Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16685 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 16685 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIERBURG S.P.A.

(incorporante la Adriatica Lavorazioni

Meccaniche s.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per
procura speciale dagli Avv.ti Raffaello Lupi e
dmll’Avv.Claudio Lucisanc ed elettivamente domiciliate
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
Crescienzo n.91.
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE,

Generale

pro

tempore,

in persona del Direttore
rappresentata

e

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

difesa
cui

Data pubblicazione: 03/07/2013

..

uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata

d

-controricorrrente-

avverso la sentenza n.128/9/2005 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di
Pescara, depositata il 17.11.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19.12.2012 dal Consigliere Dott.
Roberta Crucitti;
uditi per la ricorrente gli Avv.ti Claudio Lucisano e
Raffaello Lupi;
udito il P.M., nella persona del Sostituto procuratore
Generale Dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale nella sede della
S.A.M.(Società Adriatica di Meccanica) veniva redatto
dai funzionari della Direzione Regionale delle Entrate
per l’Abruzzo, processo verbale di constatazione, ai
sensi dell’art.32 e 33 d.p.r.n.600/73 e dell’art.55
d.p.r. 633/72. I verificatori accertarono che la
società A.L.M. (Adriatica Lavorazioni Meccaniche) aveva
affidato la produzione di pompe ad acqua per motori a
combustione alla S.A.M. mantenendo per sé la
commercializzazione dei prodotti (che successivamente

A

verrà anch’essa trasferita) unitamente alla possibilità
di costruire i prodotti per una durata di cinque anni e
con diritto di opzione, in caso di acquisto, pari al 6%
del fatturato annuo. Inoltre, dall’esame della
documentazione sociale ed, in particolare, dalla

che l’affidamento della produzione era avvenuto
attraverso una serie di cessioni -dei macchinari, delle
attrezzature, della commercializzazione dei prodotti e
dell’approvvigionamento dei materiali, del Know how,
del residuo del magazzino, del personale- che, secondo
la valutazione dei verbalizzanti r concretavano la
cessione del ramo di azienda precedentemente acquisito
dalla A.L.M. da potere della Piaggio s.p.a.
Qualificati i singoli trasferimenti quale cessione di
ramo di azienda i verificatori avevano proceduto a
calcolare il valore della cessione ai fini dell’imposta
dei redditi e ai fini dell’imposta di registro relative
all’atto di cessione fissandone la data al 1.1.2005
(coincidente con la cessazione da parte di A.L.M.
dell’attività relativa alla produzione delle pompe
d’acqua). Quanto al valore della cessione
verificatori rilevavano che era stato pattuito in caso
di acquisto un minimo garantito di lire 1.100.000.000
per cinque anni e che, nella relazione al bilancio,

3

relazione degli amministratori al bilancio era emerso

A.L.M. aveva continuato l’ammortamento dell’avviamento
• per lire 1.250.000.000. Ne conseguiva avviso di
accertamento per l’esercizio 1.10.1995 -30.9.1996, ai
sensi dell’art.39 I comma lett.d d.p.r.n.600/1973, con
un maggior reddito di impresa di lire 5.000.000.000 per

Contro detto accertamento ricorreva

Pierburg s.p.a.

(che aveva incorporato per fusione A.L.M. con atto del
22.12.2000)deducendo la nullità dell’avviso per difetto
di notifica e per infondatezza della pretesa
tributaria.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale,
che in accoglimento del suddetto ricorso, aveva
dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento,
veniva integralmente riformata, su appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate, dalla sentenza della
Commissione Tributaria Regionale indicata in epigrafe
la quale disponeva la deduzione della
minusvalenza

nella misura determinata in sede di

verifica e confermava, nel resto, l’accertamento
dell’Ufficio.
In particolare, i Giudici territoriali hanno ritenuto:
-valida la notificazione dell’avviso di accertamento e,
comunque, sanata la nullità della stessa derivante
dalla mancanza della relata di notificazione;

quota di ammortamento indeducibile.

