Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16684 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28162/2016 promosso da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresentata e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

Ferrero Elettra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e Ferrero Mangimi s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 546/2016 della CTR del Piemonte, depositata il

26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 546/2016, depositata il 26/09/2016: la CTR del Piemonte, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato l’accoglimento dei ricorsi proposti separatamente dalle contribuenti, poi riuniti, contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro complementare.

Si è trattato, in particolare, della stipula di una scrittura privata con cui la Ferrero mangimi s.p.a. ha concesso alla Ferrero Elettra s.r.l. la disponibilità di un terreno per la durata di ventidue anni, ove quest’ultima intendeva realizzare un impianto fotovoltaico. Tale scrittura, autenticata da un notaio, è stata registrata come contratto di locazione.

Secondo l’Ufficio, che ha adottato l’avviso impugnato, tale atto doveva essere interpretato come atto costitutivo un diritto di superficie e, sulla base di tale convincimento, ha provveduto a liquidare le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) sulla base di un valore accertato di Euro 183.140,00.

Le parti del contratto hanno presentato separati ricorsi contro l’avviso di liquidazione, poi riuniti, e la CTP li ha accolti, per la parte relativa all’interpretazione del contratto. La CTR ha confermato tale decisione, ritenendo che entrambe le tipologie contrattuali erano possibili e lecite e che la scelta di quello meno oneroso dal punto di vista fiscale era consentita dall’ordinamento, aggiungendo che la soluzione interpretativa offerta dall’Agenzia, secondo la quale bisognava optare per la costituzione di diritto di superficie, in base a una asserita pretesa tutela dei diritti dei terzi, non aveva fondamento, se non altro perchè nel caso di specie vi era ampia coincidenza delle compagini societarie delle due società che avevano firmato il contratto. Il giudice del gravame ha, in particolare, ritenuto che tale circostanza garantiva più che adeguatamente molti degli asseriti diritti dei terzi e che le eventuali inadeguatezze delle risultanze dei registri immobiliari (in relazione alla proprietà dell’impianto fotovoltaico) erano irrilevanti, potendo comunque trovare la giusta correzione in altra sede.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un motivo di impugnazione.

I contribuenti, ritualmente intimati, non hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto che il contratto di affitto di terreni (così definito dalle parti) e quello costitutivo del diritto di superficie (così ritenuto dall’Ufficio) fossero entrambi possibili e leciti senza considerare i loro diversi effettiò giuridici, dovendo darsi rilievo, nell’interpretazione dell’atto soggetto a registrazione, a circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni negoziali, tra cui le risultanze dei pubblici registri, che rendo opponibili ai terzi gli effetti reali, e nel caso di specie era pacifico che l’impianto fotovoltaico era stato poi intestato alla parte affittuaria.

2. La censura formulata interessa l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 come risultante dagli interventi di modifica apportati dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, (legge di bilancio 2018) e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, (legge di bilancio 2019).

Si tratta di disposizione già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 158 del 2020), che si è pronunciata sulla ordinanza di rimessione di questa Corte (Sez. 5, n. 23549 del 2019), ma che è stata nuovamente sottoposta a vaglio di costituzionalità – per un altro aspetto, concernente l’efficacia retroattiva delle innovazioni così apportate – per effetto dell’ordinanza di rimessione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna in data 13 novembre 2019.

3. Nel caso di specie, tuttavia, il motivo si impugnazione si rivela inammissibile e tale vizio rende priva di rilevanza la statuizione della Corte costituzionale sulla questione ancora pendente.

4. Come sopra evidenziato, parte ricorrente, nell’illustrazione del motivo, ha censurato la decisione laddove “La CTR ha ritenuto che la scelta delle parti di convenire la locazione del terreno e non anche la costituzione del diritto di superficie, salvo poi trascrivere l’acquisto della proprietà superficiaria in capo alla locataria, sia una scelta giuridicamente neutrale e che dunque non consente all’ufficio di riqualificare la fattispecie in base agli effetti” (p. 2 del ricorso per cassazione).

Ciò che è lamentato è il mancato rilievo attribuito all’elemento extratestuale dato dal fatto, ritenuto pacifico, che “l’impianto fotovoltaico è stato intestato al Catasto e si Registri Immobiliari come di proprietà della Ferrero Electra 1000/1000”, tenuto conto che le risultanze dei pubblici registri “rendono opponibili ai terzi gli effetti reali” (p. 2 e 4 del ricorso).

Dalla lettura della motivazione della sentenza si evince con chiarezza che la CTR ha considerato tale elemento, ma non lo ha ritenuto rilevante, spiegando i motivi posti a fondamento di tale conclusione (v. p. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Ciò che è censurata, in effetti, è la valutazione in fatto operata dal giudice di appello, alla quale parte ricorrente ha contrapposto la propria, in. questo modo chiedendo a questa Corte di operare un sindacato sul merito della decisione che, in sede di legittimità, non è consentito.

5. Inoltre, la stessa parte ricorrente non ha specificamente descritto il contenuto del contratto di cui è contestata l’interpretazione ed anche i richiami all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico, di cui sono rimaste sconosciute le caratteristiche (rilevanti ai fini dell’accatastamento e della disciplina fiscale applicabile), e alle risultanze dei registri immobiliari sono così generici e indeterminati che non possono ritenersi tali da soddisfare il requisito di specificità, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

6. Il ricorso per cassazione si fonda su tali atti, che tuttavia non sono stati prodotti in questa sede, nè è specificato se e dove possono essere rinvenuti tra i documenti dei gradi di merito, sicchè non può ritenersi integrato neppure l’ulteriore requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (v. sul punto Sez. U, n. 34469 del 27/12/2019).

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Nessuna statuizione sulle spese deve essere effettuata, tenuto conto che la parte intimata non si è difesa con controricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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