Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16685 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.22/12/2016), n. 26685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26452-2011 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2,
presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA SELLANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato B.M.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 28/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che conferma
l’avvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e chiede
l’estinzione del giudizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avv. B.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva confermato – salvo il primo e il secondo acconto dell’anno 2004 – la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento relative ad IRAP per gli anni di imposta 2004 e 2005. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con atto del 7 ottobre 2016 l’avv. B. ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto allo sgravio delle cartelle di pagamento oggetto di ricorso. Nulla per le spese del giudizio, già regolate tra le parti.
La difesa erariale ha preso atto in udienza della intervenuta rinuncia. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016