-nel

merito

della

controversia,

attinente

alla

qualificazione operata dall’Ufficio di una serie di
cessioni di beni quale cessione di ramo di azienda, che
gli elementi fattuali acquisiti al processo
dimostravano che le cessioni, susseguitesi nel tempo,

dismissione di attività, attuato per fasi distinte, ma
tutte confluenti nel fine ultimo di trasferire l’intera
azienda il cui momento attuativo poteva individuarsi
nell’esercizio 1995 e che tale qualificazione da parte
dell’Ufficio era pienamente legittima a ciò non ostando
la circostanza che l’art.37 bis del d.p.r.n.600/73
fosse stato introdotto successivamente alla data
dell’accertamento.
Infine, la Commissione Tributaria Regionale rigettava
la richiesta dell’appellata di dichiarare non dovute le
sanzioni non sussistendo, nella specie, incertezza
obiettiva sulla portata e sull’ambito applicativo delle
norme.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto
ricorso, affidato a due motivi, Pierburg s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore.
Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha depositato memorie ex art.378 c.p.c.
DIRITTO

erano avvenute nell’ambito di un programma coerente di

A

A

dell’art.360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce
violazione o falsa applicazione degli artt.112, 145,
148, 156, 157, 160 c.p.c., artt.2,3,4,5,7 della legge
n.890/82; art. 160 del d.p.r. 600/1973, art.1362 e 1363
c.c. -nullità della sentenza o del procedimentoomessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto o un fatto controverso e decisivo per la
controversia.
In particolare, la ricorrente deduce che:
-l’avviso di accertamento era nullo a causa dell’omessa
indicazione nella notificazione del rappresentante
legale della Pierburg s.p.a. quale destinatario
dell’atto da notificare; circostanza questa che era
stata del tutto obliterata nella sentenza impugnata che
si era limitata a disquisire sulla mancanza dei dati
anagrafici del predetto legale rappresentante con
violazione dell’art.112 c.p.c. e degli artt.1362 e 1363
c.c. nell’interpretazione delle domande e delle
deduzioni da essa società svolte in appello con
conseguente nullità della sentenza;
– era erroneo il presupposto fatto proprio dalla C.T.R.
secondo cui la notificazione dell’avviso di
accertamento era stata effettuata mediante consegna del
plico a persona diversa dal destinatario in quanto

_

1.Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi

nessun specifico destinatario era stato indicato ai
fini della notificazione del piego;
-la C.T.R. aveva del tutto obliterato i profili di
illegittimità in ordine alla mancanza della relata di
notificazione e, con motivazione apodittica ed

per cui era, comunque, certa la spedizione dell’avviso
mentre, al contrario, l’assenza di relata inficiava,
comunque, in radice la notificazione perché eseguita
senza dar conto (ed in violazione) delle rigide
prescrizioni in materia di notificazione, essendo
principio consolidato quello per cui nelle notifiche a
mezzo posta, la consegna dell’atto a soggetto diverso
dal destinatario deve essere preceduta dalle ricerche
di quest’ultimo, deve avvenire nel rispetto dell’ordine
e delle modalità di cui all’art.7 della legge
n.890/1982 ed il tutto deve essere puntualmente
annotato e certificato nella relata di notificazione.
1.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili
dedotti.
1.2.La sentenza impugnata ha dato atto che dalla copia
dell’avviso di ricevimento in atti emergeva che il
piego era stato indirizzato alla Soc.Pierburg s.p.a.zona industriale, senza che vi fosse indicazione del
legale rappresentante e che detta carenza, non

apparente, aveva superato la questione sul solo fatto

costituiva causa di nullità risultando che tale piego
fosse stato ritirato da una addetta a servizio del
destinatario; che dall’avviso di ricevimento risultava,
altresì, che detta persona aveva sottoscritto detto
avviso di ricevimento precisando la qualità rivestita.
In ordine alla mancata relazione di notificazione (ex
art.149 c.p.c.)
omissione

