Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16684 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 09/08/2016), n.16684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28700-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEVERSORIUM SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/2009 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia,

depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta al ricorso

e chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 158/25/09 del 13.10.2009 con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettati i contrapposti appelli delle parti, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva annullato il provvedimento di diniego di rimborso Iva di Euro 500.000,00 in favore della società immobiliare “Deversorium s.r.l.”, fondato sul rilievo che “le società immobiliari che acquistano edifici strumentali per natura non possono chiedere il rimborso IVA in quanto sono da considerarsi non beni strumentali ma beni-merce, in quanto la strumentalità va intesa come correlazione tra il bene e l’attività, mentre la destinazione meramente provvisoria del bene a locazione non può costituire attività d’impresa, essendo la rivendita la finalità effettiva dell’acquisto”.

Nella sentenza d’appello si legge che: 1) ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.I.R., gli immobili di imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, si dicono “strumentali per natura” (in contrapposizione a quelli strumentali “per destinazione”) e sono classificabili catastalmente nei gruppi B, C, D, E ed A/10; 2) nel caso di specie, si tratta di due fabbricati accatastati in B/5 e D/2, qualificabili come strumentali per natura, e perciò ammortizzabili, con conseguente ammissibilità del rimborso limitatamente all’imposta relativa all’acquisto ex D.P.R. n. 633 del

1972, art. 30, lett. c); 3) la strumentalità non dipende dalla inalienabilità del bene, con conseguente ininfluenza che il bene fosse vincolato da contratto di locazione a lungo termine; 4) non rilevano altresì nè la trascrizione nei registri immobiliari, nè l’adozione di apposita delibera assembleare, contando solo la effettiva e concreta destinazione del bene.

La contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c) 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

1.1. Osserva l’amministrazione ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata “si basa essenzialmente sul bene oggetto della compravendita e sui presunti requisiti di strumentalità in funzione della procedura di ammortamento”, trascurando che “la strumentalità va considerata in ordine all’attività (oggetto sociale) del contribuente” e che si tratta di concetti diversi, poichè “non tutti i beni strumentali sono anche ammortizzabili”, e viceversa; aggiunge che per le società immobiliari (aventi come oggetto sociale l’acquisto per la successiva rivendita ovvero la gestione o locazione) “l’immobile, sia esso strumentale per natura o per destinazione, non costituisce uno strumento per il raggiungimento dell’oggetto sociale (come ad es. la sede della società) quanto piuttosto l’oggetto dell’attività stessa”.

2. Con il secondo mezzo si lamenta la “violazione dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.1. Deduce il ricorrente che il giudice d’appello “ritiene provata dalla parte la strumentalità del bene, per destinazione, in considerazione del contratto di locazione che, stante la sua durata, escluderebbe il bene come oggetto dell’impresa per destinarlo a fonte di finanziamento della società”, senza però prendere in considerazione un fattore fondamentale, e cioè che il ricavato della locazione sia effettivamente destinato all’esercizio dell’impresa, e non invece all’utile dei singoli soci”.

3. Il terzo motivo attiene infine alla “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 (“nuovo Tuir”) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

3.1. La C.T.R. avrebbe erroneamente “considerato strumentale il bene sulla base della procedura di ammortamento adottata dalla società” – nel senso che, risultando il bene iscritto in bilancio “tra le immobilizzazioni materiali”, lo stesso sarebbe “necessariamente strumentale” – quando invece anche per gli immobili appartenenti ad imprese commerciali “occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda”.

4. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, quanto al primo ed il terzo, con assorbimento del secondo.

5. Invero, questa Corte ha più volte sottolineato, alla luce della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87), che il principio del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 1 – in base al quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai vari tipi di società ivi indicate costituiscono sempre, per presunzione iuris et de iure e quale che sia la natura dell’attività svolta, operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, con conseguente applicazione dell’IVA sulle operazioni attive compiute – non vale anche per gli acquisti di beni, ed in generale per le operazioni passive, in ordine alle quali “non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell’imposta, la qualità d’imprenditore societario, dovendosi altresì verificare in concreto l’inerenza, cioè la stretta connessione con le finalità imprenditoriali, e la strumentalità in concreto del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata, dal momento che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, prevede – ai fini della determinazione dell’imposta dovuta – che è detraibile dall’ammontare dell’Iva assolta, o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, solo quella in relazione ai beni o servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, sia pure con una serie di deroghe” (Cass. nn. 11425/15, 16697/13, 7344/11, 1863/04, 5599/03).

6. Con riguardo alla inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale – richiesta, in uno alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, ed intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività – è stato altresì precisato che “la compatibilità con l’oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, della cui dimostrazione è onerato il contribuente” (Cass. n. 11425/15 e n. 4157/13, con riguardo alle spese di compravendita e/o ristrutturazione di immobili), in applicazione dei comuni criteri in tema di onere della prova (Cass. nn. 11425/15, 6200/15, 25986/14, 3706/10, 16730/08, 11765/08, 3518/06, 7418/01, 4517/00); fermo restando che, secondo l’insegnamento della Corte di Lussemburgo, per stabilire se sia o meno detraibile un’attività di acquisto o ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, “deve aversi riguardo all’intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali” (sent. 11 luglio 1991 in causa C-97/90, Lennartz, 8 giugno 2000 in causa C-400/98, Breitshol, 19 luglio 2012, in causa C-334/10).

7. Sotto altro profilo, il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo di questa Corte per cui il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40 (nel testo applicabile ratione temporis), in base al quale “gli immobili appartenenti ad imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali dell’impresa, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione o in comodato”, non va inteso come una sorta di riconoscimento della strumentalità del bene a prescindere dalle caratteristiche del medesimo in rapporto all’attività dell’azienda, occorrendo comunque “la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda, e, solo nei casi in cui risulti altresì provata (e non solo affermata) l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa (da quella accertata in rapporto strumentale con l’attività aziendale), è prevista la possibilità di prescindere (ai fini della ritenuta strumentalità del bene) dall’utilizzo diretto dello stesso da parte dell’azienda, ferma restando, in ogni caso, l’imprescindibilità dell’accertamento della strumentalità, sia pure astratta, del bene, non oggettivamente considerato, bensì in rapporto all’attività aziendale” (Cass. nn. 4306/15, 12999/07).

5. I giudici d’appello, nel fondare il riconoscimento del diritto al rimborso sul fatto che “il complesso immobiliare sul cui costo è stata assolta l’IVA oggetto del rimborso in contestazione è costituito da due fabbricati catastali rispettivamente nelle categorie B/5 e D/2, qualificabili come strumentali per natura, e perciò ammortizzabili”, non hanno fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati.

6. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a valutare nuovamente la fattispecie concreta alla luce dei criteri sopra enunciati, nonchè a regolare le spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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