Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16685 del 05/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/08/2020), n.16685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16188-2018 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARINI 62,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO GOLINO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, e per essa quale mandataria DOBANK SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI, 5, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO RUSSI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2122/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI.
Fatto
CONSIDERATO
che:
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2122 del 4/4/2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 18495/2017 che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da B.P. nei confronti di Unicredit per mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.P. affidato a due motivi.
Unicredit spa ha resistito con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente B.P. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, lett. 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da B.P. nei confronti di Unicredit per mancato avvio della mediazione obbligatoria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente B.P. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 132 Cost., comma 2, nn. 3 e 111, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Roma non ha ritenuto scusabile l’errore in cui era incorsa parte appellante ex art. 153 c.p.c. atteso il contrasto giurisprudenziale e non ha rimandato le parti davanti al Tribunale ex art. 354 c.p.c. previa riassunzione della causa.
Con ordinanza interlocutoria n. 18741 pubblicata in data 12 luglio 2019 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa al contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al soggetto sul quale grave l’onere di avviare l’esperimento della mediazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e relativo processo ordinario di cognizione;
il processo va rinviato a nuovo ruolo in attesa della composizione del contrasto da parte delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020