la C.T.R. ha rilevato che a tale

non conseguiva nel caso in specie, in cui

l’avviso era stato certamente spedito, l’inesistenza
della notificazione ma una nullità che era stata sanata
avendo, comunque, la ricorrente proposto tempestivo
ricorso, e ciò alla luce della sentenza delle S.U.
n.19854 del 3.6.2004.
1.3.Così riassunto l’iter argomentativo della sentenza
relativamente al capo impugnato con il primo articolato
motivo, il vizio dedotto ex art.360 n.4 c.p.c. di
omessa pronuncia con violazione del disposto
dell’art.112 c.p.c., sul presupposto che la C.T.R.
avrebbe del tutto omesso di vagliare lo specifico
motivo di nullità della notificazione dell’avviso di
accertamento proposto dalla ricorrente sin con il
ricorso introduttivo, ribadito in appello e consistente
nell’assenza fisica nella notificazione alla persona
giuridica (società), dell’indicazione, quale
destinatario dell’atto, del legale rappresentante anche

8

.

sia con “generica dicitura”- è insussistente.
1.4.Ad integrare gli estremi del vizio di omessa
pronuncia non basta, infatti, la mancanza di
un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario
che sia stato completamente omesso il provvedimento che

concreto: ciò non si verifica quando la decisione
adottata comporti la reiezione della pretesa fatta
valere dalla parte, anche se manchi in proposito una
specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una
statuizione implicita di rigetto quando la pretesa
avanzata col capo di domanda non espressamente
esaminato risulti incompatibile con l’impostazione
logico-giuridica della pronuncia(tra le tante in
termini Cass.n.20311 del 04/10/2011). Nel caso a mano
la Commissione Tributaria Regionale ha delibato, sia
pure implicitamente, sulla questione sollevata dalla
ricorrente procedendo all’esame di tutte le ulteriori
doglianze sottoposte al suo esame in ordine alle
modalità della notificazione eseguita a società in
persona del legale rappresentante.
1.5. In ordine alle dedotte violazioni di legge va
rilevato che tutti i vizi evidenziati dalla ricorrente
potrebbero integrare ipotesi di nullità della
notificazione e non di inesistenza della stessa, la

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si palesa indispensabile alla soluzione del caso

quale ricorre, come noto quando la notificazione sia
stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una
persona che non presentino alcun riferimento con il
destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto
estranei (orientamento costante di questa Corte
da

ultimo

con

sentenza

n.15252

del

12/09/2012).
Ed,

invero,

a

tal

fine

(inesistenza

della

notificazione) non rileva né la dedotta e ribadita
circostanza

che

la

notificazione

non

indicasse,

materialmente, dopo l’indicazione della società la
dicitura

in

%N

essendo,

comunque,

destinatario
società

persona

del

esattamente

dell’atto

Pierburg

legale rappresentante”
individuato

il

-persona giuridica- nella

(la quale

attraverso il suo legale

necessariamente “vive”

rappresentante), essendo

stata la notifica effettuata nella sede della stessa e
con ritiro del piego da parte di persona qualificatasi
impiegata.
Né rileva la mancanza della relata di notificazione.
In materia, questa Corte (Cass.n.9111 del 06/06/2012)
ha affermato il principio, cui il Collegio ritiene dare
continuità, secondo cui “in tema di notificazioni a
mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata
con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere

10

ribadito

notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento
senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è
quella dettata dalle disposizioni concernenti il
servizio postale ordinario per la consegna dei plichi
raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla

esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale
giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue
che, difettando apposite previsioni della disciplina
postale, non deve essere redatta alcuna relata di
notifica o annotazione specifica sull’avviso di
ricevimento in ordine alla persona cui è stato
consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo
del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di
cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione. Ed ancora
Cass.n.21762 del 14/10/2009 secondo cui “In tema di
accertamento tributario, qualora la notifica sia
effettuata a mezzo del servizio postale, la fase
essenziale del procedimento è costituita dall’attività
dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale
giudiziario

