Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16686 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.06/07/2017), n. 16686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6264-2012 proposto da:
D.B.A. & O. DITTA C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE A. CIAMARRA 196, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato ERIBERTO DI BLASIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 645/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/02/2011 9628/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 19 febbraio 2011, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da A. e D.B.O. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l’opposizione avverso il decreto con i quale M.A. aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.149,98 oltre accessori, a titolo di T.F.R..
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’ammissibilità del deferito giuramento decisorio al lavoratore sulla circostanza dell’avvenuto pagamento del T.f.r., per il valore probatorio legale del suo disconoscimento della firma apposta sulle ricevute prodotte dagli opponenti, non seguite da istanza di verificazione. Essa riteneva poi la correttezza del calcolo del T.f.r., per identità della somma ingiunta in pagamento con quella indicata nel CUD compilato dai datori, valevole quale confessione stragiudiziale.
Con atto notificato il 20 novembre 2012, i predetti ricorrono per cassazione con unico motivo; M.A. non ha svolto difese.
Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e contraddittorietà di motivazione, per ammissibilità del giuramento decisorio, in presenza di un disconoscimento di una scrittura privata non seguito da giudizio di verificazione, essendo rimasta inerte la parte non autrice del documento: al contrario del caso di inammissibilità di giuramento decisorio nel caso di mancato disconoscimento della scrittura sottoscritta (oggetto dell’arresto di legittimità richiamato dalla Corte territoriale).
2. Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, la parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l’onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso;
infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative (Cass. 4 marzo 2015, n. 4365; Cass. 26 aprile 2002, n. 6078): ciò che però i ricorrenti hanno omesso. 3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese, per la mancanza di difese della parte intimata vittoriosa.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017