo del criterio equitativo per determinare il reddito di impresa di un evasore totale, tale essendosi dichiarato il B., e senza alcuna allegazione da parte di quest’ultimo di prove idonee a vincere la presunzione legale posta dai citati D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51.

Nel momento di sintesi che conclude la censura in esame la ricorrente ha sostenuto che “la CTR ha omesso l’esame dei motivi di appello (volti a censurare la decisione della CTP in relazione all’inosservanza della regola presuntiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51) nonchè l’esame della documentazione in atti (segnatamente, l’avviso di accertamento e il PVC), dalla quale emergeva la rilevante evasione fiscale del Contribuente e l’assoluta inattendibilità delle pur legittime (e anzi doverose) conclusioni dell’Ufficio”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Anzitutto è agevole rilevare che nel caso di specie non sussiste l’insufficiente motivazione sui motivi di appello proposti dall’ufficio (come esposto nel motivo) nè l’omesso esame di quei motivi (come esposto, invece, nel quesito di fatto), in quanto dal tenore della sentenza, e in particolare laddove il giudice di appello ritiene di concordare con il giudice di primo grado per una determinazione equitativa del reddito e dei ricavi del contribuente, pur nella riconosciuta legittimità dell’operato dell’Ufficio, si desume il chiaro, anche se implicito, rigetto delle questioni di merito sottese a quei motivi. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l’omessa od insufficiente pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni (Cass. sez. L, n. 303 del 11/01/2001; sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004; sez. L, n. 17580 del 04/08/2014).

Ma il motivo è inammissibile anche perchè censura come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte del giudice di merito di motivi di appello e della documentazione prodotta in atti, giacchè “l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5″ (cfr. Cass. sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012; id. Sez. 6 – L, ord. n. 329 del 12/01/2016; Sez. 6 – 5, ord. n. 11801 del

15/05/2013; sez. 3, sent. n. 12952 del 04/06/2007; sulla contraddittorietà della denuncia in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia v. Cass. n. 15882 del 17/07/2007; conf. Cass. sez. L, n. 13866 del 18/06/2014).

La questione, peraltro, dedotta sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non può in ogni caso essere ricondotta alla violazione prevista dal n. 4 dello stesso articolo, non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia e limitandosi la ricorrente ad evidenziare che: “la CTR ha omesso l’esame dei motivi di appello… nonchè l’esame della documentazione in atti (in termini, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931).

Conclusivamente, quindi, il motivo in esame va dichiarato inammissibile, il primo motivo va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR della Liguria che pronuncerà nel merito attenendosi ai principi di diritto enunciati nel primo motivo, tenendo altresì conto che il ricorso qui esaminato non ha censurato la detraibilità dell’IVA per l’importo di Euro 51.653,00. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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