(o di colui che sia autorizzato ad

avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo

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legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono

scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta
spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al
quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora
all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento
ritualmente compilato, la mancata apposizione

della relazione prevista dall’art.3 della legge 20
novembre 1982, n. 890 non comporta l’inesistenza della
notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere
fatta valere dal destinatario, trattandosi di un
adempimento che non è previsto nel suo interesse.
1.6. Alla luce di quanto esposto, la sentenza impugnata
su detto capo va esente da censura, in quanto -seppur
con argomentare non sempre lineare e che va corretto,
ex art.384 c.p.c., in ordine ai riferimenti giuridici
alla legge n.890/92 non applicabile in virtù dei
principi sopra illustrati- è giunta, comunque,
correttamente all’applicazione dei principi
costantemente ribaditi da questa Corte, cui il Collegio
ritiene dare continuità, secondo cui la notifica degli
avvisi di accertamento, solo se eseguita nei confronti
di altro soggetto e priva di qualsiasi collegamento con
il contribuente sarebbe da considerare non affetta da
nullità (sanabile) ma addirittura da inesistenza (cfr.
Cass.n.25350/09 secondo cui

12

“la notificazione è

sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario

inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o
con riguardo ad una persona che non presentino alcun
riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a
costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità
(sanabile con effetto ex tunc attraverso la

rinnovazione della notifica cui la parte istante
provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine del
giudice), quando pur eseguita mediante consegna a
persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla
legge, un simile collegamento risulti tuttavia
ravvisabile, così’ da rendere possibile che l’atto,
pervenuto a persona non del tutto estranea al processo
giunga a conoscenza del destinatario).
1.7 Correttamente,

pertanto,

la C.T.R.

ha

fatto

applicazione dell’ulteriore principio fissato da questa
Corte per cui “la natura sostanziale e non processuale
(né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di
accertamento tributario- che costituisce un atto
amministrativo autoritativo attraverso il quale
l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa
tributaria- non osta all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando
vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina
tributaria (Cass.n.2272/2011, nella quale si è

13

costituzione del convenuto, ovvero attraverso la

ribadito, in forza dell’applicazione del regime delle
nullità processuali e delle relative sanatorie, che la
proposizione del ricorso del contribuente produce
. l’effetto di sanare la nullità della notificazione
dell’avviso di accertamento per il raggiungimento dello

Cass.n.6347/2008; Cass.n.590/2006; Cass.S.U.n.19854 del
5710/2004).
2.Con il secondo motivo -intestato violazione o falsa
applicazione degli artt.37 bis e 39 d.p.r. n.600773,
artt.54 (ora 86), 66 (ora 101), 68 (ora 103) e 127
(163) d.p.r. 917/86, artt.1322 e 2555 c.c., art.10
1.408/90; artt.7 e 9 d.lgs. 358/97, art.8 L.724/97,
art.8 1.212/00, artt.41, 53 e 73 co.e Cost. art. .11
legge in generale preliminari c.c.-omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto o fatto controverso e decisivo per la
controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio- la ricorrente deduce i vizi (motivazionali e
di violazione di legge) in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata nel ritenere la fondatezza e la
legittimità nel merito dell’avviso di accertamento,
sotto i profili:
a) dell’irrilevanza, ai fini delle imposte dirette,
nella

dell’Erario,

prospettiva

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della

scopo dell’atto ex art.156 c.p.c. (in tal senso pure

”riclassificazione” della cessione di singoli cespiti
in cessione di azienda, anche ove la cessione di
azienda includesse il valore dell’avviamento; della
neutralità, ai fini della determinazione del reddito
imponibile delle imposte dirette, della
“riclassificazione” dei corrispettivi di royalties e
riscatto di Know-how in corrispettivi per la cessione
dell’avviamento; della rilevanza del divieto di doppia
imposizione(2.1. in ricorso);
b)

della mancata dimostrazione della ricorrenza di

fattispecie elusiva e della irrilevanza, a tal fine,
del risparmio di imposta 2.3 in ricorso)
c)

dell’illegittimità del potere di riqualificare

contratti posti in essere dalle parti, prescindendo
dalla

loro

volontà

concretamente

manifestata,

utilizzando l’accertamento analitico-induttivo, ai
sensi dell’art.39, co 2 lett d) d.p.r. n.600/73 anche
qualora non siano state rinvenute attività non
dichiarate o passività inesistenti;
dell’inapplicabilità retroattiva dell’art.37 bis d.p.r.
n.600/73 in mancanza di risparmio di imposta(2.4. in
ricorso);
d)) della dimostrazione della neutralità (invarianza)
per l’Erario, ai fini delle imposte dirette, della
determinazione del reddito imponibile dell’operazione

..

