Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16685 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.06/07/2017),  n. 16685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3449-2015 proposto da:

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA

BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE TRUPPI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CMR – CENTRO MEDICO DI DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE S.P.A. P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 3, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO TRIMARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO PIRAINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

ERREDIAL S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

ERREDIAL S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 3,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO TRIMARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO PIRAINO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA

BORZACCHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE TRUPPI,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè contro

CMR CENTRO MEDICO DI DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4467/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/07/2014, R.G.N. 116/14.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Con ricorso depositato il 10.1.2014 le società CMR s.p.a. ed ERREDIAL s.r.l. proponevano appello avverso la sentenza n. 1579/13 del Tribunale di Benevento, con cui era stata accolta la domanda svolta da V.A. e per l’effetto dichiarato illegittimo il licenziamento intimatole da Erredial il 30.12.2009 con ordine, per entrambe le resistenti, di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento e sino alla reintegra.

Le appellanti esponevano che la V., dipendente della Erredial s.r.l., aveva impugnato il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, stante la esternalizzazione dei servizi di pulizie, cui era addetta presso la Erredial con contratto formalizzato in data 1.6.2005 per 18 ore lavorative settimanali; che tuttavia la V. esponeva che sin dalla data di assunzione aveva svolto le proprie mansioni nell’ambito di una filiera organizzativa e produttiva unica, che comprendeva sia la Erredial s.r.l. che la CMR s.p.a.: che l’unitarietà produttiva ed organizzativa delle due società era desumibile da vari indici, quali l’utilizzazione promiscua di vari lavoratori, fra cui appunto la V., la unitarietà della direzione ed amministrazione, ivi comprese le funzioni di controllo; la vicinanza delle sedi sociali, poste nello stesso edificio; l’appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo di persone fisiche; che pertanto, stante la unitarietà della organizzazione sociale, il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ossia per la esternalizzazione del servizio di pulizia, cui la V. era formalmente l’unica addetta della Erredial, era da ritenersi fittizio, in quanto la figura professionale non era stata eliminata (tanto che altri addetti alle pulizie vi operavano per la CMR ed anche per la Erredial promiscuamente) e comunque non era stata fatta alcuna comparazione fra il personale da licenziare.

Esponevano ancora le appellanti di essersi costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Resisteva la V..

Con sentenza depositata il 24.7.14, la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza impugnata condannava la sola Erredial s.r.l. alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento in favore della stessa appellata delle retribuzioni globali di fatto mensili dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo in oggetto; confermava nel resto la impugnata sentenza, compensando interamente fra le parti le spese del grado. Riteneva la Corte accertata la sussistenza di un unico soggetto imprenditoriale tra le due società e che tuttavia la pretesa esternalizzazione del servizio di pulizia aveva riguardato solo la Erredial, nei cui confronti disponeva, quale formale datore di lavoro, la reintegra nel posto di lavoro e quant’altro previsto dal menzionato art. 18.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la V., affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso le società, proponendo la Erredial ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste la V. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c., nonchè alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la CMR e la Erredial si erano costituite in primo grado con due diverse memorie e due diversi difensori, mentre avevano proposto appello con unico ricorso e comuni difensori, ciò che non le aveva consentito una adeguata attività difensiva.

Il motivo è in parte inammissibile (non spiegando adeguatamente la ricorrente in cosa sarebbe stato leso il suo diritto di difesa), per altro verso infondato, potendosi al più ammettere che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze configgenti (Cass. n. 15183/05), ma non laddove sia stata accertata l’unicità del soggetto imprenditoriale, ed in grado di appello la difesa delle controparti sia assunta da un unico difensore.

Con il secondo motivo la V. lamenta l’omessa pronuncia sulla inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c..

Il motivo è inammissibile posto che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), Cass. Sez. U. n. 22.5.2012 n. 8077.

Nella specie la V. non chiarisce minimamente il contenuto del ricorso in appello, in violazione del principio di autosufficienza.

Con terzo motivo la V. denuncia la violazione degli artt. 2094 e 1294 c.c., dell’art. 41 Cost., L. n. 300 del 1970, artt. 18 e 35, art. 113 c.p.c..

Lamenta la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, pur avendo accertato la unicità del complesso aziendale ed un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ha disposto la reintegra e la condanna al risarcimento del danno, unicamente nei confronti della società nei confronti del formale datore di lavoro Erredial s.r.l..

Il motivo è fondato.

Effettivamente la corte territoriale, dopo aver accertato l’unicità del rapporto e la fittizietà del contratto di lavoro nei confronti della sola Erredial, ha condannato solo quest’ultima alla reintegra ed al relativo risarcimento del danno, senza alcuna adeguata motivazione.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti effettivamente la società o il soggetto giuridico cui è imputabile il rapporto di lavoro in questione, con le relative conseguenze.

Ne deriva l’accoglimento anche del ricorso incidentale con cui la Erredial s.r.l. evidenzia la contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata laddove per un verso ha accertato l’unicità di un unico centro di imputazione giuridica delle società Erredial e CMR, d’altro canto ha disposto l’ordine di reintegra ed il risarcimento del danno solo nei confronti della Erredial. Risulta invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, la doglianza con cui la Erredial lamenta l’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela cd. reale per difetto dei presupposti numerici degli occupati.

I ricorsi, principale ed incidentale, debbono essere pertanto, nei limiti di cui sopra, accolti. La sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti l’effettiva imputabilità del rapporto di lavoro in capo alle società parti del presente giudizio, con le pronunce consequenziali, oltre che alla regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie, rigettate le restanti censure, il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il nell’Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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