Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16685 del 14/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25027-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/29/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO,
depositata il 29/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle entrate revocava l’agevolazione c.d. “prima casa” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, Tariffa A, parte II, allegata, n. 21, e al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte I, allegato A, art. 1, nota II bis, fruita da M.G. in relazione all’acquisto – con atto in data 10 novembre 2005 – di unità abitativa in costruzione, per non avere il contribuente trasferito la propria residenza nel comune in cui l’unità è posta, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto;
2. l’avviso veniva impugnato e dichiarato illegittimo dalla CTP di Treviso la cui pronuncia veniva confermata dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe;
3. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR;
4. il contribuente resisteva con controricorso;
5. con atto depositato il 24 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere il contribuente “presentato domanda regolare di definizione della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, con il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione”;
6. deve essere dichiarata l’estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio svolta con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021