”riqualificata”

in

cessione

di

azienda;

del

riconoscimento del credito di imposta su redditi già
dichiarati e assoggettati ad imposta in dipendenza del
medesimo presupposto e sul contestuale riconoscimento
del principio di estinzione per compensazione
dell’obbligazione tributaria, così come accolto dalla
sentenza della Corte di Cassazione 24.2.2006
n.22872(2.5 in ricorso).
In primo luogo vanno disattesi i rilievi formulati
dalla ricorrente (illustrati sub c) in ordine
all’insussistenza dei presupposti nel caso in specie (
per procedere all’accertamento analitico-induttivo, ai
sensi dell’art.39, co 2 lett d) d.p.r. n.600/73 per non
essere state state rinvenute attività non dichiarate o
passività inesistenti ed all’inapplicabilità
retroattiva dell’art.37 bis d.p.r. n.600/73.
Ed

invero,

la

prima

questione

(illegittimità

dell’accertamento ex art.39, co 2 lett. 2 d.p.r.
n.600/73) deve ritenersi inammissibilmente dedotta in
questa sede siccome nuova mentre in ordine alla dedotta
inapplicabilità dell’art.37 bis d.p.r. n.600/73 appare
sufficiente richiamarsi al principio sancito in materia
dalla Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia
n.30055 del 31.12.2008. Va, infatti, ribadito che in
materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si

traduce in un principio generale antielusivo, il quale
preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi
fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non
contrastante con alcuna specifica disposizione, di
strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione

economicamente apprezzabili che giustifichino
l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei
benefici: tale principio trova fondamento, in tema di
tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui
redditi), nei principi costituzionali di capacità
contributiva e di progressività dell’imposizione, e non
contrasta con il principio della riserva di legge, non
traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali
non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento
degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo
scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso
comporta l’inopponibilità del negozio
all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di
indebito vantaggio tributario che il contribuente
pretenda di far discendere dall’operazione elusiva,
anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in
considerazione da specifiche norme antielusive entrate
in vigore in epoca successiva al compimento
dell’operazione.

Ed

anche

17

in

epoca

precedente

o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni

all’intervento della S.U. questa Corte aveva avuto modo
di affermare che

l’esame delle operazioni poste in

essere dall’imprenditore deve essere compiuto anche
alla stregua del principio, desumibile dal concetto di
abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza
comunitaria (Corte
causa C-255/02),

di Giustizia 21 febbraio 2006 in
secondo cui non possono trarsi

benefici da operazioni che, seppur realmente volute ed
immuni da invalidità, risultino, da un insieme di
elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo
di ottenere un vantaggio fiscale. Tale principio, che
non esclude l’operatività del principio di legalità ne’
la liceità di comportamenti volti a minimizzare il
carico fiscale, trova applicazione anche nel giudizio
di cassazione, quale norma di diritto comunitario che
impone la disapplicazione delle norme interne con esso
eventualmente contrastanti, nonché in riferimento al
periodo anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, introdotto dal
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 7, rappresentando,
pur in mancanza di una clausola generale antielusiva,
all’epoca non configurabile nell’ordinamento fiscale
italiano, un canone interpretativo del sistema. Esso
prescinde dall’accertamento della simulazione o del
carattere fraudolento dell’operazione, imponendo di

18

.

valutare quest’ultima nella sua essenza, sulla quale
non possono influire ragioni economiche meramente
marginali

o

teoriche,

inidonee

a

fornire

una

. spiegazione alternativa dell’operazione rispetto al
mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi

assolutamente

irrilevanti

rispetto

alla

predetta

finalità” (Cass. 21221/2006).
Ciò posto se, alla luce di detti principi cui il
Collegio ritiene dare continuità, la sentenza impugnata
va esente da censura nel capo in cui ha riconosciuto in
linea generale ed astratta la legittimità dell’operato
dell’Amministrazione finanziaria ai sensi delle norme
sopra citate, l’articolato motivo di ricorso appare,
invece, fondato in ordine ai dedotti vizi motivazionali
ex art.360 n.5 c.p.c.
Come noto il suddetto vizio sotto il profilo della
omissione,

contraddittorietà

insufficienza,

della

motivazione può dirsi legittimamente sussistente
quando, nel ragionamento del Giudice di merito sia
rinvenibile traccia del mancato (o insufficiente) esame
di punti decisivi per la controversia prospettato dalle
parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esiste
insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate tale da non consentire

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considerare manifestamente inattendibili o

5

i

l’identificazione del procedimento logico-giuridico
a

posto a base della decisione (n.4916/2000; 17447/07) o

ancora, quando il giudice di merito ometta di indicare

.. nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo
in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e
sulla logicità del suo ragionamento

(Cass.n.1756/2006;

Cass.8106/2006; Cass.16762/2006).

La motivazione della C.T.R. abruzzese appare, in primo
luogo, priva di idonea argomentazione logico giuridica
laddove nel definire il thema decidendum e motivarne la
ricostruzione (rilevanza dell’operata riqualificazione
delle singole cessioni di beni materiali ed
immateriali in cessione di ramo di azienda) ha
individuato i vantaggi fiscali conseguibili dalla
riqualificata operazione con riferimento, del tutto
irrilevante nell’odierna controversia avente ad oggetto
IPERG ed ILOR, alle imposte di registro ed all’IVA. In
ordine invece ai tributi in contestazione, ovvero le
imposte sui redditi, la C.T.R. si limita ad affermare
apoditticamente l’assioma secondo cui in caso di
cessioni di beni anzicchè di azienda, sfuggirebbe a
tassazione l’avviamento. Nessuna sufficiente
argomentazione

logica-giuridica viene

fornita dai

,

Giudici di secondo grado a fondamento dell’assunto né,
in particolare, vengono esplicitate le ragioni per cui
dalla operata riqualificazione discenderebbe un
vantaggio fiscale in favore della contribuente,
apparendo in tal senso del tutto irrilevanti, siccome

deduzione dell’avviamento) le ragioni, esplicitate dai
Giudici di secondo grado, sottese all’operazione e
dalle quali si evincerebbe la sussistenza dell’intento
elusivo.
Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata appare
in parte illogica ed in parte contraddittoria quando
da una parte, come già rilevato, afferma che con la
cessione dei singoli beni stata evitata la
tassazione dell’avviamento e dell’altra nel condividere
la ricostruzione del p.v.c. sostiene che “il costo di
acquisto del Know-how e l’importo delle royalties
corrisposte all’ALM non sono altro che la
quantificazione e la corresponsione dell’avviamento”
trascurando da un lato la circostanza che nessuna
contestazione emerge in atti in ordine al mancato
assoggettamento ad imposte dirette delle royalties e
del corrispettivo di cessione del Know-how e dall’altro
la natura concessoria del contratto che consentiva
l’utilizzazione da parte di Alm del Know-how rimasto

21

non attinenti all’oggetto del contendere (indebita

ESENTE DA REGISTrukz-i.,.
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4119-ak)
N. 131 TAB. ALL. k. N. 5
MATEZIA TRIBUTAEJA

nella titolareità della ricorrente.
In conclusione, nella sentenza impugnata non risulta
idoneamente e sufficientemente motivata la sussistenza
dell’affermato vantaggio fiscale da parte della
contribuente.

parziale accoglimento del secondo, il ricorso va
accolto con cassazione della sentenza impugnata e
rinvio al Giudice di merito, perché alla luce di quanto
sopra esposto integri la motivazione e regoli le spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia,
Commissione

Tributaria

anche per le spese,
Regionale

diversa composizione.
Così deciso in Roma il 19.12.2012.

dell’Abruzzo

alla
in

6. Pertanto, rigettato il primo motivo di ricorso ed in

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